Data: 2013-04-13 06:01:35

NO PROROGA LAVORI per interventi soggetti a DIA/SCIA

NO PROROGA LAVORI per interventi soggetti a DIA/SCIA

TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 08.03.2013 n. 619
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2013/201300403/Provvedimenti/201300619_20.XML

N. 00619/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00403/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2013, proposto da:
Edilcastelli Srl in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Sirtori, con domicilio eletto ex lege (art. 25 cod. proc. amm.), presso la Segreteria del Tar Lombardia in Milano, via Corridoni, 39;
contro
Comune di Como, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Antonietta Marciano, Marina Ceresa e Chiara Piatti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia in Milano, via Corridoni, 39;
per l'annullamento
della comunicazione prot. 55858/12 del 29.11.2012 del Dirigente dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Como di mancato accoglimento della richiesta di proroga del termine dell’ultimazione dei lavori di cui alla DIA del 2.7.2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como;
Vista la memoria difensiva del Comune di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La società esponente presentava il 2.7.2009 al Comune di Como denuncia di inizio attività (DIA), per opere di ristrutturazione di un edificio residenziale sito in via Paolo Diacono, foglio 11 e mappali 3168 e 3170 del catasto.
In data 20.11.2012, la stessa società – ora in liquidazione – chiedeva all’Amministrazione una proroga di validità del titolo abilitativo, proroga che era però negata dal Comune con provvedimento del 29.11.2012.
Contro quest’ultima determinazione era proposto il presente ricorso, con istanza di sospensiva.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.
All’udienza in camera di consiglio del 7.3.2013, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
Si deve escludere che l’istituto della proroga dei termini di ultimazione dei lavori, prevista per il permesso di costruire dall’art. 15 del DPR 380/2001, possa trovare applicazione – come vorrebbe invece la parte istante – anche alla denuncia di inizio attività (DIA).
L’art. 23, comma 2°, del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia), stabilisce, in caso di omessa ultimazione dei lavori di cui alla DIA, che <<La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova denuncia>>.
Inoltre, l’art. 42, comma 6°, della legge della Regione Lombardia n. 12/2005 sul governo del territorio, prevede espressamente che i lavori di cui alla DIA debbano essere ultimati entro tre anni dall’inizio dei lavori, altrimenti: <<La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel predetto termine è subordinata a nuova denuncia>>.
Tale ultima norma è interpretata, anche dalla dottrina, nel senso che non è ammissibile una formale proroga dei termini di ultimazione dei lavori oggetto di DIA, essendo solo consentita la presentazione di altra denuncia di inizio attività.
Del resto, visto che alla DIA deve riconoscersi natura di atto del privato, con il quale quest’ultimo sotto la propria responsabilità si assume l’onere di eseguire determinate opere in un tempo definito (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 15/2011), non appare illogico o irragionevole che, in caso di mancata ultimazione dei lavori, debba presentarsi una nuova denuncia di inizio attività.
Ciò premesso e tenuto conto che il Comune di Como ha dato applicazione ad una precisa norma di legge (appunto, i citati art. 23 ed art. 42), senza alcuno spazio per altre e differenti valutazioni, non meritano accoglimento neppure le censure relative alla presunta violazione dell’art.10 bis della legge 241/1990 e delle norme sul c.d. giusto procedimento.
E’ fatta ovviamente salva la facoltà per l’esponente di presentare apposita DIA per il completamento dei lavori, da esaminarsi da parte del Comune di Como.
Sussistono giuste ragioni, vista la novità della questione, per compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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