Data: 2011-05-16 15:08:32

Toscana - LEGGE REGIONALE n. 18/2011 - Norme in materia di panificazione

Toscana - LEGGE REGIONALE n. 18 del 06/05/2011 - Norme in materia di panificazione.

Art. 1
Attività di panificazione
1. Ai fini della presente legge e ai sensi dell’articolo 4
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni per
il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi
in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, l’attività di panificazione consiste nell’intero ciclo
di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie
prime alla cottura finale, con l’esclusione della semplice
doratura, rifinitura o solo cottura di un prodotto surgelato
o semilavorato da altra impresa

http://web.rete.toscana.it/burt/?LO=01000000d9c8b7a6030000000b0000008c640100fe3b5540000000000100481000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf

riferimento id:1206

Data: 2011-05-18 16:02:47

Re: Toscana - LEGGE REGIONALE n. 18/2011 - Norme in materia di panificazione

In merito agli orari non dobbiamo fare nulla se l'ordinanza che riguarda le aperture/chiusure degli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio (sia vicinato che msv) disciplina le aperture domenicali e festive con i relativi orari?
Nel caso di risposta positiva, si assimilano agli esercizi di vicinato o alle msv?
Relativamente invece alla norma transitoria dell'art. 6, comma 1 la comunicazione del responsabile dell'attività produttiva è obbligatoria per tutti i panifici esistenti, giusto?
La presentano a noi che poi provvediamo a "girarla" alla camera di comercio, ok?
::)

riferimento id:1206

Data: 2011-05-18 19:56:37

Re: Toscana - LEGGE REGIONALE n. 18/2011 - Norme in materia di panificazione

In merito agli orari non dobbiamo fare nulla se l'ordinanza che riguarda le aperture/chiusure degli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio (sia vicinato che msv) disciplina le aperture domenicali e festive con i relativi orari?[color=red]OVVIAMENTE è sempre preferibile aggiornare l'ordinanza sindacale (ma ti consiglio di aspettare che preparo io una bozza per l'estate).
In ogni caso la norma è in vigore ed estende la disciplina del commercio ai panifici.[/color]

Nel caso di risposta positiva, si assimilano agli esercizi di vicinato o alle msv?[color=red]Pur nel silenzio della norma è da ritenere che l'assimilazione valga per il VICINATO[/color]

Relativamente invece alla norma transitoria dell'art. 6, comma 1 la comunicazione del responsabile dell'attività produttiva è obbligatoria per tutti i panifici esistenti, giusto?[color=red]CERTO[/color]

La presentano a noi che poi provvediamo a "girarla" alla camera di comercio, ok?
[color=red]Sì!!![/color]

riferimento id:1206

Data: 2011-05-19 15:59:31

Re: Toscana - LEGGE REGIONALE n. 18/2011 - Norme in materia di panificazione

La legge regionale toscana in materia di panificazione mi pare (e correggetemi se sbaglio) apporti modifiche notevoli nel modo di "trattare" questa attività da parte del Comune.
Fino ad adesso, infatti, mi pare che il panificio potesse rimanere ai margini della legge del commercio ai sensi dell'art. 11 (attività artigianale)... ad eccezione chiaramente della presentazione della notifica sanitaria e DIa per esercizio di vicinato dal momento che vendeva chiaramente anche alimenti non di sua produzione. In questa legge, che ho letto piuttosto velocemente, i panifici vengono di fatto equiparati a esercizi di vicinato a tutti gli effetti e sono emblematiche in questo le disposizioni sugli orari...
Volevo sapere, a vostro parere, quale iter dunque si deve compiere per l'apertura di un nuovo panificio e quali adempimenti  devono attuare i panifici esistenti  a parte quello obbligatorio ai sensi dell'art. 6 della comunicazione del responsabile (che, si spera, abbia già i requisiti previsti!).
Spero di essere stata chiara

