Abitualmente nei modelli di segnalazione/domanda chiedo sempre, in caso di cittadino extracomunitario, copia del permesso di soggiorno.
Mi chiedo se sia corretto chiederlo, ed in particolare a che titolo (quali norme) e a che fine lo si chiede.
Non certo per autenticare una firma (mi può esibire una carta d'identità).
Grazie
Alberto
Abitualmente nei modelli di segnalazione/domanda chiedo sempre, in caso di cittadino extracomunitario, copia del permesso di soggiorno.
Mi chiedo se sia corretto chiederlo, ed in particolare a che titolo (quali norme) e a che fine lo si chiede.
Non certo per autenticare una firma (mi può esibire una carta d'identità).
Grazie
Alberto
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LO PREVEDE LA TURCO-NAPOLITANO
D.Lgs. 25-7-1998 n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.
(commento di giurisprudenza)
6. Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2°, e 148)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari per essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quello inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie,[b][color=red] i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati [/color][/b]
Per questo nei modelli che abbiamo predisposto abbiamo inserito la formula a cui ha fatto riferimento nel quesito
Se una persona ottiene un visto per un periodo non superiore ai 3 mesi non deve chiedere il rilascio del permesso di soggiorno. Vale lo stesso principio se viene presentata una SCIA per l'avvio di attività di commercio in forma elettronica allegando solamente il passaporto con un visto turistico o per affari (massimo giorni di permanenza 90)?
riferimento id:1235
Se una persona ottiene un visto per un periodo non superiore ai 3 mesi non deve chiedere il rilascio del permesso di soggiorno. Vale lo stesso principio se viene presentata una SCIA per l'avvio di attività di commercio in forma elettronica allegando solamente il passaporto con un visto turistico o per affari (massimo giorni di permanenza 90)?
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Certo, è sufficiente in quanto titolo valido ad attestare la regolare permanenza sul territorio nazionale.
Non spetta al Comune verificare la conversione del visto in permesso di soggiorno o altro.
Il Comune deve solo verificare che vi sia un titolo valido (ancorchè temporaneo) al momento della richiesta di autorizzazione o della SCIA.
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LO PREVEDE LA TURCO-NAPOLITANO
D.Lgs. 25-7-1998 n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.
6. Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2°, e 148)
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quello inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie,[b] i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati [/b] [/quote]
Ma non è obbligatorio esibirlo per la Turco-Napolitano?
All'articolo 5 comma 8 del decreto si parla di [b]permesso di soggiorno[/b] e di [b]carta di soggiorno[/b], non di visto turistico.
Il visto pertanto non mi sembrerebbe sufficiente per chiedere un'autorizzazione e quindi, per estensione, per presentare una SCIA.
Inoltre, tenendo conto del fatto che il visto turistico ha durata di tre mesi (e che nel nostro caso specifico scade in pieno iter - i famosi 60 giorni, e pochi giorni dopo aver presentato la SCIA), sei sicuro che non ci competa la richiesta/verifica di validità del documento anche dopo la sua scadenza?
Grazie.
Il visto turistico è una cosa ma vi sono anche visti per lavoro autonomo ecc....
vedi: http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Sportello_Info/DomandeFrequenti/Visto_per_Italia/
Questi senz'altro sono idonei per la presentazione di SCIa e l'ottenimento di autorizzazioni a prescindere dalla data di scadenza.
Del resto anche il permesso di soggiorno in scadenza è idoneo.
Complicazione: la ditta X regolarmente iscritta alla CCIAA locale svolge l'attività di import export verso la Russia.
In Italia ha solo la sede legale. Acquista beni che vende in Russia. Il cliente compra in Russia e riceve direttamente dal fornitore il prodotto, che però viene fatturato da X.
Ora chiede il commercio elettronico.
Gli amministratori sono russi, risiedono in Russia.
Ho letto la Turco-Napolitano, ho visto il sito del ministero degli Esteri,...
Alla SCIA mi allegano solo il passaporto. Visto e permesso non l'hanno perchè non risiedono in Italia, nè sono fisicamente qui a svolgere l'attività.
Il server è in Germania.
Può bastare il solo passaporto o devo comunque chiedere qualche documento quale visto o permesso?
Grazie
Direi che è sufficiente il passaporto. Ciò che devi accertare è che, SE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE abbiamo un valido titolo di soggiorno.
Poichè non sono presenti sul territorio nazionale allora è sufficiente il passaporto.