Data: 2013-04-20 07:01:14

TAR LOMBARDIA - ordinanza contro regolamento limitante attività commerciali

Riporto interessante ordinanza dinsospensione del TAR Brescia.

In sintesi il TAR riconosce sí la validità delle distanze da luoghi sensibili per determinate tipologie di attività (nello specifico sexy shop), ma altresì ribadisce una giurisprudenza ormai consolidata per cui limiti alla libertà di stabilimento possono essere applicati solo in via eccezionale e se ragionevoli, proporzionati e basati su un'analisi puntuale.



N. 00146/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00243/2013 REG.RIC.         

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 243 del 2013, proposto da:

Red Passion Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Toma, Veronica Giavazzi, con domicilio eletto presso Alessandra Toma in Brescia, via Moretto, 84;

contro
Comune di Bergamo, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Gritti, Silvia Mangili, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE IN DATA 18/12/2012 N. 207, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO NEGLI AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO, NELLA PARTE INTRODUCE DIVIETI PER DETERMINATI ESERCIZI DI VENDITA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, ad un sommario esame:
- che l’art. 31 comma 2 del D.L. 6/11/2011 n. 201 conv. in L. 22/12/2011 n. 214 statuisce, in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, che “costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”;
- che il D.L. 24/1/2012 conv. in L. 24/3/2012 n. 27 stabilisce l’abrogazione di ogni norma che ponga “divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, …”;
- che il comma 2 dispone che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica;
Atteso:
- che, rispetto alla predetta cornice normativa di massima apertura alla concorrenza, la totale preclusione introdotta dalla deliberazione impugnata con riguardo al centro storico appare irragionevole e sproporzionata, ove rapportata all’attività concretamente intrapresa dalla ricorrente (vendita di materiale erotico – sexy shop – mediante apparecchi automatici);
- che la motivazione addotta dal Comune (funzione di aggregazione sociale degli esercizi di vicinato, con possibilità di interscambio e incontro tra cittadini, presidio dell’integrità del territorio, sostegno alle attività locali, salvaguardia dell’identità dei prodotti e delle peculiarità dei luoghi, sviluppo di un turismo di qualità) non appare compatibile con la piena liberalizzazione delle attività economiche garantita dalla normativa comunitaria e nazionale;
- che non affiorano gravi ragioni di interesse generale a supporto della previsione regolamentare, né si dà atto di approfondimenti istruttori compiuti attraverso l’analisi puntuale di dati economici delle attività già insediate nel centro storico e di relazioni aggiornate sul contesto socio-ambientale;
- che anche il richiamo ai valori architettonici, ambientali e di decoro non si rivela sufficiente, poiché il risultato perseguito ben può essere raggiunto (per l’iniziativa di parte ricorrente) agendo sulle modalità di esercizio dell’attività (ad esempio favorendo l’accesso discreto agli apparecchi da parte degli utenti);
Evidenziato:
- che la distinta previsione ostativa (distanza minima 400 metri dai luoghi cd. “sensibili”) appare viceversa adeguata rispetto all’esercizio di vendita di cui si controverte;
- che infatti viene in considerazione la tutela della salute in senso ampio (per gli alunni delle scuole), ed il rispetto per il decoro e la dignità umana (per i soggetti che frequentano cimiteri, ospedali e case di cura, caserme, luoghi di culto);
- che il bilanciamento dell’interesse economico con i restanti valori in conflitto può ragionevolmente risolversi con la prevalenza dei secondi nelle peculiari strutture enucleate dall’amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) accoglie parzialmente, nei suindicati limiti, la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase, in ragione della peculiarità della causa.
Fissa la data di discussione del merito alla prima udienza pubblica del mese di aprile 2014, ore di rito.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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