Viene specificato il tipo di corso per gli addetti al servizio antincendio per gli alberghi.
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 29 marzo 2013
Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. (13A03218)
(GU n.86 del 12-4-2013)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente il «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994,
recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico
alberghiere;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, recante
i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto del Ministero dell'interno del 6 ottobre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003,
recante l'approvazione della regola tecnica di aggiornamento delle
disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive
turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, recante
il piano straordinario biennale, adottato ai sensi dell'art. 15,
commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente
l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, che non abbiano completato
l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi;
Ritenuto di dover riformulare il comma 6 dell'art. 5 del predetto
decreto, al fine di indicare espressamente la tipologia di corso che
gli addetti al servizio antincendi dovranno frequentare per
conseguire l'attestato di idoneita' tecnica previsto dall'art. 3
della legge 28 dicembre 1996, n. 609;
Decreta:
Art. 1
Modifica del comma 6, dell'art. 5,
del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012
1. Il comma 6 dell'art. 5, del decreto del Ministro dell'interno 16
marzo 2012 e' sostituito come segue:
«Gli addetti del servizio di cui al comma 3 devono avere
frequentato i corsi di cui all'allegato IX del decreto del Ministro
dell'interno 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le
strutture ricettive di categoria A e B dell'allegato I del decreto
del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, e del
tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo
allegato e, per le attivita' riportate nell'allegato X del decreto
del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, avere conseguito l'attestato
di idoneita' tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 dicembre
1996, n. 609.».
Roma, 29 marzo 2013
Il Ministro dell'interno: Cancellieri