CIMITERO PER ANIMALI - requisiti, condizioni e limiti - TAR 20/3/2013
T.A.R. Campania Napoli, Sezione VIII, 20 marzo 2013 sent. 1563
FATTO
1. Con ricorso iscritto a r.g. n. 5146/2011, notificato il 29 settembre 2011 e depositato il 6 ottobre 2011, Grauso Antonio, Cicchelli Michele, Grauso Carlo, Cioffi Giuseppina, Fagiano Benito, Schettini Pietro e Savastano Francesca impugnavano, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti: - permesso di costruire n. 46 del 9 settembre 2011, rilasciato dal Comune di Maddaloni in favore di Cleto Domenico; - deliberazione del consiglio comunale di Maddaloni n. 53 del 14 dicembre 2010; - nota dell’ASL di Caserta, prot. n. 1042/SA, del 7 settembre 2009; - parere favorevole dell’ASL di Caserta, prot. n. 1252/UOPC, del 23 luglio 2009; - istruttoria del funzionario del reparto Urbanistica del Comune di Maddaloni; - parere favorevole della III Commissione consiliare (Territorio e ambiente) del 16 settembre 2010.
2. Col permesso di costruire n. 46 del 9 settembre 2011 era stata, segnatamente, assentita la realizzazione di un “cimitero per animali da compagnia”.
L’area di intervento risultava ubicata in Maddaloni, via Starzalunga, censita in catasto al foglio 31, particelle 204 e 213, nonché ricadente in zona classificata E2 (agricola) dal vigente piano regolatore generale (p.r.g.).
Con la deliberazione consiliare n. 53 del 14 dicembre 2010, il Comune di Maddaloni, su apposita richiesta del Cleto e preventivamente al rilascio del permesso di costruire n. 46 del 9 settembre 2011, aveva, altresì, approvato la deroga – consentita dagli artt. 14 del d.p.r. n. 380/2001 e 89 del regolamento edilizio comunale per la costruzione di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico – alla disciplina riservata alla predetta zona E2 dallo strumento urbanistico generale.
3. Avverso tali determinazioni i ricorrenti, in rapporto di vicinitas con l’area di intervento, rassegnavano censure così rubricate: 1) violazione del giusto procedimento di legge; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione delle norme in materia ambientale; violazione e falsa applicazione delle norme sulla protezione delle acque e del terreno (art. 24 del regolamento CE n. 1774/2002); violazione delle norme sull’ubicazione delle discariche (artt. 1-3 dell’allegato I alla dir. 99/31/CE); ingiustizia manifesta; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 5, lett. e, del d.lgs. n. 152/1999; eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto e per carenza di istruttoria; 3) illogicità e abnormità dell’agire amministrativo; falsa applicazione delle norme in materia urbanistica; violazione e falsa applicazione dell’art. 338 del r.d. n. 1265/1934; carenza di istruttoria e difetto di motivazione; violazione del giusto procedimento di legge; 4) violazione degli artt. 7 ss. della l. n. 241/1990; eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento e del contraddittorio; eccesso di potere per carenza di istruttoria.
4. I provvedimenti indicati retro, sub n. 1, venivano, altresì, gravati, con ricorso iscritto a r.g. n. 6395/2011, notificato il 30 novembre 2011 e depositato il 14 dicembre 2011, da Napolitano Elvira, la quale, pure in rapporto di vicinitas con l’area di intervento, rassegnava le seguenti censure: 1-5-6) violazione dell’art. 14 del d.p.r. n. 380/2001; 2) violazione del regolamento CE n. 1069/2009; 3) violazione delle prescrizioni contenute nel parere favorevole dell’ASL di Caserta, prot. n. 1252/UOPC, del 23 luglio 2009; violazione della deliberazione della giunta regionale della Campania n. 593 del 12 maggio 2006; 4) violazione delle prescrizioni contenute nel parere favorevole dell’ASL di Caserta, prot. n. 1042/SA, del 7 settembre 2009; violazione della deliberazione della giunta regionale della Campania n. 593 del 12 maggio 2006; 7) violazione dell’art. 14, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001; violazione della normativa in tema di parcheggi.
5. Costituitisi in entrambi i giudizi sia il Comune di Maddaloni sia l’Azienda sanitaria locale di Caserta sia il controinteressato Cleto, eccepivano l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza delle impugnazioni esperite ex adverso, delle quali richiedevano, quindi, il rigetto.
Con atti notificati il 6 novembre 2012 e depositati il 16 novembre 2012, spiegava, altresì, intervento ad opponendum la Animali in … Paradiso s.r.l.
