Il termine prescrizionale previsto dalla L. 689/81 per la riscossione delle somme, è valido anche in materia di sanzioni amministrative per abuso edilizio o per opere in difformità della DIA?
Se l'ordinanza ingiunzione viene emessa oltre il predetto termine dei 5 anni per un abuso edilizio non sanato, l'ordinanza è legittima?
Nel caso in cui il giudice in del tribunale, determina la prescrizione del verbale per il quale è stata emessa l'ordinanza ingiunzione nonostante l'abuso n on sia definito, può essere presentata opposizione? Come ci si comporta? Ci sono conseguenze?
Saluti
Il termine prescrizionale previsto dalla L. 689/81 per la riscossione delle somme, è valido anche in materia di sanzioni amministrative per abuso edilizio o per opere in difformità della DIA?[color=red]Sì, la legge 689/1981 è legge generale che si applica a tutti i procedimenti sanzionatori pecuniari.[/color]
Se l'ordinanza ingiunzione viene emessa oltre il predetto termine dei 5 anni per un abuso edilizio non sanato, l'ordinanza è legittima?
Nel caso in cui il giudice in del tribunale, determina la prescrizione del verbale per il quale è stata emessa l'ordinanza ingiunzione nonostante l'abuso n on sia definito, può essere presentata opposizione? Come ci si comporta? Ci sono conseguenze?
[color=red]Ecco uno spunto
Il TAR Veneto affronta una questione della prescrizione delle sanzioni pecuniarie comminate in seguito ad accertamento di abuso edilizio, quale illecito permanente, asesrendo che:
9.3. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza è incontestata l'applicabilità alle sanzioni edilizie del principio di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, a norma del quale «il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione». Tale disposizione è applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 legge n. 689/1981) e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria;
Il TAR prosegue argomentando:
9.4. Nell'applicare tale regola, tuttavia, con riguardo all'individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione, occorre tener conto della particolare natura degli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, i quali, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, di talché la commissione degli illeciti medesimi si protrae nel tempo, e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a, dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni. Inoltre, per la decorrenza della prescrizione dell'illecito amministrativo permanente, trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza; pertanto, per gli illeciti amministrativi in materia paesistica, urbanistica ed edilizia la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 legge n. 689/1981 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, con la conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo, come la determinazione di applicare la sanzione pecuniaria , può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere (cfr. Cons. Stato, IV, 16.4.2010, n. 2160; Cons. Stato, V, 13.7. 2006, n. 4420; Cons. Stato, IV, 2.6.2000, n. 3184).
9.5. Più in particolare, per quanto concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per gli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva (sicché la prescrizione del reato inizia a decorrere dalla sua ultimazione), per il diritto amministrativo si è in presenza di un illecito di carattere permanente, caratterizzato dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con l'ulteriore conclusione che se l'Autorità emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto «a distanza di tempo» dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica contestualmente contra jus, ancora sussistente. Se ne ricava, dunque, che nel campo dell'illecito amministrativo la permanenza cessa e il termine quinquennale di prescrizione comincia a decorrere o con l'irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento dell'autorizzazione che, secondo pacifico orientamento, può essere rilasciata anche in via postuma (cfr. Cons. Stato, Ad. Gen., 11.4. 2002, n. 4; Cons. Stato, VI, 12.5. 2003, n. 2653)[/color]
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[color=blue]Oggetto: prescrizione della sanzione pecuniaria in materia urbanistico-edilizia.
Il quesito presentato verte sull’applicazione della prescrizione alla sanzione pecuniaria in materia urbanistico-edilizia irrogata dal Comune nell’ottobre del 2001 al responsabile dell’abuso e aggiornata nel 2010 agli eredi legittimi.
La sanzione pecuniaria comminata in relazione ad abusi edilizi non ha natura personale ma reale ed ha una funzione ripristinatoria dell’ordine urbanistico violato, per questo il soggetto tenuto al pagamento è l’attuale proprietario ancorchè avente causa dell’originario autore dell’abuso.
Nelle disposizioni legislative vigenti in materia urbanistica non è rinvenibile alcuna disposizione che preveda termini di decadenza o di prescrizione, per cui è necessario il rinvio all’art. 28 della legge n. 689/1981, trattandosi della legge quadro in materia di illeciti amministrativi, che prevede: “il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Si pone il problema se tale previsione genericamente riferita alle sanzioni amministrative, sia applicabile a quelle irrogate nello specifico settore urbanistico-edilizio.
