Data: 2013-04-20 08:02:38

La comunicazione ex art. 7 della Legge n. 241/90 è da ritenersi superflua quando

La comunicazione ex art. 7 della Legge n. 241/90 è da ritenersi superflua quando l’interessato è venuto comunque a conoscenza di vicende che, per la loro natura conducono necessariamente all’adozione di provvedimenti obbligati
La giurisprudenza ritiene che le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241 non vanno applicate meccanicamente e formalisticamente, nel senso che debba essere annullato ogni procedimento in cui sia mancata la fase formalmente partecipativa. Esse vanno interpretate nel senso che la comunicazione è da ritenersi superflua - e riprendono, pertanto, espressione i principi di economicità e di speditezza dai quali è retta l’attività amministrativa -, quando l’interessato è venuto comunque a conoscenza di vicende che, per la loro natura conducono necessariamente all’adozione di provvedimenti obbligati, come nel caso di cui si controverte. L’ipotesi tipica, nell’ambito della quale la omissione della comunicazione di avvio risulta non viziante o sanata ex post, è stata ben presto individuata dalla giurisprudenza con riferimento ai procedimenti per i quali è normativamente previsto un qualche atto attraverso il quale sia possibile realizzare una partecipazione dell’interessato, uguale a quella che gli consente la comunicazione di cui al citato art. 7 (cfr V Sez. 9.8.1996, n. 999) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 9.4.2013, n. 1950)
Fonte: http://www.gazzettaamministrativa.it

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