[font=times new roman]Siamo venuti a conoscenza, casualmente, del decesso del legale rappresentante di una società in nome collettivo, formata complessivamente da tre soci. Nell’atto costitutivo della società è precisato che “[i]L’amministrazione, la firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al socio ………….…, sopra generalizzato, per il compimento degli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato[/i].”.
La carica sociale di “Amministratore” sopra specificata, ricoperta dal socio ora deceduto, veniva confermata anche da una visura a suo tempo effettuata presso il Registro Imperese, mentre per gli altri due soci risultava semplicemente l’indicazione di “Socio di società in nome collettivo”.
La società esercita l’attività alberghiera presso una struttura di proprietà, attivata in questo Comune a fine anno 2010, mentre la sede legale è istituita in altro Comune di residenza dei soci stessi. Per tale ragione il Comune non ha avuto alcuna notizia sul decesso.
Nell’atto Costitutivo citato risulta anche specificato che “[i]In caso di morte di uno dei soci gli altri devono liquidare la quota agli eredi o legatari, salvo che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi ove questi vi acconsentano.[/i]”.
Poiché a tutt’oggi, a circa due mesi dal decesso di cui sopra, da parte della società non risulta pervenuta al Comune nessuna comunicazione in merito ad eventuali variazioni assunte conseguentemente al decesso, vi chiediamo se la situazione creatasi comporta invece l’espletamento di adempimenti obbligatori sia per la società che per il Comune, essendone venuto a conoscenza anche se non formalmente, quali, a solo titolo di esempio:
- Obbligo di nomina di altro rappresentante legale per l’esercizio della legale rappresentanza come da atto costitutivo, comunicazione al Comune, eventuali termini previsti ed eventuali sanzioni in caso di inadempienza.
- Date le responsabilità attribuite al legale rappresentante dall’atto costitutivo, nonché quelle derivanti in virtù della qualità di albergatore, previste sia dal Codice Civile che dal T.u.l.p.s., per una serie di danni eventualmente subiti dai clienti all’interno della struttura ricettiva, che vanno da quello patrimoniale a quello non patrimoniale, compresi quelli in caso di pregiudizio della la salute, ed in sintesi per per tutto ciò che succede all’interno della struttura stessa, la situazione sopra descritta comporta la chiusura dell’esercizio in attesa che venga nominato un nuovo legale rapperesentante ed espletati eventuali adempimenti obbligatori e data formale comunicazione al Comune, oppure è previsto un termine entro il quale adeguarsi? >:(
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[font=times new roman]Siamo venuti a conoscenza, casualmente, del decesso del legale rappresentante di una società in nome collettivo, formata complessivamente da tre soci. Nell’atto costitutivo della società è precisato che “[i]L’amministrazione, la firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al socio ………….…, sopra generalizzato, per il compimento degli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato[/i].”.
La carica sociale di “Amministratore” sopra specificata, ricoperta dal socio ora deceduto, veniva confermata anche da una visura a suo tempo effettuata presso il Registro Imperese, mentre per gli altri due soci risultava semplicemente l’indicazione di “Socio di società in nome collettivo”.
La società esercita l’attività alberghiera presso una struttura di proprietà, attivata in questo Comune a fine anno 2010, mentre la sede legale è istituita in altro Comune di residenza dei soci stessi. Per tale ragione il Comune non ha avuto alcuna notizia sul decesso.
Nell’atto Costitutivo citato risulta anche specificato che “[i]In caso di morte di uno dei soci gli altri devono liquidare la quota agli eredi o legatari, salvo che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi ove questi vi acconsentano.[/i]”.
Poiché a tutt’oggi, a circa due mesi dal decesso di cui sopra, da parte della società non risulta pervenuta al Comune nessuna comunicazione in merito ad eventuali variazioni assunte conseguentemente al decesso, vi chiediamo se la situazione creatasi comporta invece l’espletamento di adempimenti obbligatori sia per la società che per il Comune, essendone venuto a conoscenza anche se non formalmente, quali, a solo titolo di esempio:
- Obbligo di nomina di altro rappresentante legale per l’esercizio della legale rappresentanza come da atto costitutivo, comunicazione al Comune, eventuali termini previsti ed eventuali sanzioni in caso di inadempienza.
- Date le responsabilità attribuite al legale rappresentante dall’atto costitutivo, nonché quelle derivanti in virtù della qualità di albergatore, previste sia dal Codice Civile che dal T.u.l.p.s., per una serie di danni eventualmente subiti dai clienti all’interno della struttura ricettiva, che vanno da quello patrimoniale a quello non patrimoniale, compresi quelli in caso di pregiudizio della la salute, ed in sintesi per per tutto ciò che succede all’interno della struttura stessa, la situazione sopra descritta comporta la chiusura dell’esercizio in attesa che venga nominato un nuovo legale rapperesentante ed espletati eventuali adempimenti obbligatori e data formale comunicazione al Comune, oppure è previsto un termine entro il quale adeguarsi? >:(
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La SNC continua a svolgere la propria attività in quanto non è venuta meno la pluralità dei soci per oltre 6 mesi.
Ai fini amministrativi NON OCCORRE alcuna comunicazione in quanto la variazione societaria non è soggetta ad obbligo di comunicazione.
Spetta ai soci superstiti definire chi sarà il nuovo legale rappresentante e regolarizzare la posizione in CCIAA.
L'unica cosa che puoi fare è avvisare la CCIAA perchè controlli qualora i soci non effettuino le comunicazioni obbligatorie (rilevanti ai fini camerali ma non comunali)