6. All’esito del deposito in giudizio – effettuato dal Cleto il 24 maggio 2012 – del certificato di agibilità, prot. n. 13716, del 9 maggio 2012 e dell’autorizzazione igienico-sanitaria n. 1635 del 16 maggio 2012, emessi dal Comune di Maddaloni con riferimento all’anzidetta struttura cimiteriale per animali da compagnia, Grauso Antonio, Cicchelli Michele, Grauso Carlo, Cioffi Giuseppina, Fagiano Benito, Schettini Pietro e Savastano Francesca impugnavano anche tali ulteriori titoli abilitativi (unitamente al nulla osta urbanistico, prot. n. 13832 del 18 maggio 2012, ai pareri favorevoli dell’ASL di Caserta, prot. n. 506/SA16, del 19 aprile 2012 e prot. n. 631/UOPC, dell’11 aprile 2012) con i seguenti motivi aggiunti, notificati il 3 luglio 2012 e depositati il 18 luglio 2012: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del regolamento CE n. 1069/2009; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del regolamento UE n. 142/2011; violazione e falsa applicazione delle norme particolari applicabili alla raccolta e allo smaltimento, contenute nell’allegato VI, capo III, sez. I, del regolamento UE n. 142/2011; violazione e falsa applicazione dell’allegato F della deliberazione della giunta regionale della Campania n. 593 del 12 maggio 2006; difetto di istruttoria; illogicità; contraddittorietà ed abnormità dell’agire amministrativo; ingiustizia manifesta; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 44 e 45 del regolamento CE n. 1069/2009; violazione e falsa applicazione dell’allegato VI, capo III, sez. I, n. 4, del regolamento UE n. 142/2011; 3) violazione degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990; difetto di motivazione; mancata partecipazione dei soggetti al procedimento amministrativo; violazione del giusto procedimento di legge; ingiustizia manifesta.
7. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2012, le cause introdotte dai ricorsi iscritti a r.g. n. 5146/2011 e n. 6395/2011 venivano trattenute in decisione.
DIRITTO
1. In rito, sussistono i presupposti per disporre, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., la riunione dei giudizi instaurati col ricorso iscritto a r.g. n. 5146/2011, proposto da Grauso Antonio, Cicchelli Michele, Grauso Carlo, Cioffi Giuseppina, Fagiano Benito, Schettini Pietro e Savastano Francesca, e col ricorso iscritto a r.g. n. 6395/2011, proposto da Napolitano Elvira.
Sono evidenti, infatti, le ragioni di connessione che giustificano la trattazione congiunta delle due cause: la parziale identità delle parti (Comune di Maddaloni, ASL di Caserta e Cleto Domenico, in veste di soggetti intimati), l’identità della vicenda fattuale, del petitum e della causa petendi dedotti in giudizio (afferenti, rispettivamente, all’avvenuto rilascio, all’invocato annullamento giurisdizionale ed ai denunciati vizi di legittimità dei titoli abilitativi all’insediamento di un cimitero per animali da compagnia).
2. Sempre in rito, il Collegio ritiene di potersi esimere dall’esame delle eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità sollevate da parte resistente, stante l’infondatezza di tutte le censure proposte, così come risultante in appresso.
3. Venendo ora al merito del ricorso iscritto a r.g. n. 5146/2011, col primo e terzo motivo di originario gravame si lamenta che, ai fini della realizzazione della struttura assentita, destinata allo smaltimento (mediante sotterramento) di ‘materiale ad alto rischio’, costituito dai resti di animali da compagnia, e, come tale, configurabile a guisa di discarica, non sarebbero state adottate le misure volte a scongiurare l’inquinamento della sottostante falda freatica né sarebbe stata osservata la fascia di rispetto cimiteriale ex art. 338, comma 1, del r.d. n. 1265/1934 (m 200).
2.1. In proposito, giova previamente rammentare che – come chiarito da Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 1095/2009 – la materia dello smaltimento dei c.d. sottoprodotti di origine animale ha trovato, a livello europeo, dapprima nella dir. 90/667/CEE (attuata con d.lgs. n. 508/1992), poi nel regolamento CE n. 1774/2002, infine nel regolamento CE n. 1069/2009 e nel regolamento UE n. 142/2011, una sua peculiare disciplina, la quale, in virtù del principio di specialità, ha mantenuto tratti di eccentricità rispetto a quella generale sulla gestione dei rifiuti, contenuta nella dir. 2006/12/CE e nella parte IV del d.lgs. n. 152/2006 (cfr. Cass. pen., sez. III, n. 29236/2003; n. 26851/2004).
