Data: 2013-04-18 17:27:14

rosticceria/kebab/girarrosto/ produzione/ ristorazione senza somministrazione

il d. lgs 114 /98 ( e legge regionale di riferimento) non si applica agli artigiani, è artigiano chi è iscritto alla CCIAA nel relativo albo artigiani. Sono attività artigianali rosticcerie, kebab, pasticcerie etc.. Chi è iscritto all'abo artigiani può vendere quanto prodotto nei locali di produzione (esclusivamente i propri prodotti) o in locali a questi adiacenti, nel caso alimentare non necessita di requisitoprofessionale, basta presentare solo scia sanitaria.

Chi non è iscritto all'albo artigiani non è artigiano, quindi può si produrre, ma non può vendere quanto prodotto, per vendere deve presentare scia di esercizio di vicinato per la vendita alimentare e possedere il requisito professionale.

Se questo è quanto diversi Uffici attività produttive dicono, riscontro una incongruenza e mi balzano alla mente dei dubbi. Se il D. Lgs 114/98 qualifica espressamente cosa si intende per commercio, acquisto di prodotti per la rivendita e quindi vi si applicano le relative norme, trovo non correto dire che chi non è iscritto all'albo artigiani può si produrre ma non può vendere qunato prodotto se non presentando scia per esercizio di commercio al dettaglio di vicinato e possedendo il requisito professionale, perchè non acquista per la rivendita, ma acquista trasforma e vende quanto da lui prodotto e quindi in ogni caso non è commerciante ( non fa impropriamente commercio) . Concordate?

Se volessi aprire una rosticceria da asporto dove produco e vendo quanto prodotto e quale società srl pluripersonale non sono iscritto all albo artigiani, perchè ho facoltà di non iscrivermi o perchè non ho i requisiti per essere iscritto mi qualifichereste dicendomi di presentare in tal caso una scia di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato per rosticceria da asporto e possedere il requisito professionale ?



riferimento id:12289

Data: 2013-04-19 04:17:57

Re:rosticceria/kebab/girarrosto/ produzione/ ristorazione senza somministrazione


il d. lgs 114 /98 ( e legge regionale di riferimento) non si applica agli artigiani, è artigiano chi è iscritto alla CCIAA nel relativo albo artigiani. Sono attività artigianali rosticcerie, kebab, pasticcerie etc.. Chi è iscritto all'abo artigiani può vendere quanto prodotto nei locali di produzione (esclusivamente i propri prodotti) o in locali a questi adiacenti, nel caso alimentare non necessita di requisitoprofessionale, basta presentare solo scia sanitaria.

Chi non è iscritto all'albo artigiani non è artigiano, quindi può si produrre, ma non può vendere quanto prodotto, per vendere deve presentare scia di esercizio di vicinato per la vendita alimentare e possedere il requisito professionale.

Se questo è quanto diversi Uffici attività produttive dicono, riscontro una incongruenza e mi balzano alla mente dei dubbi. Se il D. Lgs 114/98 qualifica espressamente cosa si intende per commercio, acquisto di prodotti per la rivendita e quindi vi si applicano le relative norme, trovo non correto dire che chi non è iscritto all'albo artigiani può si produrre ma non può vendere qunato prodotto se non presentando scia per esercizio di commercio al dettaglio di vicinato e possedendo il requisito professionale, perchè non acquista per la rivendita, ma acquista trasforma e vende quanto da lui prodotto e quindi in ogni caso non è commerciante ( non fa impropriamente commercio) . Concordate?

Se volessi aprire una rosticceria da asporto dove produco e vendo quanto prodotto e quale società srl pluripersonale non sono iscritto all albo artigiani, perchè ho facoltà di non iscrivermi o perchè non ho i requisiti per essere iscritto mi qualifichereste dicendomi di presentare in tal caso una scia di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato per rosticceria da asporto e possedere il requisito professionale ?
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Ciao,
in effetti è come dici nel senso che la REGOLA (disciplina ordinaria) è nel senso che chi compra dei prodotti e poi li rivende (con o senza preparazione) ricade nella disciplina del commercio. Se tu apri una impresa, compri pomodoro, carne, olio, sale ecc.... e poi li rivendi (non importa se tal quali (confezionati) o se elaborati, trasformati in pollo arrosto, ragu ecc.... allora sei un commerciante A MENO CHE, dice la disciplina sul commercio:
1) tu non sia artigiano iscritto come tale in CCIAA
2) tu non venda negli stessi locali (o locali attigui) di produzione

