Un titolare si autorizzazione per la somministrazione con due locali di cui uno molto ampio, unico ingresso, vorrebbe affittare quello ampio per due giorni la settimana e con orari prefissati ad un tizio che ci svolgerebbe attivita' in proprio di ristorazione ed eventuali trattenimenti musicali.
Posso fargli fare:
- sCIA per A di riduzione della superficie
- SCIA di B di inizio attivita per la somministrazione e licenza art. 86 piu quella art. 80
Oppure devo dirgli di ricavare un altro ingresso separato
Grazie
Un titolare si autorizzazione per la somministrazione con due locali di cui uno molto ampio, unico ingresso, vorrebbe affittare quello ampio per due giorni la settimana e con orari prefissati ad un tizio che ci svolgerebbe attivita' in proprio di ristorazione ed eventuali trattenimenti musicali.
Posso fargli fare:
- sCIA per A di riduzione della superficie
- SCIA di B di inizio attivita per la somministrazione e licenza art. 86 piu quella art. 80
Oppure devo dirgli di ricavare un altro ingresso separato
Grazie
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Non serve ingresso separato (ai sensi dell'art. 35 del Dlgs 59/2010).
Quindi va bene sica di riduzione per A e scia per nuova attività per B e relative notifiche sanitarie.
+ SCIA per trattenimenti per B
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n.94 del 23-4-2010 - Suppl. Ordinario n. 75 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010
Art. 35
(Attivita' multidisciplinari)
1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li
obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attivita'
specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di
attivita' diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui cio' sia
giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia
diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui
e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita';
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di
omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in
cui cio' sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e
l'imparzialita'.
2. Nei casi in cui e' consentito lo svolgimento delle attivita'
multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra
determinate attivita';
b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialita' che talune
attivita' richiedono;
c) e' assicurata la compatibilita' delle regole di deontologia
professionale e di condotta relative alle diverse attivita',
soprattutto in materia di segreto professionale.