In particolare, l’art. 19, par. 1, lett. a, del regolamento CE n. 1069/2009 – al pari del previgente art. 19, par. 1, lett. a, regolamento CE n. 1774/2002 – consente il sotterramento degli animali da compagnia (definiti dall’art. 3, n. 8, come appartenenti a specie abitualmente nutrite e detenute, ma non consumate, dall'uomo a fini diversi dall'allevamento, nonché classificati dall’art. 8, lett. a, punto iii, entro la categoria 1), così non solo derogando al precedente art. 12 (“smaltimento e uso di materiali di categoria 1”), ma, soprattutto, deviando dagli archetipi di smaltimento dei rifiuti previsti dagli allegati IIA alla dir. 2006/12/CE e B al d.lgs. n. 152/2006 (e, segnatamente, di smaltimento in discarica disciplinato dalla dir. 99/31/CE e dal d.lgs. n. 36/2003).
Nell’attuare i peculiari precetti comunitari in materia di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e di sotterramento degli animali d’affezione, le deliberazioni della giunta regionale della Campania n. 181 del 15 febbraio 2005 e n. 593 del 12 maggio 2006 fissano, poi, le linee guida, rispettivamente, per l’applicazione del regolamento CE n. 1774/2002 (abrogato e sostituito dal regolamento CE n. 1069/2009) e per la realizzazione e gestione di cimiteri per animali da compagnia.
Coerentemente, l’art. 185, comma 2, lett. b e c, del d.lgs. n. 152/2006 esclude espressamente dal campo applicativo proprio della gestione dei rifiuti – “in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento” – sia “i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio”, sia “le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento CE n. 1774/2002”.
All’evidenza, l’inumazione degli animali da compagnia ricade appieno in tale ambito di esenzione, non consistendo nell’incenerimento, nello smaltimento in discarica o nell’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, ed avendo, nel contempo, per oggetto carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, smaltite in conformità all’art. 19, par. 1, lett. a, regolamento CE n. 1774/2002 (ora sostituito dall’omologo art. 19, par. 1, lett. a, del regolamento CE n. 1069/2009).
2.2. In rapporto alla fattispecie dedotta in giudizio, e tenuto conto del delineato quadro normativo, è, dunque, fuori luogo il richiamo – effettuato dai ricorrenti – alle prescrizioni tecniche dettate dalla dir. 99/31/CE contro l’inquinamento idrogeologico, riferibili all’installazione di discariche di rifiuti, e giammai al sotterramento degli animali d’affezione.
Risulta, altresì, impropria la definizione – pure propugnata dai ricorrenti – dei resti degli animali da compagnia in termini di ‘materiale ad alto rischio’: l’art. 8, lett. a, punto iii, del regolamento CE n. 1069/2009 si limita, infatti, ad annoverare gli animali d’affezione entro la categoria 1, tra gli “animali che non sono né animali d’allevamento né animali selvatici”, per i quali – come accennato – l’art. 19, par. 1, lett. a, del regolamento CE n. 1069/2009 consente anche lo smaltimento tramite inumazione.
Si rivela, infine, inconferente la rassegna di fonti legislative e regolamentari regionali e comunali in materia di cimiteri per animali da compagnia, diverse da quelle territorialmente applicabili al caso in esame.
2.3. In realtà, il paventato rischio di inquinamento idrogeologico e l’invocata fascia di rispetto cimiteriale avrebbero dovuto ponderarsi unicamente alla stregua dei parametri enucleati dalle citate deliberazioni della giunta regionale della Campania n. 181 del 15 febbraio 2005 e n. 593 del 12 maggio 2006, con specifico riguardo al sotterramento degli animali d’affezione.
Ebbene, la deliberazione della giunta regionale della Campania n. 181 del 15 febbraio 2005, recante le linee guida per l’applicazione del regolamento CE n. 1774/2002, stabilisce che “gli animali da compagnia di proprietà morti … possono essere eliminati mediante sotterramento in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo dopo avere escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile all’uomo e agli animali”.