Quindi anche se tu fossi una ditta individuale iscritta come artigiana ma vendessi online o in locali diversi da quelli dove hai la cucina rientreresti nella disciplina del commercio.
Oggi il problema del requisito professionale è SECONDARIO vbisto che puoi nominare un preposto e che i requisiti professionali sono posseduti da migliaia di persone vista l'ampia formulazione dell'art. 71 del Dlgs 59/2010



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Testo in vigore dal: 14-9-2012

Art. 71  (Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali)
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di'  vendita  e  di
somministrazione:
a)  coloro  che  sono  stati  dichiarati  delinquenti  abituali,
professionali  o  per  tendenza,  salvo  che  abbiano  ottenuto  la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza  passata  in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che  sia  stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di  cui  al  libro  II,
Titolo VIII, capo II del  codice  penale,  ovvero  per  ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta  fraudolenta,  usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi  i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita',  per  delitti  di  frode  nella  preparazione  e  nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure  di  prevenzione  di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o  nei  cui  confronti  sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));
2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna  per
reati contro la moralita' pubblica e il  buon  costume,  per  delitti
commessi in stato di ubriachezza o  in  stato  di  intossicazione  da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le
sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  ((il  gioco  d'azzardo,  le
scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni  alle
norme sui giochi)).
((3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi  del  comma  1,
lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per  la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e'  stata
scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di
cinque anni decorre dal  giorno  del  passaggio  in  giudicato  della
sentenza, salvo riabilitazione.))
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con
sentenza passata in  giudicato  sia  stata  concessa  la  sospensione
condizionale della  pena  sempre  che  non  intervengano  circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
((5. In caso di societa',  associazioni  od  organismi  collettivi  i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono  essere  posseduti  dal
legale  rappresentante,  da  altra  persona  preposta  all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui  ai  commi  1  e  2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale  altra  persona
preposta all'attivita' commerciale.))
((6.  L'esercizio,    in    qualsiasi    forma    e    limitatamente
all'alimentazione umana, di un'attivita' di  commercio  al  dettaglio
relativa al settore merceologico  alimentare  o  di  un'attivita'  di
somministrazione di alimenti e bevande e'  consentito  a  chi  e'  in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:))
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione  o  la  somministrazione  degli  alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province  autonome  di
Trento e di Bolzano;
((b)  avere,  per  almeno  due  anni,  anche  non  continuativi,  nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso  tali  imprese,  in
qualita'  di  dipendente  qualificato,  addetto  alla  vendita  o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita'
di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o,  se  trattasi
di  coniuge,  parente  o  affine,  entro  il    terzo    grado,
dell'imprenditore, in qualita' di  coadiutore  familiare,  comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore  o
di  laurea,  anche  triennale,  o  di  altra  scuola  ad  indirizzo
professionale, almeno triennale, purche' nel  corso  di  studi  siano
previste materie attinenti al commercio,  alla  preparazione  o  alla
somministrazione degli alimenti.
((6-bis. Sia per le imprese individuali  che  in  caso  di  societa',
associazioni od organismi collettivi, i  requisiti  professionali  di
cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o  rappresentante
legale,  ovvero,  in  alternativa,  dall'eventuale  persona  preposta
all'attivita' commerciale.))
((7)). Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 ((e  6))  dell'articolo  5  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge
25 agosto 1991, n. 287.

riferimento id:12289

Data: 2013-04-22 14:41:41

Re:rosticceria/kebab/girarrosto/ produzione/ ristorazione senza somministrazione

La ringrazio molto.. riassumendo un rosticciere se non ha i requisiti per definirsi artigiano e^ un commerciante.. giusto? Grazie

riferimento id:12289

Data: 2013-04-22 17:08:55

Re:rosticceria/kebab/girarrosto/ produzione/ ristorazione senza somministrazione


La ringrazio molto.. riassumendo un rosticciere se non ha i requisiti per definirsi artigiano e^ un commerciante.. giusto? Grazie
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Certo, la regola è essere commerciante a meno che non si possiedano i requisiti per essere artigiano e ci si iscriva come tale in CCIAA!

riferimento id:12289
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