Data: 2013-04-13 06:07:30

DM 8/2/2013 - Società fra professisti e sistema ordinistico MINISTERO

DM 8/2/2013 - Società fra professisti e sistema ordinistico

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34
Regolamento in materia  di  societa'  per  l'esercizio  di  attivita'
professionali  regolamentate  nel  sistema  ordinistico,  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 10, della legge 12  novembre  2011,  n.  183.
(13G00073)
(GU n.81 del 6-4-2013)
  Vigente al: 6-4-2013 
Capo I

Disposizioni generali



                    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

                          di concerto con

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183,  recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato», ed in particolare il comma 10, che rimette al  Ministro
della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, l'adozione di regolamento allo scopo  di  disciplinare  le
materie di cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7  dello  stesso  articolo
10;
  Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della
legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori  misure  urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;
  Visto il decreto legislativo  2  febbraio  2001,  n.  96,  recante:
«Attuazione della direttiva 95/5/CE volta  a  facilitare  l'esercizio
permanente della professione di avvocato in uno Stato membro  diverso
da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale»;
  Visto l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340,  recante:
«Disposizioni  per  la  delegificazione  di  norme  e  per  la
semplificazione di procedimenti amministrativi»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,
n. 581, recante: «Regolamento di  attuazione  dell'articolo  8  della
legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di  istituzione  del
registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre  1999,
n. 558, «Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  della
disciplina in materia di  registro  delle  imprese,  nonche'  per  la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio  di
attivita' e per la  domanda  di  iscrizione  all'albo  delle  imprese
artigiane o al registro delle imprese per  particolari  categorie  di
attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 4 febbraio 2013 prot. n. 679;

                              Adotta


                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per
    a) «societa' tra professionisti» o «societa'  professionale»:  la
societa', costituita secondo i modelli societari regolati dai  titoli
V e VI del libro V del  codice  civile  e  alle  condizioni  previste
dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre  2011,  n.
183,  avente  ad  oggetto  l'esercizio  di  una  o  piu'  attivita'
professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi
o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
    b) «societa' multidisciplinare»: la societa'  tra  professionisti
costituita per l'esercizio di piu' attivita' professionali  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
                              Art. 2


                      Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  alle
societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel
sistema ordinistico, la  cui  costituzione  e'  consentita  ai  sensi
dell'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre  2011,  n.
183.
  2.  Per  le  associazioni  professionali  e  le  societa'  tra
professionisti  costituite  secondo  modelli  vigenti  alla  data  di
entrata in  vigore  della  legge  di  cui  al  comma  1  resta  ferma
l'applicazione dell'articolo 10, comma 9, della medesima legge.
Capo II

Conferimento ed esecuzione
dell'incarico professionale
                              Art. 3


                    Conferimento dell'incarico

  1. Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite  da
soci in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l'esercizio  della
professione svolta in forma societaria, sono  imposti  alla  societa'
obblighi di informazione del  cliente  secondo  quanto  previsto  dal
presente capo.
                              Art. 4


                      Obblighi di informazione

  1. La societa' professionale, al momento del primo contatto con  il
cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista,  le
seguenti informazioni:
    a)  sul  diritto  del  cliente  di  chiedere  che  l'esecuzione
dell'incarico conferito alla societa' sia  affidata  ad  uno  o  piu'
professionisti da lui scelti;
    b) sulla possibilita' che l'incarico professionale conferito alla
societa' sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' professionale;
    c) sulla esistenza di situazioni  di  conflitto  d'interesse  tra
cliente e societa', che siano anche  determinate  dalla  presenza  di
soci con finalita' d'investimento.
  2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a),
la societa' professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto
dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle
qualifiche professionali di ciascuno di essi,  nonche'  l'elenco  dei
soci con finalita' d'investimento.
  3.  La  prova  dell'adempimento  degli  obblighi  di  informazione
prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o  dei
professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da
atto scritto.
                              Art. 5


                      Esecuzione dell'incarico

  1. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio  professionista
puo' avvalersi, sotto la propria direzione e  responsabilita',  della
collaborazione di  ausiliari  e,  solo  in  relazione  a  particolari
attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze  non  prevedibili,
puo' avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei  sostituti
e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai  sensi  dell'articolo
4, commi 2 e 3.
  2. E' fatta  salva  la  facolta'  del  cliente  di  comunicare  per
iscritto il proprio dissenso, entro tre  giorni  dalla  comunicazione
del comma 1.
Capo III

Partecipazione alla societa' tra professionisti
                              Art. 6


                          Incompatibilita'

  1. L'incompatibilita' di cui all'articolo 10, comma 6, della  legge
12 novembre 2011, n. 183,  sulla  partecipazione  del  socio  a  piu'
societa' professionali si determina anche  nel  caso  della  societa'
multidisciplinare e si applica per tutta la durata  della  iscrizione
della societa' all'ordine di appartenenza.
  2. L'incompatibilita' di cui al comma 1 viene meno alla data in cui
il  recesso  del  socio,  l'esclusione  dello  stesso,  ovvero  il
trasferimento  dell'intera  partecipazione  alla  societa'    tra
professionisti producono  i  loro  effetti  per  quanto  riguarda  il
rapporto sociale.
  3. Il socio per finalita' d'investimento  puo'  far  parte  di  una
societa' professionale solo quando:
    a) sia in possesso dei requisiti  di  onorabilita'  previsti  per
l'iscrizione all'albo professionale cui la societa'  e'  iscritta  ai
sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
    b) non abbia riportato condanne definitive per una  pena  pari  o
superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non
colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
    c) non sia stato cancellato da un albo professionale  per  motivi
disciplinari.
  4. Costituisce requisito di onorabilita' ai sensi del  comma  3  la
mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di  prevenzione
personali o reali.
  5. Le incompatibilita' previste dai commi 3 e 4 si applicano  anche
ai legali rappresentanti e agli  amministratori  delle  societa',  le
quali rivestono la qualita' di socio per finalita' d'investimento  di
una societa' professionale.
  6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una  situazione  di
incompatibilita', desumibile anche dalle  risultanze  dell'iscrizione
all'albo  o  al  registro  tenuto  presso  l'ordine  o  il  collegio
professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito
disciplinare per la societa' tra  professionisti  e  per  il  singolo
professionista.
                              Art. 7