Più in dettaglio, la deliberazione della giunta regionale della Campania n. 593 del 12 maggio 2006, recante le linee guida per la realizzazione e gestione di cimiteri per animali da compagnia, stabilisce che:
- l’area cimiteriale deve essere ubicata ad almeno m 50 dalle abitazioni di terzi;
- “il terreno dell’area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m 1,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l’acqua per favorire la mineralizzazione delle spoglie”;
- “il livello più elevato della falda freatica nella fase di morbida, cioè di massimo innalzamento, deve rimanere a una quota inferiore di almeno 4 metri rispetto al piano di campagna”;
- “il predetto livello dovrà in ogni caso rimanere ad un livello sempre inferiore a 2 metri rispetto al fondo dello scavo per l’interramento”.
2.4. Ora, – come desumibile dalle risultanze della stessa relazione geologica depositata da parte ricorrente il 6 ottobre 2011, nonché della relazione geologica e idrogeologica prodotta in sede procedimentale dal controinteressato e depositata in giudizio il 2 febbraio 2012 – i suindicati parametri di salvaguardia idrogeologica non possono dirsi violati dalle opere assentite col permesso di costruire n. 46 del 9 settembre 2011.
Ed invero, nel caso in esame:
- la falda freatica raggiunge una profondità dal piano di campagna pari a circa m 13,25-15 in periodo estivo ed a circa m 8-13 in periodo invernale, ossia una profondità ben superiore a quella minima, fissata in m 4;
- la distanza tra il fondo del singolo scavo per interramento e il limite superiore della falda freatica si ragguaglia a non meno di m 5, ossia ad una misura ben superiore a quella minima, fissata in m 2;
- fermo restando il carattere inconferente del richiamo alla fascia di rispetto di m 200, fissata dall’art. 338, comma 1, del r.d. n. 1265/1934 unicamente con riguardo alle strutture cimiteriali riservate alle persone defunte, la relazione tecnico-illustrativa al progetto controverso espressamente attesta l’osservanza della distanza minima di m 50 dalle limitrofe abitazioni di terzi, prescritta con specifico riferimento ai cimiteri per animali da compagnia.
3. I superiori approdi inducono a declinare anche la carenza di istruttoria – denunciata col secondo dei motivi di ricorso introduttivo e col primo dei relativi motivi aggiunti – circa la compatibilità o meno della struttura assentita con le caratteristiche chimico-fisiche del terreno, e, quindi, circa le misure di salvaguardia della salute umana, dell’ambiente circostante e, soprattutto, delle acque sotterranee contro eventuali agenti inquinanti.
Essendosi acclarato il rispetto dei parametri di cui alla deliberazione della giunta regionale della Campania n. 593 del 12 maggio 2006 (cfr. retro, sub n. 2.3 e 2.4), nonché in presenza dei molteplici pareri igienico-sanitari favorevolmente espressi dalla competente ASL di Caserta (prot. n. 1252/UOPC, del 29 giugno 2009; prot. n. 660/SA16, del 18 maggio 2011; prot. n. 631/UOPC, dell’11 aprile 2012; prot. n. 506/SA16, del 19 aprile 2012), non è, infatti, fondatamente predicabile la lamentata omissione delle valutazioni e misure attuative delineate nell’art. 19, par. 4, del regolamento CE n. 1069/2009 e nell’allegato VI, capo III, sezione I (norme particolari per lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale), par. 3, lett. b, del regolamento UE n. 142/2011 contro i rischi per la salute degli abitanti limitrofi e per l’ambiente circostante (acqua, aria, terreno, vegetazione, animali).
Il tutto, peraltro, a fronte di censure formulate in termini generici e ipotetici dai ricorrenti e di risultanze antitetiche e persuasive – rimaste sostanzialmente incontestate ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. –, rivenienti dai ragguagli tecnici forniti dal Cleto ed esaminati sia dal Comune di Maddaloni sia dall’ASL di Caserta ai fini del rilascio dei cennati titoli abilitativi e pareri favorevoli.
Il primo strato di suolo – recita la relazione geologica e idrogeologica prodotta in sede procedimentale dal controinteressato e depositata in giudizio il 2 febbraio 2012 – “si presenta sciolto e risulta facilmente lavorabile e palabile. La scarsa umidità incontrata e la sua veloce evaporazione sono indici di una scarsa stagnazione di acqua, dovuta alle glanulometrie prevalentemente sabbiose, quindi ad una buona permeabilità che allontana, per percolazione, le acque zenitali”. Il secondo strato di suolo “si presenta mediamente denso, quindi lavorabile con difficoltà, ma ancora in grado di assicurare una percolazione delle acque, garantendo un primo filtraggio del particolato derivante dalla decomposizione della materia organica”. Quanto al terzo strato di suolo, “l’elevata densità di questi terreni assicurano un ottimo filtraggio della risorsa idrica, trattenendo, in tal modo, gli elementi derivanti dai processi di decomposizione e garantendo la [in]vulnerabilità della falda”.
