Data: 2013-04-19 04:32:02

EDICOLE LIBERALIZZATE - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 9.4.213, n. 1945

EDICOLE LIBERALIZZATE - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 9.4.213, n. 1945

L’attività di distribuzione e vendita di giornali e riviste va annoverata tra le attività comuni aperte alla libera concorrenza: disapplicata dal Consiglio di Stato la legge regionale n. 49/1986 che in Sardegna impone il rispetto della distanza minima tra le rivendite di giornali
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 9.4.213, n. 1945)

L’attività di distribuzione e vendita di giornali e riviste va annoverata tra le attività comuni aperte alla libera concorrenza: disapplicata dal Consiglio di Stato la legge regionale n. 49/1986 che in Sardegna impone il rispetto della distanza minima tra le rivendite di giornali
Compete allo Stato la potestà legislativa in tema di tutela della concorrenza, materia ad esso riservata ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, con conseguente obbligo di adeguarvisi sia da parte delle regioni a statuto ordinario che di quelle a statuto speciale (vedi Corte Cost., sentenza n. 411/2008). Nell’esercizio di tale potestà e in applicazione dei princìpi di diritto dell’Unione europea sulla libertà di concorrenza è stato recentemente emanato il decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, che all’articolo 3 dispone che le attività commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 siano svolte liberamente, senza l’obbligo di rispettare distanze minime tra esercizi della stessa tipologia. Non è dubbio che l’attività di distribuzione e vendita di giornali e riviste sia da annoverare tra le attività comuni aperte alla libera concorrenza previste dal d.lgs. n. 114/1998 e che tale attività commerciale non ne sia esclusa è anche provato dal disposto dell’articolo 13 del decreto, che cita espressamente tra le attività commerciali gli esercizi di vendita di giornali ed esclude per essi solo l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, relative agli orari di apertura e chiusura al pubblico. Ciò posto nel giudizio in esame il Consiglio di Stao ha ritenuto fondata la censura dellappellante che sempre sostenendo l’applicazione piena del d.lgs. n. 114/1998 al settore di interesse, contesta l’obbligo di rispettare distanze tra rivendite di giornali, previsto dalla normativa regionale. L’art. 4 della legge regionale n. 49/1986, che impone il rispetto della distanza minima di 700 metri tra le rivendite di giornali, si pone in contrasto con la normativa dell’Unione europea, essendo rivolta a garantire agli operatori commerciali del settore una ormai non più riconoscibile protezione dai rischi della libera concorrenza: in materia di imposizione di distanze tra esercizi commerciali, cfr. Corte giust. UE, 11 marzo 2010, C-384/08, Attanasio group; 16 febbraio 2012, C-107/11, Min. int. c. Rizzo. . La norma regionale, infatti, oltre ad essere in contrasto con la legge statale nei termini già enunciati, confligge con i principi di diritto europeo di libero stabilimento e di concorrenza tra imprese, ponendo restrizioni all’istituzione di nuove, ma anche alla loro mobilità sul territorio (articolo 49 TFUE). Né ricorre in materia, la possibilità per i singoli Stati di derogare a tali principi con l’apposizione di vincoli di varia natura, atteso che il Trattato ne prevede la possibilità, ma solo per comprovati motivi di natura sanitaria o di ordine e sicurezza pubblica. In relazione a tali insanabili contrasti con le norme di diritto europeo, l’articolo 4 della legge regionale n. 49/1986, va disapplicato.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 9.4.213, n. 1945
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