Data: 2011-05-18 20:30:05

Deliberazione 9 maggio 2011, n. 13 - Disposizioni sul commercio su area pubblica

Deliberazione 9 maggio 2011, n. 13-1999 Giunta Regionale
D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010: "Legge regionale 12 novembre 1999, N. 28, Art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica". Integrazioni.
(B.U.R. 12 maggio 2011, n. 19)


A relazione dell'Assessore Casoni:
La Giunta regionale ha approvato nella seduta del 26 luglio 2010 la deliberazione n. 20-380 recante: “legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 e s.m.i.. Disposizioni sul commercio su area pubblica – indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica”.

Successivamente, la Giunta regionale ha approvato, nella seduta del 23 dicembre 2010, la deliberazione n. 12-1269 avente ad oggetto “D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010: legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica. Proroga termini”, con la quale sono stati prorogati i termini previsti, per gli adempimenti a carico delle imprese e dei comuni, dalla deliberazione n. 20-380/2010 nella sua formulazione originaria, per consentire una migliore operatività organizzativa da parte delle amministrazioni locali e per rendere efficace il controllo e la verifica della regolarità contributiva e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica.

Infine nella seduta del 28 febbraio 2011 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 39- 1610 avente ad oggetto “Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, Art. 11 e s.m.i. Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica". Modifica del capo II "Esito della verifica di regolarità”.

In particolare, nella formulazione risultante a seguito dell’approvazione della DGR n. 12-1269/2010 la deliberazione n. 20-380/2010 dispone, con riferimento al primo anno di applicazione:
·  al punto 1 del capo I “Adempimenti comunali e delle imprese” dell’allegato A che i comuni territorialmente competenti sede di posteggio nel caso di autorizzazioni a posto fisso, o quelli nei quali ogni operatore ha scelto di avviare la propria attività nel caso di autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, o nel quale un soggetto sulla base di altro titolo abbia scelto di attivare o esercitare la propria attività, devono verificare la regolarità contributiva e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica, entro il 30 aprile 2011;

·  al punto 4 dello stesso capo che, per la verifica di regolarità, tutte le imprese operanti su area pubblica devono produrre ai comuni competenti territorialmente, entro il 28 febbraio 2011 la documentazione elencata ai successivi punti a), b), c), d), e) ed f) al fine di dimostrare per l’anno fiscale e previdenziale precedente la loro regolarità contributiva. L’anno di riferimento per i controlli di cui sopra è, allo stato attuale, il 2009.

La fase attuale è caratterizzata principalmente, dall’espletamento dei procedimenti di verifica, in sede comunale, secondo le modalità previste dalla DGR n. 20-380/2010 come da ultimo modificata con DGR. n. 39-1610/2010, al fine del rilascio del documento di regolarità –VARA.

La costante azione di monitoraggio sull’andamento della fase di prima applicazione della deliberazione regionale di cui trattasi, imprescindibile a fronte del carattere di assoluta novità dei suoi contenuti rispetto al contesto normativo preesistente ai livelli sia regionale che nazionale, sta ponendo in evidenza alcune criticità connesse, in particolare, alle modalità di verifica della regolarità contributivo/previdenziale degli operatori che non sono stati nelle condizioni di adempiere appieno agli obblighi previdenziali, non per loro volontà, ma per le reali difficoltà economiche generate dall’attuale congiuntura di crisi economica diffusa.
Occorre infatti evidenziare che, se da un lato, la DGR 20-380/2010 è stata accolta dalle imprese del commercio e dalle amministrazioni locali, come elemento di innovazione, certezza amministrativa ed equità, ha d’altro canto indotto, quantomeno nella fase attuale di prima applicazione, criticità applicative, specie nei confronti dei soggetti che, in un momento di crisi globale, si sono trovati nell’impossibilità economica di adempiere in modo puntuale agli obblighi fiscali e contributivi.

Dal canto suo e a tale fine, la DGR n. 20-380/2010 prevede che, ai fini del rilascio dell’attestazione di regolarità contributivo/previdenziale, gli operatori, in difetto di DURC o CRC, possono produrre gli “attestati di versamento dei contributi INPS riferiti all’anno precedente” e quindi al solo 2009.

Si rileva l’opportunità di fornire indicazioni per l’applicazione della citata disposizione, al fine di chiarire alle amministrazioni locali, le modalità di verifica ai fini del rilascio dell’attestazione di regolarità, restando impregiudicata l’operatività della normativa di cui trattasi.

A tale fine, sentiti i competenti uffici INPS, con la presente deliberazione si integrano i contenuti del capo I, punto 4, lettera c) della DGR n. 20-380/2010, individuando, con esclusivo riferimento al primo anno di applicazione, modalità particolari di procedimento per il rilascio del VARA.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse,

La Giunta regionale, unanime,

delibera

Di integrare la lettera c), punto 4, Capo I dell’allegato A alla D.G.R n. 20-380 del 26 luglio 2010:
“legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Disposizioni sul commercio su area pubblica”. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica” mediante l’aggiunta, alla fine del testo, delle seguenti indicazioni attuative:
“Con esclusivo riferimento al primo anno di applicazione, la verifica di regolarità riferita all’anno 2009, può essere svolta secondo le seguenti modalità:
·  in caso di mancato versamento della contribuzione INPS può essere rilasciato in via provvisoria il VARA da parte del Comune qualora l’interessato provveda alla regolarizzazione entro il 31.10.2011 e versi almeno un terzo di quanto dovuto per l’anno 2009 entro il 30.6.2011;
·  ai fini del rilascio provvisorio del VARA dovrà essere esibita attestazione di avvenuto versamento dell’acconto nella misura sopra indicata entro il 30.6.2011. Il VARA decadrà ove entro il 31.10.2011 non venga esibita attestazione di avvenuto versamento della contribuzione relativa all’anno 2009 rilasciata dall’INPS. L’esibizione dell’attestazione di avvenuto versamento consentirà il rilascio del nuovo VARA a titolo definitivo;”;

di dare atto che i contenuti delle presenti indicazioni sono stati definiti sentita la Direzione dell’INPS regionale, la quale fornirà le modalità per la loro attuazione;

di dare atto che il testo allegato A della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010 a seguito delle modifiche apportate dalla presente deliberazione e dalle precedenti n. 12-1269 del 23.12.2010 e n. 39-1610 del 28.2.2011 è quello risultante all’Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

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