riferimento id:1206

Data: 2011-05-19 16:21:20

Re: Toscana - LEGGE REGIONALE n. 18/2011 - Norme in materia di panificazione


La legge regionale toscana in materia di panificazione mi pare (e correggetemi se sbaglio) apporti modifiche notevoli nel modo di "trattare" questa attività da parte del Comune.
Fino ad adesso, infatti, mi pare che il panificio potesse rimanere ai margini della legge del commercio ai sensi dell'art. 11 (attività artigianale)... ad eccezione chiaramente della presentazione della notifica sanitaria e DIa per esercizio di vicinato dal momento che vendeva chiaramente anche alimenti non di sua produzione. In questa legge, che ho letto piuttosto velocemente, i panifici vengono di fatto equiparati a esercizi di vicinato a tutti gli effetti e sono emblematiche in questo le disposizioni sugli orari...
Volevo sapere, a vostro parere, quale iter dunque si deve compiere per l'apertura di un nuovo panificio e quali adempimenti  devono attuare i panifici esistenti  a parte quello obbligatorio ai sensi dell'art. 6 della comunicazione del responsabile (che, si spera, abbia già i requisiti previsti!).
Spero di essere stata chiara
[/quote]


Ciao,
l'apertura di un panificio è soggetto a SCIA, già introdotta con il dl 223/2006 e disciplinata anche dalla nuova legge regionale.
Alla SCIA va allegata planimetria e relazione descrittiva e va presentata anche la notifica sanitaria e la valutazione di impatto acustico.
Normalmente occorre anche la prevenzione incendi e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Occorre la nomina del responsabile.

L'assimiliazione agli esercizi di vicinato è vera. Sia per quanto attiene alle procedure che agli orari e giorni di chiusura.




*****************
[color=red]D.L. 4-7-2006 n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.
4. Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane.

1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività (15) da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonchè dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito (16).

2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie (17).

2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario:

a) la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonchè delle eventuali modalità di conservazione e di consumo (18).

3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.

4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(15) A norma del comma 4-ter dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L. n. 78/2010, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(18) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.[/color]


*******************
[color=blue]L.R. 6 maggio 2011, n. 18  (1).

Norme in materia di panificazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 13 maggio 2011, n. 21, parte prima.



Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge:

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 18 gennaio 2011;

Considerato quanto segue:

1. Con l'articolo 4 del D.L. 223/2006, convertito dalla L. 248/2006, è stata disciplinata a livello statale l'attività di panificazione e, nell'ambito di questa disciplina, è stata prevista la figura del responsabile dell'attività produttiva;

2. La Regione intende valorizzare l'attività di panificazione con la previsione, per i responsabili dell'attività produttiva, della partecipazione obbligatoria a corsi di formazione e di aggiornamento professionale;

3. Al fine di superare un'evidente incertezza del quadro normativo di riferimento in materia di apertura e di riposo settimanale che ha prodotto difformità applicative sul territorio, appare necessario definire una disciplina regionale del riposo settimanale e festivo dell'attività di panificazione;

4. Al fine di tener conto dell'esperienza maturata da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto per un determinato periodo di tempo l'attività di panificazione, si prevede, per tali soggetti, o l'esenzione dalla partecipazione al corso di formazione obbligatoria, oppure un percorso abbreviato di formazione professionale;

Approva la presente legge.



Art. 1  Attività di panificazione.

1.  Ai fini della presente legge e ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'attività di panificazione consiste nell'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, con l'esclusione della semplice doratura, rifinitura o solo cottura di un prodotto surgelato o semilavorato da altra impresa.
2.  È riservata alle imprese che svolgono l'attività di panificazione la denominazione di panificio.
3.  Il panificio può svolgere anche:
a)  attività di produzione e vendita di prodotti da forno, di impasti e di prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati;
b)  attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.


Art. 2  Esercizio dell'attività di panificazione.

1.  L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). La SCIA è corredata anche dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva.
2.  Qualora per un panificio sussistano più unità operative in cui avviene la panificazione, per ognuna di esse è indicato il responsabile dell'attività produttiva.
3.  L'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è comunicata dal SUAP alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio, ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.
4.  L'attività di panificazione è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
5.  L'intero ciclo produttivo dell'attività di panificazione si svolge nella stessa azienda.


Art. 3  Valorizzazione dell'attività di panificazione.

