Secondo voi è legittimo sanzionare le attività ricettive extra alberghiere (affittacamere) che non hanno provveduto ad attivare la procedura per il rinnovo della classificazione quinquennale (che doveva essere fatta entro il mese di giugno 2009), prevista dall'art. 7 della L.R. 22/84 esclusivamente per le aziente ricettive alberghiere, ma che la nostra Regione ritiene debba essere applicata per similitudine anche alle attività ricettive extra alberghiere?
E' da sottolineare il fatto che la L.R. 27/98, che qui in Sardegna disciplina le attività ricettive extra alberghiere, prevede l'obbligo di classificazione solamente all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività fissando i requisiti in base ai quali classificare queste strutture, che risultano essere completamente differenti da quelli previsti per le strutture ricettive alberghiere. Vi ringrazio ancora una volta.
Secondo me no. L'art. 1 della L. 689/1981, disciplinante il principio di legalità, recita: "Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati".
Le sanzioni non possono essere applicate per analogia, [i]nulla poena sine lege.[/i]
La richiesta della R.A.S., a mio modesto parere, è priva di fondamento normativo.
Secondo me no. L'art. 1 della L. 689/1981, disciplinante il principio di legalità, recita: "Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati".
Le sanzioni non possono essere applicate per analogia, [i]nulla poena sine lege.[/i]
La richiesta della R.A.S., a mio modesto parere, è priva di fondamento normativo.
[/quote]
CONCORDO.
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie vige il principio di legalità e stretta interpretazione (con DIVIETO DI ANALOGIA).
LA GIURISPRUDENZA E' CONCORDE ED UNIFORME SUL PUNTO. ECCO ALCUNI SPUNTI
Il principio di legalità in materia di sanzioni amministrative, previsto dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, postula che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati. Per il principio di stretta legalità previsto dalla norma con una formulazione analoga a quella prevista dall'art. 25 Cost. per l'illecito penale (che ha come corollari i principi di riserva di legge, determinatezza, tassatività e divieto di analogia) è da escludere che fonti prive del valore di legge possano introdurre fattispecie di illecito amministrativo in assenza di una legge ordinaria che le autorizzi.
T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 23-03-2011, n. 487
In materia di illeciti amministrativi vige il principio di irretroattività e il divieto di analogia ex art. 1 della legge n. 689 del 1981.
Trib. Catania Sez. I, 06-02-2007
Non posso che concordare assolutamente. Spesso la RAS fornisce delle indicazioni sui generis basate su interpretazioni molto libere: un altro esempio è la sanzione che secondo l'Assessorato dovremmo comminare per la mancata comunicazione annuale di prosecuzione dell'attività dei B&B, che la Legge non prevede.
riferimento id:1225Vi ringrazio... ero sicura che fosse così, ma mi siete stati di grande conforto!!! Adesso preparo una bella rispostina per l'Assessorato Regionale al Turismo.
Buona giornata e buon lavoro a tutti. :)