L'art. 3 della Legge Regionale n. 28 del 1986 - Ricezione turistica all'aria aperta - prescrive che la costruzione di un complesso ricettivo possa avvenire, tra l'altro, dimostrando la disponibilità di una superfice di 10.000 mq; un campeggio esistente (da prima della legge citata) non soddisfa questo ed altri requisiti (superabili): si può consentire subingresso e voltura delle autorizzazioni rilasciate in vigenza e ottemperanza di altre norme? Occorre l'atto pubblico? In alternativa può essere accolta nuova scia (senza atto pubblico) senza riscontrare le irregolarità di cui alla normativa ora vigente?
Si ringrazia in anticipo per la cortese risposta.
L'art. 3 della Legge Regionale n. 28 del 1986 - Ricezione turistica all'aria aperta - prescrive che la costruzione di un complesso ricettivo possa avvenire, tra l'altro, dimostrando la disponibilità di una superfice di 10.000 mq; un campeggio esistente (da prima della legge citata) non soddisfa questo ed altri requisiti (superabili): si può consentire subingresso e voltura delle autorizzazioni rilasciate in vigenza e ottemperanza di altre norme? Occorre l'atto pubblico? In alternativa può essere accolta nuova scia (senza atto pubblico) senza riscontrare le irregolarità di cui alla normativa ora vigente?
Si ringrazia in anticipo per la cortese risposta.
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Il subingresso in attività esistente è sempre possibile anche se l'attività NON possiede i requisiti vigenti alla data odierna.
Solo in caso di variazione significativa dell'attività si applica la nuova normativa (fra l'altro è da valutare se il requisito dei 10.000 mq minimi sia ancora vigente!).
Quindi accetta scia con dichiarazione che nulla è cambiato
Ringrazio per la cortese e celere risposta.
Nel caso di acccettazione della scia con dichiarazione che nulla è cambiato come suggerito, il subingresso deve avvenire necessariamente con atto pubblico?
Nel caso si accettasse la scia quale nuova attività (quindi senza subingresso nel titolo) sarebbe possibile accettare comunque la dichiarazione di struttura identica a quella precedente (e naturalmente cessata)?
Ringrazio per la cortese e celere risposta.
Nel caso di acccettazione della scia con dichiarazione che nulla è cambiato come suggerito, il subingresso deve avvenire necessariamente con atto pubblico?
Nel caso si accettasse la scia quale nuova attività (quindi senza subingresso nel titolo) sarebbe possibile accettare comunque la dichiarazione di struttura identica a quella precedente (e naturalmente cessata)?
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PREMESSA PROCEDURALE: La scia non è oggetto di accettazione. Non si rilasciano prese d'atto o atti finali. Essa è valida ed efficace o inammissibile.
Ciò detto.
Se si tratta di SUBINBRESSO l'interessato dichiara che nulla è cambiato e sicuramente va bene.
Se si tratta di nuova attività l'interessato dovrà autocertificare i requisiti ATTUALI non potendo limitarsi a dichiarare che niente è cambiato!
Scusandomi in anticipo per l'ulteriore intervento, ma è importante per evitare errori al sottoscritto, novizio, e a chi ci legge, si chiede se: per il SUBINGRESSO nell'attività di campeggio per cui in passato (2004) era rilasciata dal comune una Licenza, è necessaria la voltura della stessa con atto di trasferimento del notaio come normalmente avviene per gli esercizi di somministrazione e altri PPEE.
riferimento id:12235
Scusandomi in anticipo per l'ulteriore intervento, ma è importante per evitare errori al sottoscritto, novizio, e a chi ci legge, si chiede se: per il SUBINGRESSO nell'attività di campeggio per cui in passato (2004) era rilasciata dal comune una Licenza, è necessaria la voltura della stessa con atto di trasferimento del notaio come normalmente avviene per gli esercizi di somministrazione e altri PPEE.
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Il subingresso è valido se alla base vi è un TRASFERIMENTO DI AZIENDA (cessione o affitto) che, come tale, soggiace alle disposizioni dell'art. 2556 del codice civile.
Tale norma IMPONE l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata da notaio (e la successiva registrazione all'agenzia delle Entrate).
Quindi: OCCORRE l'atto notarile.
Per approfondimenti sui piccoli imprenditori (ma non è il tuo caso) si veda:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=577.msg1150#msg1150
http://www.regione.piemonte.it/commercio/dwd/orariVenditeServizi/nota_art_25564.pdf