Consiglio di Stato, Sez. III, n. 687, del 5 marzo 2013
Elettrosmog.Principio di precauzione e regolamentazione comunale degli impianti radioelettrici
Il principio di precauzione (ex art. 174 Trattato Europeo) recepito dal Comune nel momento in cui ha deliberato il regolamento ex comma 6 art. 8 della legge 36/2001, consente di assumere, quando sussistono incertezze circa l'esistenza o la portata di rischi per la salute delle persone, misure protettive senza dover attendere che siano dimostrate in modo esauriente la realtà e la gravità di tali rischi. L'applicazione corretta del principio stesso impone, però e per un verso, l'individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute derivanti dall'installazione dell’impianto alla distanza minima protettiva. Per altro verso, occorre la valutazione complessiva del rischio per la salute, basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale al riguardo. Pertanto, solo quando risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata di un rischio a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute, si possono porre regole di minimizzazione del rischio da radiazioni elettromagnetiche, applicando nondimeno il criterio del più probabile che non e non certo criteri arbitrari, scientificamente spuri o meramente possibilistici. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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