Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1372, del 6 marzo 2013
Rumore.Legittimità ordinanza sindacale per limitare emissioni acustiche causate dall’attività di supermercato
E’ legittima l’ordinanza sindacale con la quale era stato intimato alla società di provvedere entro 30 giorni, a far realizzare adeguate opere nel locale al fine di garantire che le emissioni acustiche causate dall’attività del supermercato fossero conformi ai valori limite previsti dal d.P.C.M. 14.11.1997. Il potere di cui al richiamato art. 9 della l. n. 4471995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sè una minaccia per la salute pubblica, anche se in concreto è offeso un solo soggetto. Mentre quella riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità è una mera facoltà, il potere del Sindaco di emanare la ordinanza ex art. 9 della l. n. 447/1995 è un dovere connesso all’esercizio delle sue pubbliche funzioni, al quale non può sottrarsi, anche se è leso un solo soggetto, spogliandosi del potere, di valore pubblicistico, di reprimere l’inquinamento acustico e attribuendolo al privato, cui il codice civile riconosce la facoltà di esercitare il diritto a non subire le emissioni dannose e non il dovere, se eccedenti i valori massimi consentiti. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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