Nell’area di intervento, esulante da qualsivoglia perimetrazione di rischio idraulico e/o di dissesto idrogeologico, “si rinviene una falda – prosegue il testo dei richiamati ragguagli tecnici – che rappresenta la falda di base, la cui profondità si colloca a circa m 15 dall’attuale piano di campagna, circa m 25 sul livello del mare … Questo dato è ampiamente confermato da quanto riportato dall’Autorità di Bacino Nordoccidentale della Campania, che, nella carta idrogeologica costruita per l’area in esame, colloca la falda ad una altezza sul livello del mare di circa m 23, quindi a circa m 17 dal piano di campagna. Per le caratteristiche della falda … l’innalzamento massimo … è di circa m 2, nei periodi di massima ricarica”.
“I terreni – conclude la relazione in parola – presentano le caratteristiche geotecniche, granulometriche e idrogeologiche idonee alla scheletrizzazione dei resti animali”, mentre “la profondità della falda garantisce la protezione della stessa”.
In aggiunta a tali rilievi, il tecnico all’uopo incaricato dal Cleto ha precisato al Comune di Maddaloni, con nota del 16 marzo 2011, prot. n. 8020, in riscontro alla nota dell’ASL di Caserta, prot. n. 1042/SA16, del 7 settembre 2009, che le singole operazioni di interramento delle spoglie animali sarebbero consistite in scavi di almeno un metro di profondità, in modo da garantire uno strato di copertura non inferiore a cm 70, e che le carcasse sarebbero state interrate in involucri biodegradabili che non ostacolassero la mineralizzazione delle spoglie.
4. Incongrua si rivela, poi, la censura – contenuta nel secondo dei motivi aggiunti – di omessa registrazione e di omesso riconoscimento della struttura de qua ai sensi degli artt. 23, 24 e 44 del regolamento CE n. 1069/2009.
Ed invero, soprattutto il riconoscimento appare riferibile a quegli stabilimenti o impianti che svolgono attività più complesse del mero sotterramento degli animali da compagnia ex art. 19, par. 1, lett. a, del regolamento CE n. 1069/2009.
In particolare, l’art. 24 (“riconoscimento di stabilimenti o impianti”), par. 1, menziona il trattamento dei sottoprodotti di origine animale mediante sterilizzazione a pressione, il loro smaltimento, come rifiuti, mediante incenerimento, il loro uso quali combustibili, la loro trasformazione in biogas o compost, il loro magazzinaggio, la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia e di fertilizzanti.
A ciò si aggiunga che, comunque, al di là della relativa connotazione terminologico-formale, superabile in chiave di armonizzazione con l’ordinamento nazionale, i presidi di controllo informativo ed abilitativo, denominati “registrazione” e “riconoscimento” dagli artt. 23, 24 e 44 del regolamento CE n. 1069/2009, sono da intendersi sostanzialmente attuati, nella specie, tramite il rilascio, da parte del sindaco del Comune di Maddaloni, dell’autorizzazione igienico-sanitaria n. 1635 del 16 maggio 2012, previa apposita istanza del Cleto e in conformità alle verifiche ed ai pareri favorevoli dell’ASL di Caserta, prot. n. 631/UOPC, dell’11 aprile 2012 e prot. n. 506/SA16, del 19 aprile 2012.
5. Riveste portata puramente apodittica ed esplorativa anche il profilo di doglianza – prospettato sempre col secondo dei motivi aggiunti – a tenore del quale, nell’esecuzione delle attività di smaltimento delle spoglie animali presso la struttura controversa, non sarebbero osservati i precetti contenuti nell’allegato VI, capo III, sez. I, comma 4, del regolamento UE n. 142/2011.
“Nel caso di smaltimento conformemente all'art. 19, par. 1, lett. a, b, c ed e, del regolamento CE n. 1069/2009 – recita l’invocato allegato VI, capo III, sez. I, comma 4, del regolamento UE n. 142/2011 –, il trasporto dei sottoprodotti di origine animale dal luogo di origine al luogo di smaltimento è effettuato nelle condizioni seguenti: a) i sottoprodotti di origine animale sono trasportati in recipienti o veicoli sicuri ed ermetici; b) il carico e lo scarico dei sottoprodotti di origine animale è sorvegliato dall'autorità competente, se del caso; c) le ruote dei veicoli sono disinfettate quando lasciano il sito di origine; d) i contenitori e i veicoli utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale sono interamente puliti e disinfettati dopo lo scarico dei sottoprodotti di origine animale; e) sono assicurate scorte adeguate per i veicoli e vengono fornite prove di tenuta e doppi rivestimenti, se del caso”.
