Cass. civ. Sez. I Sent., 07-12-2006, n. 26183 (rv. 594974)
Gli esercenti di alberghi o altre attività commerciali possono recarsi a ricevere i clienti precedentemente prenotati in area aeroportuale personalmente, o inviare un proprio incaricato in possesso di documento scritto attestante la prenotazione, ma né loro né i conduttori possono aggirarsi o sostare nell'area regolamentata degli arrivi senza giustificato motivo, tanto meno per procacciare clienti da indirizzare al proprio albergo. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione con la quale un soggetto, fermato nell'area degli arrivi internazionali di Fiumicino ove sostava senza giustificato motivo, e risultato essere un direttore d'albergo che cercava di convogliare passeggeri non precedentemente contattati verso esercizi alberghieri della capitale, in violazione dell'art. 7 dell'ordinanza n. 5 del 2000 della Direzione Circoscrizionale Aeroportuale di Roma Fiumicino, era stato sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria). (Rigetta, Giud. pace Civitavecchia, 12 Novembre 2001)