L'art. 19 L. 689/81 prevede che l'interessato possa proporre opposizione al sequestro e che la decisione in merito deve essere adottata con ordinanza entro dieci giorni; se non è rigettata entro questo termine si intende accolta.
Ciò vuol dire che se io ho un verbale di contestazione per infrazione alle norme sul commercio su aree pubbliche con relativo verbale di sequestro della merce e, per entrambi, è stato presentato ricorso ma non è stata emessa la relativa ordinanza anche se siamo ben oltre i dieci giorni, posso redigere ordinanza/ingiunzione per il pagamento della sanzione ma al contempo devo procedere alla restituzione della merce? ??? :o ::)
L'art. 19 L. 689/81 prevede che l'interessato possa proporre opposizione al sequestro e che la decisione in merito deve essere adottata con ordinanza entro dieci giorni; se non è rigettata entro questo termine si intende accolta.
Ciò vuol dire che se io ho un verbale di contestazione per infrazione alle norme sul commercio su aree pubbliche con relativo verbale di sequestro della merce e, per entrambi, è stato presentato ricorso ma non è stata emessa la relativa ordinanza anche se siamo ben oltre i dieci giorni, posso redigere ordinanza/ingiunzione per il pagamento della sanzione ma al contempo devo procedere alla restituzione della merce? ??? :o ::)
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Vera la ricostruzione che hai fatto che CONDISCO con un po' di giurisprudenza
L'opposizione al sequestro ex art. 19, co. 1, legge n. 689/1981, che tende a provocare da parte dell'autorità competente l'esame della legittimità ed opportunità del sequestro, nella prospettiva di ottenere la restituzione delle cose, anche in pendenza del procedimento di applicazione della sanzione amministrativa" e determina nell'autorità l'onere di adottare sulla opposizione un provvedimento espresso di conferma del sequestro e di rigetto della opposizione, in mancanza del quale e trascorso il breve termine di dieci giorni la misura cautelare perde efficacia.
Trib. Roma Sez. II, 07-10-2010
Dispone l'art. 19, L. n. 698 del 1981 che quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, L. n. 698 del 1981 e cioè l'autorità preposta alla emanazione dell'ordinanza ingiunzione. Nè l'atto che dispone la misura cautelare, nè il provvedimento di rigetto dell'opposizione in sede amministrativa contro la medesima (ovvero dell'istanza di dissequestro) sono impugnabili in sede giurisdizionale, mentre l'accertamento dell'illegittimità della suddetta misura può essere richiesto con ricorso ex art. 22, L. n. 698 del 1981 contro il provvedimento di confisca (Cass. civ., sez. III, 9 agosto 2000, n. 10534) Ai sensi dell'art. 22, L. n. 698 del 1981 tuttavia, la giurisdizione in questa materia appartiene al giudice ordinario e non al giudice amministrativo.
T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 07-02-2007, n. 940
In tema di sanzioni amministrative, la confisca si configura come sanzione autonoma e distinta rispetto alla misura del sequestro e, pertanto, le vicende inerenti a questo - ivi inclusa la sua sopravvenuta inefficacia - non spiegano effetti rispetto alla confisca stessa. (Cassa con rinvio, Trib. Roma, 2 Settembre 2002)
Cass. civ. Sez. I, 02-05-2006, n. 10143 (rv. 590206)
La previsione contenuta nell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, in base al quale le parti che abbiano proposto opposizione alla contestazione di infrazioni amministrative hanno la facoltà di richiedere l'audizione personale, non trova applicazione in via estensiva o analogica all'ipotesi dell'istanza di dissequestro prevista dal successivo art. 19 della medesima legge perchè tale articolo non prevede tale facoltà, e detta per il dissequestro una autonoma e completa disciplina, improntata alla rapidità. (Cassa con rinvio, Trib. Roma, 2 Settembre 2002)
Cass. civ. Sez. I, 02-05-2006, n. 10143 (rv. 590205)