                Iscrizione nel registro delle imprese

  1. Con funzione  di  certificazione  anagrafica  e  di  pubblicita'
notizia  ai  fini  della  verifica  dell'incompatibilita'  di  cui
all'articolo 6, la societa'  tra  professionisti  e'  iscritta  nella
sezione speciale  istituita  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  2,
secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
  2. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale
di cui al comma  1  riporta  la  specificazione  della  qualifica  di
societa' tra professionisti.
  3. L'iscrizione e' eseguita secondo le modalita' di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e del decreto
del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Si  applica
l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Capo IV

Iscrizione all'albo professionale e regime disciplinare
                              Art. 8


                        Obbligo di iscrizione

  1. La societa'  tra  professionisti  e'  iscritta  in  una  sezione
speciale degli albi o  dei  registri  tenuti  presso  l'ordine  o  il
collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
  2. La societa' multidisciplinare e' iscritta  presso  l'albo  o  il
registro dell'ordine o collegio professionale relativo  all'attivita'
individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.
                              Art. 9


                            Procedimento

  1. La domanda di iscrizione di cui all'articolo  8  e'  rivolta  al
consiglio  dell'ordine  o  del  collegio  professionale  nella  cui
circoscrizione  e'  posta  la  sede  legale  della  societa'  tra
professionisti ed e' corredata della seguente documentazione:
    a) atto costitutivo e statuto della societa' in copia autentica;
    b) certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
    c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci
professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o  il  collegio
cui e' rivolta la domanda.
  2. La societa' tra  professionisti  costituita  nella  forma  della
societa' semplice puo' allegare alla domanda di iscrizione, in  luogo
del documento indicato al comma  1,  lettera  a),  una  dichiarazione
autenticata del socio  professionista  cui  spetti  l'amministrazione
della societa'.
  3.  Il  consiglio  dell'ordine  o  del  collegio  professionale,
verificata l'osservanza delle  disposizioni  contenute  nel  presente
regolamento, iscrive la societa' professionale nella sezione speciale
di cui all'articolo 8, curando l'indicazione, per ciascuna  societa',
della ragione o  denominazione  sociale,  dell'oggetto  professionale
unico o prevalente, della sede  legale,  del  nominativo  del  legale
rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonche'  degli  eventuali
soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.
  4.  L'avvenuta  iscrizione  deve  essere  annotata  nella  sezione
speciale del registro  delle  imprese  su  richiesta  di  chi  ha  la
rappresentanza della societa'.
5.  Le  variazioni  delle  indicazioni  di  cui  al  comma  3,  le
deliberazioni che importano  modificazioni  dell'atto  costitutivo  o
dello statuto e le modifiche del  contratto  sociale,  che  importino
variazioni della composizione sociale, sono comunicate  all'ordine  o
al collegio competenti ai sensi del comma 1, i quali provvedono  alle
relative annotazioni nella sezione speciale dell'albo o del registro.
                              Art. 10


                        Diniego d'iscrizione

  1. Prima  della  formale  adozione  di  un  provvedimento  negativo
d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal
presente capo, il consiglio dell'ordine o del collegio  professionale
competente comunica tempestivamente al  legale  rappresentante  della
societa' professionale i motivi  che  ostano  all'accoglimento  della
domanda. Entro il termine  di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione, la societa'  istante  ha  diritto  di  presentare  per
iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate  da  documenti.
Dell'eventuale mancato accoglimento  di  tali  osservazioni  e'  data
ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2 del presente
articolo.
  2. La lettera di diniego e'  comunicata  al  legale  rappresentante
della societa' ed e' impugnabile secondo le disposizioni dei  singoli
ordinamenti professionali. E' comunque fatta salva  la  possibilita',
prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'autorita' giudiziaria.
                              Art. 11


                      Cancellazione dall'albo
              per difetto sopravvenuto di un requisito

  1. Il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso cui  e'
iscritta  la  societa'  procede,  nel  rispetto  del  principio  del
contraddittorio, alla cancellazione della stessa  dall'albo  qualora,
venuto meno uno dei requisiti previsti dalla  legge  o  dal  presente
regolamento, la societa' non abbia provveduto  alla  regolarizzazione
nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui  si
e' verificata la  situazione  di  irregolarita',  fermo  restando  il
diverso termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
                              Art. 12


                Regime disciplinare della societa'

  1. Ferma la responsabilita' disciplinare del socio  professionista,
che e' soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o  collegio  al
quale  e'  iscritto,    la    societa'    professionale    risponde
disciplinarmente  delle  violazioni  delle  norme  deontologiche
dell'ordine al quale risulti iscritta.
  2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista,
anche iscritto ad un  ordine  o  collegio  diverso  da  quello  della
societa', e' ricollegabile a direttive impartite dalla  societa',  la
responsabilita' disciplinare del  socio  concorre  con  quella  della
societa'.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2013

                                                        Il Ministro 
                                                      della giustizia
                                                        Severino   

      Il Ministro
dello sviluppo economico
        Passera


Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2013
Registro n. 3, foglio n. 79

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