[b]Buongiorno, vorrei una precisazione riguardo un’attività agrituristica che ha comunicato al comune la chiusura della struttura ricettiva da febbraio 2009 ad aprile 2011 ed oltre (senza specificare la riapertura).[/b]
[b]Tra gli obblighi amministrativi degli operatori agrituristici art. 11 L.R.T. 80/2009 ci sono quelli di [/b] [i]“iniziare l’attività entro il termine massimo di novanta giorni dalla presentazione della DIA e non sospenderne l’esercizio per più di ventiquattro mesi nell’arco di un triennio nel caso di attività annuale. Nel caso di attività non annuale è obbligo rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti;”[/i]
[b]Tra le sospensioni art. 25[/b], “[i]cessazione dell’attività di agriturismo nei casi che vengano meno i requisiti soggettivi o che l’interessato abbia sospeso l’attività senza darne comunicazione al comune”;[/i] quindi mi pare non rientri il caso sopra.
[b]Tra le sanzioni amministrative, art. 24,[/b] “[i]L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi: comma 5 lettera d): “violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati;”[/i]
[b]Essendo un obbligo amministrativo, come descritto dall’art. 11, dobbiamo operare con una sanzione? E non con la revoca?
Grazie.
Luciano.[/b]
Ciao, ad uso di tutti, anche se su per giù sarà uguale, ti riporto l’attuale articolo 11 della LR 30/2003 (la legge 80/2009 ha modificato la legge 30/2003 e non è stata l’ultima modifica)
[i]1. I soggetti che esercitano attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi:
a) iniziare l’attività entro il termine massimo di novanta giorni dalla presentazione della SCIA e non sospenderne l’esercizio per più di ventiquattro mesi nell’arco di un triennio nel caso di attività annuale. Nel caso di attività non annuale è obbligo rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti;
b) esporre al pubblico copia della SCIA di cui all’articolo 8;
c) comunicare al SUAP preventivamente la data di inizio dell’attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell’esercizio, la durata della chiusura, nonché, per le aziende con titolo abilitativo non annuale, le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi;
d) rispettare i limiti e le modalità indicate nella SCIA;
e) rispettare i prezzi comunicati;
f) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell’anno, da cui risulti la classificazione attribuita;
g) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati.
2. Le comunicazioni sono effettuate con le modalità telematiche previste dalla l.r. 40/2009.[/i]
Le ipotesi di sospensione o revoca, così come quelle sanzionatorie non sono applicabili per analogia ma sono solo quelle esplicitamente individuate dalla legge.
Detto questo concordo con te. Il soggetto non ha rispettato un preciso obbligo di legge (ha sospeso l’attività per più di 24 mesi in tre anni) e quindi, anche a parere mio, è applicabile la sanzione pecuniaria di cui all’art. 24 della LR 30/2003.
fai accerrtare bene il perdurare della sospensione prima di agire.
Grazie!
Questo servizio è veramente utile e ben fatto!