Ebbene, non risulta in concreto dimostrato da parte ricorrente, ai sensi dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm., che i resti degli animali da compagnia destinati all’inumazione non sarebbero trasportati in recipienti o veicoli sicuri ed ermetici o che il relativo carico non sarebbe sorvegliato dall’autorità competente o che i veicoli, le ruote dei veicoli e i contenitori utilizzati per il trasporto delle predette spoglie non sarebbero debitamente puliti e disinfettati o che non sarebbero assicurate scorte adeguate per i veicoli o che non sarebbero effettuate prove di tenuta ed apprestati doppi rivestimenti dei veicoli medesimi.
Per converso, nei ragguagli forniti al Comune di Maddaloni con nota del 16 marzo 2011, prot. n. 8020, il tecnico incaricato dal Cleto dichiara che: - “il titolare si propone di acquisire un mezzo … autorizzato dal Servizio Veterinario locale per il trasporto di materiali di categoria 1”; - “saranno ammesse nell’area cimiteriale anche spoglie animali trasportate dal rispettivo proprietario, purché collocate in idonei contenitori impermeabili e in ogni caso scortate da certificato medico veterinario attestante la causa della morte”; - “un apposito registro … vidimato dal Servizio Veterinario dell’ASL territorialmente competente, conterrà tutti i dati degli animali, microchips, estremi del proprietario, data di accettazione e di interro”; - “saranno vietati interramenti di spoglie di animali risultati affetti da malattie trasmissibili all’uomo, e in tutti quei casi ove ricorre l’obbligo di denunciare alla locale polizia veterinaria, ovvero ove vi sia potenziale pericolo sanitario”.
6. A questo punto, possono scrutinarsi congiuntamente, stante la loro sostanziale coincidenza reciproca, il quarto dei motivi di ricorso iscritto a r.g. n. 5146/2011, il terzo dei relativi motivi aggiunti, nonché il sesto dei motivi di ricorso iscritto a r.g. n. 6395/2011, con i quali si lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento abilitativo controverso nei confronti dei proprietari confinanti con la struttura cimiteriale assentita.
A confutazione di una simile censura, valga osservare che non sussisteva, in capo all’amministrazione resistente, l’obbligo di comunicare ai ricorrenti, quali proprietari limitrofi, l'avvio del procedimento diretto al rilascio dei gravati titoli abilitativi, in quanto gli interessi coinvolti da questi ultimi sono di tale varietà ed ampiezza e i potenziali oppositori in numero così elevato da rendere difficilmente individuabili tutti i soggetti controinteressati (cfr. TAR Trentino Alto Adige, Trento, n. 91/2008; TAR Liguria, Genova, sez. I, n. 1736/2009; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 7921/2009).
7. Venendo ora alle ulteriori censure rassegnate col ricorso iscritto a r.g. n. 6395/2011, si sostiene, col primo motivo di impugnazione, che la deroga approvata con la deliberazione consiliare n. 53 del 14 dicembre 2010 avrebbe illegittimamente investito la destinazione (agricola) di zona riservata dallo strumento urbanistico generale all’area di intervento.
A tale assunto deve obiettarsi che la citata deliberazione consiliare n. 53 del 14 dicembre 2010 non risulta aver specificamente derogato alla predetta destinazione di zona.
Ed invero, le opere assentite con l’impugnato titolo abilitativo edilizio non comportano un significativo impatto edificatorio di trasformazione del territorio, essendo limitate alla realizzazione di fosse di interramento e di un manufatto in cemento armato, avente volumetria pari a mc 221,40 (cfr. relazione tecnico-illustrativa al progetto presentato l’11 giugno 2009), e non sono, pertanto, da reputarsi incompatibili con la vocazione agricola dell’area di intervento (inderogabile ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001).
In zona agricola, intesa quale ‘zona residuale’, ‘non urbana’, sono, infatti, ammissibili non soltanto le attività di mera coltivazione del terreno, ma anche tutte quelle attività integrative, aggiuntive e/o migliorative che non si pongano in insanabile contrasto con la zona stessa e con la sua destinazione, e per cui si renda, al più, necessario operare una valutazione caso per caso relativa alla loro compatibilità in concreto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 7756/2009; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 983/2002; TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 970/2007; Lecce, sez. III, n. 3917/2007; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 4604/2009).
