Un'impresa agricola, tra le altre cose (vendita diretta, attività agrituristica, vendita a G.A.S., ecc.) ha realizzato un forno per la panificazione ed utilizza il grano prodotto direttamente (filiera cortissima!).
Il pane prodotto lo somministrerebbe ai clienti dell'agriturismo e lo venderebbe anche a terzi (sia ai negozi che a privati cittadini nell'ambito della vendita diretta).
Deve fare qualcosa di particolare? Perchè io pensavo di comportarmi come se fosse un "normale" impianto di panificazione e quindi SCIA ex art. 4 Legge 04/08/2006 n° 248 + notifica sanitaria.
Yes?
:D
Con decreto del Ministero dell'Economia del 17 giugno 2011 è stato modificato l’elenco dei beni oggetto delle attività agricole sostituendo la voce “produzione di prodotti di panetteria freschi” con la voce “produzione di pane”. Il pane, quindi, e solo il pane, viene considerato prodotto agricolo. Naturalmente, è fatta salva la condizione che le farine utilizzate derivino dalle coltivazione svolte prevalentemente nella stessa azienda agricola. Alla luce di questo si può ritenere che la vendita diretta del prodotto è esercitabile soltanto ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 228/2001, fatta salva, naturalmente, anche la normativa igienico sanitaria del Reg. CE n. 852/2004.
Guarda anche qua
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6879.0
Scusa Mario, ma non ho ben capito: per la vendita mi era chiaro che potesse farla, ma non avevo chiaro cosa dovesse fare per panificare.
Per il forno che ha costruito è tenuto alla presentazione della scia di panificazione oppure è sufficiente la sola notifica sanitaria???
Scusami ancora, ma rileggendo la risposta mi è venuto un ulteriore dubbio: te parli di solo pane, ma allora niente schiaccia e niente pizza? No perchè sarebbero fatte con la stessa farina con cui è fatto il pane....... Inltre anche olio e pomodori sono prodotti direttamente.....
Grazie per la precisazione :)
La produzione di pane e la vendita pane rientra, se ci sono le condizioni di connessione con la coltivazione dei fondi, fra le attività connesse e quindi non si applica la normativa sulla panificazione.
L'articolo 1 del d.lgs. n. 228/2001 dispone:
[i]si intendono omunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi
mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione
ed ospitalita' come definite dalla legge[/i]
A parere mio il DM 201, benché un DM fiscale individuale le attività agricole connesse.
La condizione di "attività connessa" è limitata alla sola produzione e vendita pane, non anche agli altri pordotti da forno.
Fare il pane è un'attività agricola connessa, fare altri prodotti da forno no.
E' un po' come per il gelato e gli altri derivati del latte. Ricotta e yogurt, per fare un esempio, sono prodotti agricoli vendibili in modo diretto ai sensi del d.lgs. 228/2001 mentre il gelato esula da questa possibilità.