La disposizione normativa per espresso dettato legislativo è applicabile a tutte le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale e quindi anche agli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria.
Nell’applicare tale regola, tuttavia, occorre con riguardo all’individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione, tenere conto della particolare natura degli illeciti in materia urbanistico-edilizia e paesistica.
Essi, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni o autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, cosicchè la commissione degli illeciti medesimi si protrae nel tempo e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni o con il ripristino dello stato dei luoghi (C.d.S. sez. IV 1464/2009, sez. VI n. 1255/2007, C.d.S. Sez. V n. 4420/2006, C.d.S. Sez. IV n. 6632/2003).
Nella decorrenza della prescrizione dell’illecito amministrativo permanente trova applicazione il principio relativo al reato permanente secondo cui il termine di prescrizione decorre dal giorno della cessata permanenza (art. 158 comma 1 del cod. pen); pertanto negli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, il termine della prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della legge n. 689 del 1981 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza con la conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo come la determinazione di applicare la sanzione pecuniaria può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell’esercizio del potere.(C.d.S. Sez. VI 19 ottobre 1995 n. 1162; Sez. V 8 giugno 1994 n. 614, Sez. V 13 luglio 2006 n. 4420, Sez. IV 2 giugno 2000 n. 3184, Sez. IV n. 2160/2010).
La permanenza dell’illecito amministrativo, caratterizzato dall’omissione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, comporta che laddove l’autorità emana un provvedimento repressivo (di demolizione, di ripristino, o di irrogazione di sanzione pecuniaria) non emana un atto “a distanza di tempo” dall’abuso ma reprime una situazione antigiuridica contestualmente contra jus, ancora sussistente.
Da ciò deriva che in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo di vigilanza e di repressione consistente nell’accertamento dell’illecito e l’applicazione della sanzione, può essere esercitato senza limiti di tempo, potendo intervenire anche dopo un notevole lasso di tempo dalla consumazione dell’abuso il quale è da considerare sempre attuale finchè non viene rimosso o represso.
Il potere sanzionatorio quindi non è soggetto a termine di prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/1981 in quanto rivolto ad assolvere una finalità riparatoria in ordine alla lesione dell’interesse pubblico che è fondata sull’omissione di ripristinare lo stato dei luoghi.
Al fine di risolvere la questione è necessario distinguere l’esercizio del potere sanzionatorio dalla sanzione concretamente irrogata, facendo attenzione alla natura della medesima.
La legge n. 689/1981 detta principi generali per le sanzioni amministrative che non possono essere applicati tout court alle sanzioni edilizie in quanto si tratta di sanzioni speciali.
La prescrizione opera per le sole sanzioni pecuniarie in quanto l’art. 28 della legge n. 689/1981 riguarda unicamente il diritto di riscuotere le somme dovute per violazioni amministrative punite con pena pecuniaria, con chiaro riferimento a sanzioni aventi ad oggetto la prestazione di una somma di denaro.
Le sanzioni pecuniarie in materia urbanistico-edilizia si estinguono quindi decorsi cinque anni dalla loro irrogazione (dalla irrogazione inizia a decorrere il termine quinquennale).
Le altre sanzioni, cioè quelle che tendono al ripristino della legalità (demolitorie, ripristinatorie, o l’acquisizione al patrimonio) una volta comminate non sono soggette a prescrizione e quindi anche se non eseguite non si estinguono per effetto del decorso del tempo.
Nel caso in esame il diritto di credito vantato dal Comune risulta prescritto in quanto entro il termine quinquennale dalla irrogazione della sanzione non è stata esperita alcuna procedura di riscossione coattiva per introitare le somme spettanti.
Permane comunque l’obbligo in capo all’Amministrazione Comunale di perseguire l’illecito amministrativo, non soggetto a termine prescrittivo, con l’eventuale verifica circa la sanabilità attuale dell’illecito in base alle norme del vigente piano regolatore o la irrogazione di una nuova sanzione pecuniaria.
http://www.comunitrentini.it/index.php/plain/content/download/14494/94849/file/prescrizione%20della%20sanzione%20pecuniaria%20in%20materia%20urbanistico-edilizia.DOC
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Altri spunti:
http://www.litis.it/2011/05/03/violazioni-edilizie-e-decorrenza-della-prescrizione-delle-sanzioni-amministrative-pecunarie-tar-veneto-sentenza-6782011/
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2003/CdS/giugno-dic/Cds%202003%20n.7047.htm
http://www.infocds.it/item.aspx?IDArticolo=2300