Data: 2011-05-16 07:57:44

trasferimento licenza N.C.C.

SALVE, COME LE ANTICIPAVO TELEFONICAMENTE, UN SOGGETTO TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE N.C.C., SOCIO DI UNA DETERMINATA SOCIETA' COOPERATIVA, INTENDE TRASFERIRE IL TITOLO AD ALTRO SOGGETTO ANCH'EGLI SOCIO DELLA STESSA COOPERATIVA GIA' TITOLARE DI ALTRE LICENZE N.C.C. RILASCIATE DA ALTRE CITTA'.
LA DOMANDA E', QUAL'E' LA CORRETTA PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO DI TALE LICENZA?
OCCORRE ATTO NOTARILE?
IL SUBENTRANTE, DOVRA' DICHIARARE DI AVERE I REQUISITI NECESSARI??
LA RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE.

riferimento id:1201

Data: 2011-05-16 12:55:02

Re: trasferimento licenza N.C.C.

Ciao,
Schematizziamo. A è titolare di licenza. A intende far svolgere l'attività a B.
Sia A che B sono soci di una cooperativa del settore che chiameremo X.

Secondo me i casi sono i seguenti:

CASO 1:
A cede direttamente a B la sua azienda.
In questo caso si ha trasferimento di azienda e quindi occorre l'atto notarile e la richiesta di volturazione al Comune.
B dovrà avere tutti i requisiti

CASO 2:
A conferisce la licenza a X (ai sensi della lr 21/1992). Quindi X si intesta la licenza (prima voltura).
Poi X conferisce la licenza a B (seconda voltura).
Ovviamente anche in questo caso B dovrà avere tutti i requisiti.

A mio avviso vi sono 3 sotto-casistiche:
2.1) il titolare conferisce la licenza/autorizzazione, cioè il mero titolo amministrativo senza che questo configuri trasferimento di azienda o di ramo di azienda. La legge 21/1992 infatti non fa alcun riferimento al trasferimento di azienda (2556 codice civile) ed anzi da come è formulato l'art. 7 sembra escludere tale soluzione "Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi".
a) Si parla di conferimento della licenza autorizzazione
b) anche per il rientro in possesso si parla di mero recesso, decadenza o esclusione e non di "RITRASFERIMENTO"
L'atto di conferimento in questo caso avrà la forma scritta ma non deve essere autenticato dal notaio.

CASO 2.2) Il socio decide di trasferire alla cooperativa la propria azienda. In questo caso si ha un conferimento della licenza+conferimento di azienda (con ciò che ne consegue in termini civilistici e fiscali).
In questa ipotesi ho 2 sotto-ipotesi:
CASO 2.2.a) Il cedente è un "piccolo imprenditore" ed in questo caso NON OCCORRE l'atto notarile nè l'autentica delle firme (art. 2556 codice civile)
CASO 2.2.b) Il cedente NON è un "piccolo imprenditore" ed in questo caso OCCORRE l'atto notarile o l'autentica delle firme (art. 2556 codice civile)

***********

riferimento id:1201

Data: 2017-12-13 06:58:54

Re:trasferimento licenza N.C.C.

[size=18pt]SUBINGRESSO e VARIAZIONI senza NOTAIO [/size]
*****************
[color=red][b]D.L. 16/10/2017, n. 148 - In vigore dal 6 dicembre 2017[/b][/color]
1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici».

https://buff.ly/2AgOiIp

riferimento id:1201
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it