In tale prospettiva, non possono escludersi utilizzi – come, appunto, la gestione di una struttura cimiteriale per animali da compagnia – non strettamente ricadenti nell'esercizio dell'agricoltura, ma, comunque, riconducibili ad una più vasta accezione di verde agricolo mirata a perseguire un migliore equilibrio tra le aree edificate e le aree libere, ovvero a preservare una determinata area da un'eccessiva espansione edilizia che ne comprometta i valori ambientali (cfr. TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 495/2009).
8. Priva di pregio è anche la tesi – propugnata col quinto dei motivi di ricorso – secondo cui l’assentito cimitero per animali da compagnia non rientrerebbe tra gli edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico assoggettabili al regime derogatorio ex art. 14 del d.p.r. n. 380/2001
L’interesse pubblico qualificante la struttura controversa prescinde, infatti, dalla relativa appartenenza ad un soggetto pubblico (cfr. TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 283/2002; TAR Basilicata, Potenza, n. 177/2002; TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 2135/2004) e risiede nella salvaguardia della dignità degli animali d’affezione e nel soddisfacimento del sentimento collettivo verso gli stessi (riconosciuti dalla l. n. 281/1991 e dagli artt. 544 bis, 544 ter e 727 cod. pen.; sul punto, cfr. TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 1052/2008).
9. Altrettanto privo di pregio è l’argomento – prospettato nel secondo dei motivi di ricorso iscritto a r.g. n. 6395/2011 – che predica l’obbligo di incenerimento e lo speculare divieto di sotterramento – rivenienti dall’art. 12 del regolamento CE n. 1069/2009 – dei sottoprodotti di origine animale rientranti nella categoria 1, quali, appunto, i resti degli animali da compagnia.
In realtà, la previsione dell’art. 12 del regolamento CE n. 1069/2009, che impone lo smaltimento mediante incenerimento dei materiali di categoria 1, comprensivi delle spoglie degli animali d’affezione, è derogabile ai sensi del successivo art. 19, comma 1, lett. a, in base al quale – come chiarito retro, sub n. 2.1 – “l’autorità competente può consentire lo smaltimento … tramite sotterramento di animali da compagnia e di equidi morti”.
10. Neppure può essere accreditato il terzo ordine di doglianze, a tenore del quale, in vista della realizzazione del progettato cimitero per animali da compagnia, non sarebbe stata esibita l’attestazione, da parte del gestore dell’acquedotto pubblico, circa l’insussistenza di falde inquinabili nell’area di intervento (ovvero un’attestazione equivalente), così come richiesta sia dalla deliberazione della giunta regionale della Campania n. 593 del 12 maggio 2006 sia dal parere favorevole dell’ASL di Caserta, prot. n. 1252/UOPC, del 23 luglio 2009.
Nella specie, il soggetto gestore dell’acquedotto pubblico è lo stesso Comune di Maddaloni (cfr. art. 1 del regolamento dell’acquedotto comunale), ossia la medesima autorità competente al rilascio del gravato titolo abilitativo edilizio; cosicché la prescritta ricognizione di insussistenza di falde inquinabili nell’area di intervento deve intendersi immanente alle verifiche istruttorie effettuate dall’ente locale sulla scorta della dettagliata relazione geologica e idrogeologica rassegnata dal Cleto (la quale ha dimostrato che i giacimenti idrici sottostanti all’area di intervento si collocano ad una profondità non inferiore a m 8 dal piano di campagna ed a m 5 dal fondo dello scavo per l’interramento degli animali, e, quindi, ad una profondità ben superiore a quella all’uopo fissata – nella misura, rispettivamente, di m 4 e di m 2 – dalla deliberazione della giunta regionale della Campania n. 593 del 12 maggio 2006: cfr. retro, sub n. 3).
11. Col quarto dei motivi di ricorso si lamenta che sarebbe stata esibita una perizia redatta dal tecnico incaricato dal Cleto, in luogo della “relazione idrogeologica e mineralogica attestante l’idoneità del terreno all’interro delle spoglie e alla loro mineralizzazione … con particolare attenzione alla profondità della falda idrica”, richiesta – a norma della deliberazione della giunta regionale della Campania n. 593 del 12 maggio 2006 – dall’ASL di Caserta con nota del 7 settembre 2009, prot. n. 1042/SA16.
