Data: 2013-04-11 20:03:18

Due attivita' in un locale

Un titolare si autorizzazione per la somministrazione con due locali di cui uno molto ampio, unico ingresso, vorrebbe affittare quello ampio per due giorni la settimana  e con orari prefissati ad un tizio che ci svolgerebbe attivita' in proprio di ristorazione ed eventuali trattenimenti musicali.
Posso fargli fare:
- sCIA per A di riduzione della superficie
- SCIA di B di inizio attivita per la somministrazione e licenza art. 86 piu quella art. 80
Oppure devo dirgli di ricavare un altro ingresso separato
Grazie

riferimento id:12059

Data: 2013-04-12 12:24:33

Re:Due attivita' in un locale


Un titolare si autorizzazione per la somministrazione con due locali di cui uno molto ampio, unico ingresso, vorrebbe affittare quello ampio per due giorni la settimana  e con orari prefissati ad un tizio che ci svolgerebbe attivita' in proprio di ristorazione ed eventuali trattenimenti musicali.
Posso fargli fare:
- sCIA per A di riduzione della superficie
- SCIA di B di inizio attivita per la somministrazione e licenza art. 86 piu quella art. 80
Oppure devo dirgli di ricavare un altro ingresso separato
Grazie
[/quote]

Non serve ingresso separato (ai sensi dell'art. 35 del Dlgs 59/2010).
Quindi va bene sica di riduzione per A e scia per nuova attività per B e relative notifiche sanitarie.
+ SCIA per trattenimenti per B

************************

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n.94 del 23-4-2010 - Suppl. Ordinario n. 75 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010

  Art. 35
                    (Attivita' multidisciplinari)
1.  I  prestatori  possono  essere  assoggettati  a  requisiti che li
obblighino  ad  esercitare  esclusivamente  una determinata attivita'
specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di
attivita' diverse solo nei casi seguenti:
a)  professioni  regolamentate,  nella  misura  in  cui  cio'  sia
giustificato  per  garantire  il  rispetto  di  norme  di deontologia
diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui
e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita';
b)  prestatori  che  forniscono  servizi  di  certificazione,  di
omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in
cui  cio'  sia  giustificato  per  assicurarne  l'indipendenza  e
l'imparzialita'.
2.  Nei  casi  in  cui  e'  consentito lo svolgimento delle attivita'
multidisciplinari di cui al comma 1:
a)  sono  evitati  i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra
determinate attivita';
b)  sono  garantite  l'indipendenza  e  l'imparzialita'  che  talune
attivita' richiedono;
c)  e'  assicurata  la  compatibilita'  delle  regole  di deontologia
professionale  e  di  condotta  relative  alle  diverse  attivita',
soprattutto in materia di segreto professionale.

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