Mi ritrovo tra le mani un decreto del sindaco del 1995, con cui si decreta la modifica di un impianto di carburanti e viene prescritto quanto segue: “il decreto a validità di ANNI DICIOTTO a decorrere dalla data odierna e ne dovrà essere chiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della data della scadenza”.
In realtà, l’art. 22, comma 1, della L.R. 02 Aprile 2001, n. 8 dispone che “Per gli impianti di distribuzione di carburanti installati lungo la viabilità ordinaria, il collaudo è limitato ai casi di autorizzazione di nuovi impianti e di potenziamento degli impianti stessi”.
Quindi, nel mio caso non va rifatto il collaudo …????
Tuttavia, l’art. 22, comma 6bis, della L.R. 02 Aprile 2001, n. 8, prevede “verifiche periodiche sull’idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale, almeno ogni dieci anni” … queste verifiche si possono effettuare ai sensi dell’art. 10 del DPR 160/2010 ??????
E se questo impianto non è compatibile???
L’art. 28, comma 4, del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98, dispone che i Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili. A me risulta che le autorizzazioni/concessioni hanno validità illimitata! Rientrano nella fattispecie del citato art. 28, comma 4, del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 le “verifiche periodiche sull’idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale, almeno ogni dieci anni” ???
Mi ritrovo tra le mani un decreto del sindaco del 1995, con cui si decreta la modifica di un impianto di carburanti e viene prescritto quanto segue: “il decreto a validità di ANNI DICIOTTO a decorrere dalla data odierna e ne dovrà essere chiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della data della scadenza”.
In realtà, l’art. 22, comma 1, della L.R. 02 Aprile 2001, n. 8 dispone che “Per gli impianti di distribuzione di carburanti installati lungo la viabilità ordinaria, il collaudo è limitato ai casi di autorizzazione di nuovi impianti e di potenziamento degli impianti stessi”.
Quindi, nel mio caso non va rifatto il collaudo …????
Tuttavia, l’art. 22, comma 6bis, della L.R. 02 Aprile 2001, n. 8, prevede “verifiche periodiche sull’idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale, almeno ogni dieci anni” … queste verifiche si possono effettuare ai sensi dell’art. 10 del DPR 160/2010 ??????
E se questo impianto non è compatibile???
L’art. 28, comma 4, del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98, dispone che i Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili. A me risulta che le autorizzazioni/concessioni hanno validità illimitata! Rientrano nella fattispecie del citato art. 28, comma 4, del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 le “verifiche periodiche sull’idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale, almeno ogni dieci anni” ???
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Ecco alcuni spunti sintetici:
1) l'autorizzazione ha validità illimitata (anche se nata sotto forma di Decreto prefettizio, sindacale ecc....). Dal Dlgs 32/1998 viene meno ogni scadenza temporale
2) il collaudo va effettuato per ogni variazione significativa dell'impianto (nei casi previsti dalla normativa regionale)
3) TUTTAVIA il collaudo va rinnovato comunque ogni 15 anni anche in assenza di modifiche (art. 1 comma 5 del Dlgs 32/1998 che dispone " Le verifiche sull'idoneita' tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica"
buongiorno a tutti..
sono nella fase finale di una trattativa per rilevare un impianto eni che gestirò personalmente e con l'aiuto di un dipendente.
Il punto vendita situato in Roma è di un privato (purtroppo non residente nella città) motivo per il quale vedrò solamente nell' atto finale del passaggio in cui diventerò gestore.
Avendo lasciato da qualche anno questo lavoro però ho delle perplessità...
l'impianto ha erogato 2 milioni di litri nel 2012 ( buon erogato) con un margine pro litro di 36più rimborso trimestrale sulla scontistica..
considerati altri entroiti non oil non e una bassa "buonuscita per le giacenze" non mi sembra un cattivo affare.
Ora però che sto riprendendo quest'attività mi sono informato sulla razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, e ho notato che è prevista la chiusura di molti impianti non a norma.
