Data: 2013-04-19 04:21:15

Elettrosmog.Inammissibilità distanze minime siti sensibili da impianti telefonia

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 690, del 5 marzo 2013
Elettrosmog.Inammissibilità distanze minime siti sensibili da impianti telefonia mobile in regolamento comunale
L’art. 50 del regolamento edilizio del Comune di Venezia, laddove pone il limite minimo di ml 50 dell’impianto di telefonia mobile, dai siti c.d. sensibili, assurge a inammissibile misura di radioprotezione a carattere generale, a differenza di quella sui limiti d’altezza indicata nella medesima disposizione. La potestà regolamentare comunale ex art. 8, c. 6 della legge 36/2001, non si può mai tradurre nel potere di sospendere ad libitum e per sempre la formazione dei titoli abilitativi ex artt. 86 e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche, mercè un divieto generalizzato d’installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro specifica ubicazione o connotazione o di concrete e, come tali, differenziate, esigenze d’armonioso governo del territorio. Per altro verso, l’interesse sotteso alla minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici si deve tradurre in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può dissimulare norme di radioprotezione aggiuntive o peggiorative dei già cautelativi e rigorosi limiti all’uopo posti, in modo unitario per tutto il territorio della Repubblica, dalla normativa statale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/elettrosmog/55-consiglio-di-stato55/9113-elettrosmoginammissibilita-distanze-minime-siti-sensibili-da-impianti-telefonia-mobile-in-regolamento-comunale.html

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