Nel mio comune il Suap è gestito in forma associata dall’Unione dei Comuni. In merito alla regolarità contributiva degli operatori su area pubblica i procedimenti relativi ad operatori non in regola sono di competenza del Suap? Questa è la linea da noi seguita anche a seguito di confronto su questo forum. Il nostro regolamento, per altro malfatto, non definisce le competenze degli Uffici Commercio rispetto al Suap. Le verifiche le ha sempre fatte l’Ufficio Commercio del Comune trasmettendole al Suap che però non ha mosso un dito né contestando la competenza né facendo i provvedimenti. Poiché è nuovamente in corso la verifica cosa mi consigli di fare?
Altra domanda: in caso di procedimenti da adottare per subingressi nei quali il cedente non aveva regolarità contributiva entro quali termini deve essere emesso il provvedimento di sospensione?
Grazie della preziosa collaborazione
Parlando di attività produttive, alla fine non ha molta importanza “chi fa che cosa”, basta che tutto ciò che entra e tutto ciò che esce dall’amministrazione comunale lo faccia passando dal SUAP. Una volta in back-office la pratica sarà materialmente gestita da chi ne ha la competenza per farlo.
Eventuali provvedimenti sospensivi, materialmente predisposti da chi è in grado di farli, devono essere emessi dal SUAP o quantomeno devo essere emessi con le modalità SUAP e la firma di un responsabile SUAP. Occorre un accordo fra i servizi al fine di determinare un’organizzazione del personale capace di funzionare. Basta la buona volontà!
Sul termine del provvedimento posso dirti che una volta fatta le verifica nei termini di legge di cui all’art. 77, comma 2-bis della LR 28/2005 e accertata la irregolarità contributiva, nel più breve tempo possibile (diciamo una settimana lavorativa) occorre fare la comunicazione di avvio procedimento dando un termine adeguato per eventuali richieste di partecipazione nel procedimento dopo di che (data la irrilevanza delle osservazioni del privato o dato il silenzio dello stesso) devi adottare il provvedimento di sospensione.
E come si quantifica questo termine adeguato?
Ti riporto un passo di una sentenza che ha reputato non legittimo far passare una sola settimana fra comunicazione di avvio procedimento e adozione del provvedimento finale.
[i]La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo a più riprese di evidenziare come, sebbene l’art. 7 della legge 24 1 del 1990 non preveda un termine minimo che debba necessariamente intercorrere tra comunicazione di avvio del procedimento ed effettiva adozione dell’atto, tuttavia l’esigenza di concedere al destinatario della comunicazione un congruo spazio temporale per lo svolgimento delle proprie attività difensive (prendere visione degli atti del procedimento, predisporre e presentare specifiche memorie scritte) s’impone in forza della ratio dell’istituto della comunicazione di avvio, pena la riduzione di tale adempimento ad un mero simulacro formale privo di ogni possibile effettiva utilità.
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Data la natura vincolata del provvedimento reputo comunque congruo un termine di 15/20 giorni.