1.  La Regione Toscana valorizza la professionalità del responsabile dell'attività produttiva attraverso la definizione di percorsi di formazione obbligatoria e di aggiornamento professionale.
2.  Il responsabile dell'attività produttiva è assoggettato alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di sei mesi dalla segnalazione di cui all'articolo 2, comma 1. Nello stesso termine l'impresa titolare dell'attività di panificazione deve garantire la formazione obbligatoria del responsabile.
3.  Non è tenuto alla frequenza del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 2, il responsabile dell'attività produttiva che risulta in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a)  diploma di istruzione secondaria superiore tecnico professionale di durata quinquennale in materie di panificazione;
b)  diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l'attività di panificazione conseguito nel sistema d'istruzione professionale, integrato da un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore;
c)  attestato di qualifica attinente l'attività di panificazione conseguito a seguito di un corso di formazione professionale, integrato da un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore;
d)  aver prestato attività lavorativa, per un periodo non inferiore a tre anni nell'ultimo quinquennio, relativa all'attività di panificazione presso imprese del settore, in qualità di titolare o di socio lavoratore, anche di cooperativa, di dipendente o di collaboratore familiare addetto alla panificazione. Tale attività deve essere accertata presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il centro per l'impiego o la CCIAA competenti per territorio;
e)  qualifica professionale ai fini contrattuali conseguita a seguito del rapporto di apprendistato.
4.  Il percorso di formazione obbligatoria è finalizzato all'adeguamento delle conoscenze tecnico-professionali in materia di norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché degli aspetti concernenti l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti e la garanzia della qualità del prodotto finito.
5.  Coloro che svolgono l'attività di responsabile dell'attività produttiva, compresi i soggetti di cui al comma 3, partecipano periodicamente, con cadenza quinquennale, ad attività di aggiornamento professionale della durata minima di venti ore.
6.  I contenuti dei corsi di formazione obbligatoria sono definiti con atto del dirigente della competente struttura regionale, ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). La realizzazione delle attività di aggiornamento professionale avviene in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale ai sensi della stessa L.R. n. 32/2002.
7.  La Regione garantisce un sistema di formazione accessibile e omogeneo sul territorio regionale nel rispetto delle esigenze locali.


Art. 4  Orari di vendita e riposo settimanale.

1.  Gli esercenti l'attività della panificazione determinano gli orari di vendita al pubblico entro i limiti stabiliti dal comune.
2.  I panifici osservano la chiusura domenicale e festiva, salvo quanto previsto al comma 3. Sono consentite la panificazione e la vendita di pane nelle giornate domenicali e festive quando, nelle medesime, il comune autorizza le aperture straordinarie degli esercizi commerciali al dettaglio.
3.  Fermo restando quanto previsto al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l'apertura domenicale e festiva del panificio, coordinandosi con i comuni limitrofi.
4.  I panifici garantiscono la produzione e la vendita del pane in caso di due o più festività consecutive, secondo le modalità stabilite dal comune.


Art. 5  Sanzioni.

1.  Chiunque eserciti l'attività di panificazione senza titolo abilitativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 15.000,00 e alla chiusura immediata del panificio.
2.  Chiunque eserciti l'attività senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 9.000,00.
3.  Il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 3, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva.
4.  Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 6, comma 4, che non ottempera all'obbligo formativo previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva.
5.  Il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'aggiornamento professionale di cui all'articolo 3, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00.
6.  Chiunque viola le disposizioni sugli orari di vendita e riposo settimanale di cui all'articolo 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 6.000,00.
7.  Chiunque viola la disposizione dell'articolo 2, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 9.000,00.
8.  In caso di recidiva gli importi di cui ai commi da 1 a 7, sono raddoppiati.
9.  Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 7, sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.
10.  Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 1° aprile 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).


Art. 6  Disposizioni transitorie.

1.  I panifici attivi alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano al SUAP competente per territorio, entro novanta giorni dalla stessa data, il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese. Qualora per un panificio sussistano più unità operative in cui avviene la panificazione, per ognuna di esse, è comunicato il nominativo del responsabile dell'attività produttiva.
2.  I contenuti dei corsi di cui all'articolo 3, comma 6, sono definiti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3.  In sede di prima applicazione della presente legge, i responsabili dell'attività produttiva, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, sono tenuti alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di dodici mesi dalla definizione dei corsi.
4.  I responsabili dell'attività produttiva che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto nei cinque anni precedenti attività di panificazione per un periodo inferiore a tre anni, ma superiore a dodici mesi, sono tenuti alla formazione obbligatoria entro il termine massimo di dodici mesi dalla definizione dei corsi; il percorso formativo è ridotto rispetto a quello previsto per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
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