Come potrei sapere prima di prendere la gestione se questo impianto è interessato o meno da queste Chiusure con indennizzo,
non vorrei sborsare denaro e poi ritrovarmi chiuso a breve!
Premetto che l impianto è in Roma..non è un area di servizio bensì un impianto da marciapiede (ma in un ottima posizione)..
è su una strada rettilinea , come terminano normali parcheggi a strisce bianche inizia lo spazio per la sosta delle vetture da rifornire, quindi senza rientranze, e poi riprendono i parcheggi. Possiede il Self Service pre-pay, ma è dotato di una pensilina per la copertura non sufficiente per la pioggia per tutte le attività di rifornimento ma solo per il piccolo chiosco gestore, non ha combustibili rinnovabili quale metano o gpl, e non possiede alcun servizio igienico ne per la clientela ne per il personale.
[glow=red,2,300][b]Esiste una lista in cui ci sono questi impianti da chiudere?
All'atto del passaggio licenza UTF e del contratto di gestione che farò con il titolare del P.V. se sarà un impianto soggetto a futura chiusura il predetto titolare ha l obbligo d ' informarmi?[/b][/glow]
Non vorrei buttare dalla finestra qualche migliaia di Euro!!
Grazie
buongiorno a tutti..
sono nella fase finale di una trattativa per rilevare un impianto eni che gestirò personalmente e con l'aiuto di un dipendente.
Il punto vendita situato in Roma è di un privato (purtroppo non residente nella città) motivo per il quale vedrò solamente nell' atto finale del passaggio in cui diventerò gestore.
Avendo lasciato da qualche anno questo lavoro però ho delle perplessità...
l'impianto ha erogato 2 milioni di litri nel 2012 ( buon erogato) con un margine pro litro di 36più rimborso trimestrale sulla scontistica..
considerati altri entroiti non oil non e una bassa "buonuscita per le giacenze" non mi sembra un cattivo affare.
Ora però che sto riprendendo quest'attività mi sono informato sulla razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, e ho notato che è prevista la chiusura di molti impianti non a norma.
Come potrei sapere prima di prendere la gestione se questo impianto è interessato o meno da queste Chiusure con indennizzo,
non vorrei sborsare denaro e poi ritrovarmi chiuso a breve!
Premetto che l impianto è in Roma..non è un area di servizio bensì un impianto da marciapiede (ma in un ottima posizione)..
è su una strada rettilinea , come terminano normali parcheggi a strisce bianche inizia lo spazio per la sosta delle vetture da rifornire, quindi senza rientranze, e poi riprendono i parcheggi. Possiede il Self Service pre-pay, ma è dotato di una pensilina per la copertura non sufficiente per la pioggia per tutte le attività di rifornimento ma solo per il piccolo chiosco gestore, non ha combustibili rinnovabili quale metano o gpl, e non possiede alcun servizio igienico ne per la clientela ne per il personale.
[glow=red,2,300][b]Esiste una lista in cui ci sono questi impianti da chiudere?
All'atto del passaggio licenza UTF e del contratto di gestione che farò con il titolare del P.V. se sarà un impianto soggetto a futura chiusura il predetto titolare ha l obbligo d ' informarmi?[/b][/glow]
Non vorrei buttare dalla finestra qualche migliaia di Euro!!
Grazie
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Salve, non esiste una lista ufficiale.
ogni ente ha senz'altro un elenco degli impianti e vari fascicoli relativi alla chiusura degli stessi.
In qualità di futuro acquirente potrà fare ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI chiedendo copia della documentazione inerente la chiusura per incompatibilità
se lì'accesso viene negato in quanto non esiste alcun procedimento attivo saprà che l'impianto non è a rischio chiusura.
altrimenti vedrà termini e modalità di chiusura.
Ovviamente il venditore è tenuto ad informarla sull'esistenza di procedure di chiusura ma METTA UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE nel caso abbia fretta di chiudere l'affare in cui il venditore la manleva da eventuali chiusure disposte con provvedimento della PA per incompatibilità.
BUONA FORTUNA