Data: 2013-04-13 12:03:31

Legge 218/2003

Buongiorno, sono un agente di polizia locale di una Unione di Comuni del Veneto.

Nel premettere che parte dell'attività sanzionatoria di competenza di altri servizi trasferiti all'Unione è gestita dal Comando, mi sono stati trasmessi, da uno dei Comuni, ove ha sede una attività di ncc di autobus, la copia di un verbale elevato dalla Polstrada a carico di un conducente della suddetta ditta per violazione dell'art. 9 comma 2 della Legge 218/2003 ed il ricorso presentato dalla società.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge, l'autorità che procede all'applicazione della sanzione è tenuta a segnalare la violazione alla Regione che ha rilasciato l'autorizzazione.

Correttamente, la segnalazione è stata inviata dalla Prefettura (a cui è stato inoltrato il ricorso), alla Regione Veneto che, a sua volta, ha trasmesso il tutto al Comune ai sensi della L.R. Veneto n. 11/2009 per gli [b]eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali.[/b]

[i]Vengo al dunque, oltre alle violazioni previste dalla predetta L.R., la valutazione del ricorso e l'eventuale emissione dell'ordinanza ingiunzione, sono di competenza del Prefetto (visto che, tra l'altro, le sanzioni della 218/2003 devono essere pagate con il mod. F23) o anche tali incombenze sono state trasferite con l'introduzione della L.R. 11/2009?[/i]

Scusate la domanda probabilmente stupida, ma, oltre a non aver mai gestito pratiche del genere, non tutte le persone che ho interpellato erano concordi nella risposta!  :-\
Nel complimentarmi per il vs. servizio, ringrazio per la collaborazione e vi auguro buon weekend!  :D

riferimento id:12194

Data: 2013-04-14 07:33:27

Re:Legge 218/2003


Buongiorno, sono un agente di polizia locale di una Unione di Comuni del Veneto.

Nel premettere che parte dell'attività sanzionatoria di competenza di altri servizi trasferiti all'Unione è gestita dal Comando, mi sono stati trasmessi, da uno dei Comuni, ove ha sede una attività di ncc di autobus, la copia di un verbale elevato dalla Polstrada a carico di un conducente della suddetta ditta per violazione dell'art. 9 comma 2 della Legge 218/2003 ed il ricorso presentato dalla società.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge, l'autorità che procede all'applicazione della sanzione è tenuta a segnalare la violazione alla Regione che ha rilasciato l'autorizzazione.

Correttamente, la segnalazione è stata inviata dalla Prefettura (a cui è stato inoltrato il ricorso), alla Regione Veneto che, a sua volta, ha trasmesso il tutto al Comune ai sensi della L.R. Veneto n. 11/2009 per gli [b]eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali.[/b]

[i]Vengo al dunque, oltre alle violazioni previste dalla predetta L.R., la valutazione del ricorso e l'eventuale emissione dell'ordinanza ingiunzione, sono di competenza del Prefetto (visto che, tra l'altro, le sanzioni della 218/2003 devono essere pagate con il mod. F23) o anche tali incombenze sono state trasferite con l'introduzione della L.R. 11/2009?[/i]

Scusate la domanda probabilmente stupida, ma, oltre a non aver mai gestito pratiche del genere, non tutte le persone che ho interpellato erano concordi nella risposta!  :-\
Nel complimentarmi per il vs. servizio, ringrazio per la collaborazione e vi auguro buon weekend!  :D
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Ciao,
uno delle più importanti riforme BASSANINI, del cs. federalismo amministrativo, ha riguardato proprio il tema delle sanzioni.
In linea generale sono trasferite, unitamente alle funzioni di amministrazione attiva, anche le funzioni sanzionatorie (e la riscossione dei relativi proventi) SALVO CHE LA LEGGE (nazionale o regionale) disponga diversamente.

In questo caso ci troviamo di fronte ad una normativa regionale che dispone:

Art. 4 Funzioni dei comuni.
1. Spettano ai comuni le funzioni riguardanti:
a) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio alle imprese aventi la sede legale o la principale organizzazione aziendale nel territorio di competenza;
b) l'invio alla struttura regionale competente in materia di mobilità di copia delle autorizzazioni rilasciate nonché la comunicazione di tutti i dati e loro successive modifiche, relativi alle imprese autorizzate, ai fini dell'annotazione nel Registro regionale delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di noleggio di cui all'articolo 8;
c) la comunicazione alla struttura regionale competente in materia di mobilità dell'adozione, da parte delle imprese autorizzate, della carta dei servizi di cui all'articolo 14;
d) l'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 6;
e) la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge;
[color=red]f) l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 16.[/color]

L'articolo 16 ultimo comma dispone:
[color=red]8. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dal comune competente.
[/color]

Quale è il punto?
E' che la disciplina in questione è concorrente con la disciplina statale della legge 218/2003 e con il Codice della Strada.
Inoltre ci troviamo di fronte ad una attività "itinerante", cioè svolta sul territorio nazionale e comunitario la quale pertanto non può risultare soggetta alla sola disciplina regionale (inapplicabile oltre i confini regionali).

Quindi è da verificare, nel caso concreto, se ci troviamo di fronte ad una sanzione per la quale residua la competenza statale (in merito alla valutazione degli scritti difensivi ed alla riscossione delle relative somme) ovvero se siamo di fronte ad una competenza trasferita ai Comuni.
TERTIUM NON DATUR: cioè dal complesso normativo escludo che si possa ritenere competente il Comune sugli scritti difensivi ma competente lo Stato ad incamerare le relative somme.

RISPOSTA: a mio avviso per la violazione dell'art. 9 della legge 218 la competenza è statale per le ragioni sopra descritte.

P.S.
Se hai anche altre risposte di altre persone (anche divergenti dalla mia) ti prego di pubblicarle così da ampliare la discussione.
Spetterà poi a te ricavare dalle diverse (e immagino anche opposte) posizioni la strada giusta!!!

riferimento id:12194

Data: 2013-04-15 11:54:31

Re:Legge 218/2003

Intanto grazie!
Io concordo con te; le diverse opinioni, le ho solo sentite e non lette...  ::)

Più che altro, la Regione, nell'inviare la documentazione, scrive... [b]considerato che l'impresa XX ha sede legale nel Comune di YY e che il medesimo ha rilasciato alla ditta l'autorizzazione per il noleggio, si individua codesto Comune, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera f e 16 comma 7 della L.R. 11/2009, come Autorità competente [u]per valutare il ricorso in opposizione de quo e per il proseguo del procedimento amministrativo sanzionatorio[/u]. [/b]  ???

Ho reperito un quesito specifico sulla materia, purtroppo un pò datato (novembre 2006) e quindi antecedente alla L.R....
Ecco la risposta...

[color=green]Le violazioni alle disposizioni contenute nella Legge 218/2003 dovrebbero rientrare nella competenza del Prefetto e tale indicazione è rilevabile, in via generale, dall’articolo 17 della legge 689/81 ed anche dal disposto dell’articolo 2 del DPR 571/82. Tenuto conto che non risulta alcuna modifica esplicita a queste disposizioni si consiglia di sentire la locale Prefettura in quanto, qualora la stessa non si ritenga più competente, occorre individuare come autorità competente la regione.[/color]

Sinceramente non ci capisco più molto!
Sentirò la Prefettura... se mi risponde...

Grazie!

riferimento id:12194
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