Buongiorno,
volevo porre due quesiti:
1) Un subingresso per attività di somministrazione alimenti e bevande (BAR) era già assoggettato, prima dei D.Lgs. 59/2010 e 147/2012 a semplice SCIA. La ricevuta della SCIA costituisce in questo caso titolo autorizzatorio. Secondo la mia interpretazione della normativa vigente, non vi è necessità di scrivere e rilasciare una nuova licenza al subentrante. E' corretto? Altrimenti si vanificherebbe art. 5 commi 4, 5, 7 e 8.
2) Nella Regione Lazio per il rilascio di nuova autorizzazione di SAB in zona non soggetta a programmazione comunale, è sufficiente la SCIA? Secondo me, alla luce delle novità introdotte dal Dlgs. 147/2010 integrate con il DLgs 59/2010, si. Diverso è il caso in cui viene richiesta licenza per attività ubicata in zona soggetta a programmazione comunale che segue il procedimento ordinario DPR 160/2010. E' giusto? Ultimamente la Regione Lazio ha diffuso una circolare interpretativa che invece non tiene conto della legislazione nazionale, del ritardo regionale nel recepimento della Direttiva Bolkestein e della clausola di cedevolezza operante nel D.Lgs. 59/2010 che detta il prevalere delle norme statali in difetto di norme regionali. Tra l'altro essendo una circolare nulla più che una semplice interpretazione della legge, per quanto autorevole, non vi è obbligo di seguirla anche perché mi sembra essere una interpretazione assolutamente contro legge. Cosa ne pensate?
1) Un subingresso per attività di somministrazione alimenti e bevande (BAR) era già assoggettato, prima dei D.Lgs. 59/2010 e 147/2012 a semplice SCIA. La ricevuta della SCIA costituisce in questo caso titolo autorizzatorio. Secondo la mia interpretazione della normativa vigente, non vi è necessità di scrivere e rilasciare una nuova licenza al subentrante. E' corretto? Altrimenti si vanificherebbe art. 5 commi 4, 5, 7 e 8.
[color=red]Io ho applicato la DIA (oggi SCIA) per i subingressi dal 2001! Ben prima delle più recenti disposizioni normative. Almento dal 1993 è applicabile la procedura di DIA[/color]
2) Nella Regione Lazio per il rilascio di nuova autorizzazione di SAB in zona non soggetta a programmazione comunale, è sufficiente la SCIA?
[color=red]Certo, nel Lazio e OVUNQUE
http://www.mise.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idarea1=0&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3139&directionidUser=0&page=9&id=2021599&viewType=0
http://www.omniavis.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=138&key=a50094c200b0f4d9abfd78ee8f61c555
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2026549
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Secondo me, alla luce delle novità introdotte dal Dlgs. 147/2010 integrate con il DLgs 59/2010, si. Diverso è il caso in cui viene richiesta licenza per attività ubicata in zona soggetta a programmazione comunale che segue il procedimento ordinario DPR 160/2010. E' giusto?
[color=red]Giusto ammesso e non concesso che si possa ancora dettare una programmazione compatibile con la normativa comunitaria e nazionale. A mio avviso non esistono margini[/color]
Ultimamente la Regione Lazio ha diffuso una circolare interpretativa che invece non tiene conto della legislazione nazionale, del ritardo regionale nel recepimento della Direttiva Bolkestein e della clausola di cedevolezza operante nel D.Lgs. 59/2010 che detta il prevalere delle norme statali in difetto di norme regionali. Tra l'altro essendo una circolare nulla più che una semplice interpretazione della legge, per quanto autorevole, non vi è obbligo di seguirla anche perché mi sembra essere una interpretazione assolutamente contro legge. Cosa ne pensate?
[color=red]Penso che la nota in questione, che abbiamo pubblicato anche nel FORUM sia priva di rilievo sotto il profilo degli approfondimenti (non dice niente di significativo limitandosi ad asserire apoditticamente che non si applicano le norme di semplificazione). Sotto mil profilo giuridico NON ha alcun valore (https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.omniavis.it%2Fweb%2Fforum%2Findex.php%3Ftopic%3D5867.0&ei=k_puUb2TEKOk4gSs-YGICg&usg=AFQjCNFlAZJw_GigA9klJG_kTTLb-9Wwgg&sig2=W38LHMbJ5D2D3yxgokiRZQ).[/color]
Grazie! Esaurientissimo come al solito.
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