Il titolare di un esercizio di somministrazione, ha in concessione due aree di suolo pubblico antistanti i due ingressi del locale arredate con ombrelloni tavoli e sedie.
Una piccola porzione di una di esse vorrebbe attrezzarla con un banco, tritaghiaccio e frullatore per fare frullati e granite. Questa attività però non la gestirebbe direttamente il titolare ma una terza persona con propria partiva iva.
In pratica invece di essere due titolari che svolgono distinte attività all'interno di uno stesso locale, uno di essi la svolgerebbe su di una parte del suolo pubblico che l'altro ha in concessione.
E' fattibile questa cosa?? ....... :-\ :-\ :-\
Il titolare di un esercizio di somministrazione, ha in concessione due aree di suolo pubblico antistanti i due ingressi del locale arredate con ombrelloni tavoli e sedie.
Una piccola porzione di una di esse vorrebbe attrezzarla con un banco, tritaghiaccio e frullatore per fare frullati e granite. Questa attività però non la gestirebbe direttamente il titolare ma una terza persona con propria partiva iva.
In pratica invece di essere due titolari che svolgono distinte attività all'interno di uno stesso locale, uno di essi la svolgerebbe su di una parte del suolo pubblico che l'altro ha in concessione.
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A mio avviso NON è possibile se l'esercente non opera anche all'interno del locale.
Presupposto per ottenere la concessione di suolo pubblico è la titolarità di un esercizio in sede fissa.
Se manca la sede fissa si tratta dell'assegnazione di un posteggio su area pubblica! In ogni caso è vietata la sub-concessione e quindi l'interessato, dopo aver fatto scia per avvio di somministrazione nel locale dovrà chiedere il suolo pubblico per la parte dallo stesso occupata.
Un po' di passaggi burocratici NECESSARI però (anche la forma in questo caso è sostanza)
Somministrazione: locali separati da una via - occorrono due licenze distinte
TAR VENETO, SEZ. III – sentenza 25 giugno 2015 n. 725
....che dall'esame dei luoghi risulta inconfutabile che gli esercizi in parola sono unità immobiliari assolutamente indipendenti tra di loro, in quanto divise da una pubblica via, sicché non può parlarsi di ampliamento della superficie di somministrazione del locale ubicato al numero 10/A rispetto al numero 12, e dunque , anche per questa sola ragione, il provvedimento impugnato risulta immune dai dedotti vizi;
Sentenza completa su: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=27561.new#new
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