In senso contrario, deve reputarsi che lo “studio tecnico sulla natura fisico-chimica del terreno con particolare attenzione alla profondità della falda idrica”, richiesto dalla deliberazione della giunta regionale della Campania n. 593 del 12 maggio 2006 a corredo della domanda di autorizzazione all’apertura di cimiteri per animali da compagnia, non possa, all’evidenza, non provenire, al pari di quest’ultima (di cui costituisce documento integrativo), dal soggetto istante, e non già dall’amministrazione competente ad esaminarla.
12. Nel settimo dei motivi di gravame viene, infine, denunciato il sottodimensionamento della superficie riservata a parcheggio, corrispondente a soli 10 posti auto, rispetto all’estensione della struttura cimiteriale de qua, destinata a contenere fino a 800 spoglie di animali d’affezione.
In proposito, giova, innanzitutto, osservare che – a dispetto di quanto adombrato da parte ricorrente – i parcheggi pertinenziali non devono essere proporzionati all’estensione dell’area di intervento, bensì alla volumetria dei manufatti su di essa eseguiti.
In particolare, a norma dell’art. 41 sexies, comma 1, della l. n. 1150/1942, “nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione”.
Proporzione – questa – da considerarsi appieno rispettata, nella specie, tenuto conto che l’unico manufatto contemplato nel progetto assentito col permesso di costruire n. 46 del 9 giugno 2011 occupa una volumetria pari a soli mc 221,40.
Proporzione, vieppiù, soddisfacente, tenuto conto che i visitatori della struttura cimiteriale controversa giammai accorrerebero contestualmente e, quindi, ben difficilmente saturererebbero i 10 posti auto disponibili.
13. In conclusione, stante l’infondatezza di tutte le censure proposte, sia il ricorso (iscritto a r.g. n. 5146/2011) proposto da Grauso Antonio, Cicchelli Michele, Grauso Carlo, Cioffi Giuseppina, Fagiano Benito, Schettini Pietro e Savastano Francesca sia il ricorso (iscritto a r.g. n. 6395/2011) proposto da Napolitano Elvira devono essere respinti.
14. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico delle parti ricorrenti.
Dette spese vanno liquidate, per ciascuno dei giudizi riuniti, in complessivi € 5.500,00, da ripartirsi nella egual misura di € 1.500,00 in favore, rispettivamente, di ciascuna amministrazione resistente e della controinteressata, nonché nella misura di € 1.000,00 in favore dell’interveniente ad opponendum.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando:
- riunisce i ricorsi iscritti a r.g. n. 5146/2011 e n. 6395/2011;
- respinge entrambi i ricorsi riuniti;
- condanna Grauso Antonio, Cicchelli Michele, Grauso Carlo, Cioffi Giuseppina, Fagiano Benito, Schettini Pietro e Savastano Francesca al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.500,00, da ripartirsi nella egual misura di € 1.500,00 in favore, rispettivamente, del Comune di Maddaloni, dell’ASL di Caserta e di Cleto Domenico, nonché nella misura di € 1.000,00 in favore della Animali in … Paradiso s.r.l.;
- condanna Napolitano Elvira al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.500,00, da ripartirsi nella egual misura di € 1.500,00 in favore, rispettivamente, del Comune di Maddaloni, dell’ASL di Caserta e di Cleto Domenico, nonché nella misura di € 1.000,00 in favore della Animali in … Paradiso s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere
Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore
Salve, mi è stato chiesto di attivare una richiesta di autorizzazione per cimitero animali da compagnia, a tale richiesta ho risposto che il SUAP non ha competenze in merito a tali autorizzazioni e che, tale procedimento, previo permesso di costruire, deve essere attivato dal Servizio Urbanistica e poi al SUAP inoltrare una notifica/veterinaria da trasmettere all'ASL di competenza ai sensi della delibera di G.R.C. n. 318/2015. Chiedo conferma di quanto ho esposti, considerato che tutti dicono che è il SUAP coinvolto. Ringrazio sempre per la grande collaborazione e saluto cordialmente.
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Salve, mi è stato chiesto di attivare una richiesta di autorizzazione per cimitero animali da compagnia, a tale richiesta ho risposto che il SUAP non ha competenze in merito a tali autorizzazioni e che, tale procedimento, previo permesso di costruire, deve essere attivato dal Servizio Urbanistica e poi al SUAP inoltrare una notifica/veterinaria da trasmettere all'ASL di competenza ai sensi della delibera di G.R.C. n. 318/2015. Chiedo conferma di quanto ho esposti, considerato che tutti dicono che è il SUAP coinvolto. Ringrazio sempre per la grande collaborazione e saluto cordialmente.
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Vedi qui:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=12121.0;topicseen