Data: 2011-05-16 06:27:15

TABACCHERIA

Anche il subingresso di una tabaccheria/ricevitoria lotto/vendita genere monopolio va comunicato per mezzo SCIA?

E' ammessa anche la vendita di generi non alimentari (da segnalare eventualmente nella stessa SCIA?)

Grazie mille e buona giornata

Michela

riferimento id:1199

Data: 2011-05-16 08:01:46

Re: TABACCHERIA

Secondo me si.

riferimento id:1199

Data: 2011-05-16 12:15:39

Re: TABACCHERIA

Anche il subingresso di una tabaccheria/ricevitoria lotto/vendita genere monopolio va comunicato per mezzo SCIA?
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TABACCHI: Premesso che a mio avviso sono procedure di competenza SUAP e come tali sono assoggettate a SCIA tuttavia la prassi più diffusa fa sì che nessuno si rivolga al SUAP ma che ci si rivolga direttamente all'AAMS che procedere alla VOLTURA delle relative autorizzazioni
Per dettagli: http://www.aams.gov.it/?id=3004
Per il lotto: http://www.aams.gov.it/?id=2061
Ricevitoria: http://www.aams.gov.it/?id=2361
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E' ammessa anche la vendita di generi non alimentari (da segnalare eventualmente nella stessa SCIA?)[color=red]Questo senza dubbio e per farlo occorre fare SPECIFICA SCIA per vendita di generi alimentari (l'ax com1) a prescindere dalla procedura di voltura o scia per il tabacchi.

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CIRCOLARE 25 SETTEMBRE 2001, N. 4/63406
Nuove istruzioni sulla istituzione e sul trasferimento delle rivendite ordinarie e speciali, nonché sul rilascio e rinnovo dei patentini

L'intento di rendere sempre più funzionale l'assetto dei punti vendita dei generi di monopolio e la necessità di razionalizzare ulteriormente le procedure connesse ai relativi impianti rendono opportuno rivisitare l'intera materia, al fine di rendèrla più adeguata alle
modificate dinamiche del mercato.  In relazione a tanto si impartiscono le seguenti disposizioni che sostituiscono le precedenti emanate al riguardo.

TITOLO I -ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE
CRITERI GENERALI

Le rivendite di generi di monopolio possono essere istituite, su proposta di privati o d'iniziativa dell'Ispettorato Compartimentale, qualora nuovi sviluppi abitativi, e/o commerciali ovvero la particolare rilevanza assunta da taluni nodi stradali, rendano palesi carenze di servizio nella distribuzione dei generi di monopolio, nonché allorquando l'Ispettorato ravvisi esigenze di servizio.  Sia nel caso di proposta dei privati, sia nel caso di iniziativa dell'ufficio competente debbono essere soddisfatte le condizioni di seguito riportate. 

A) DISTANZA E RAPPORTO POPOLAZIONE - RIVENDITE. 
1 Nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, il locale da adibirsi per la nuova rivendita deve trovarsi ad una distanza non inferiore a metri 200 dalla tabaccheria più vicina; 
2 Nei comuni con popolazione da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, la distanza di cui al punto 1) non potrà essere inferiore a metri 250; 
3 Nei comuni con popolazione da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, la distanza di cui al punto 1) non potrà essere inferiore a metri 300; 
4 Nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti la distanza di cui al punto 1) non potrà essere inferiore ai metri 200. In tali comuni dovrà, inoltre, essere contestualmente rispettato il criterio del ragguaglio tra la popolazione residente e le rivendite, proporzionandone una per ogni 1.500 abitanti, o frazione non inferiore a 800 abitanti; 
5 Nelle località sparse composte da piccoli agglomerati abitativi non costituenti Comuni a se stanti, ma eventualmente frazioni di Comune caratterizzate da discontinuità dal centro abitato principale, quando siano poste ad almeno 1500 metri da quest'ultimo e distanti dalla rivendita più vicina. almeno 600 metri ed in presenza di una popolazione di non meno di 800,abitanti. La distanza deve essere calcolata seguendo il percorso pedonale più breve secondo le disposizioni di cui alla circolare del 23 maggio 1956, n° 04/47087. Per l'individuazione delle classi di Comuni va considerata la popolazione . risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento pubblicato dall'ISTAT. Per il computo degli abitanti delle frazioni o delle zone sparse si terrà conto della popolazione risultante da aggiornata certificazione comunale.

B) PRODUTTIVITÀ MINIMA
Oltre ai criteri delle distanze minime e dell'entità della popolazione, di cui alla precedente lettera A), nel valutare l'opportunità dell'istituzione di una nuova rivendita, occorre verificare il livello delle vendite dei congeneri viciniori, al fine di individuare l'incidenza di tale istituzione sulla produttività delle rivendite già in funzione, nonché se la potenziale produttività del nuovo esercizio sia tale da giustificarne l'impianto.  In ogni caso non si darà luogo all'istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma dei redditi realizzati a tabacchi dalle tre rivendite più vicine, non raggiunga i seguenti valori: 
• £ 20.000.000 per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; 
• £ 25.000.000 per i comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 30.000 abitanti. 
• £. 40.000.000 per i comuni con popolazione compresa fra 30.000 e 100.000 abitanti 
• £ 50.000.000 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 
I suddetti valori verranno sottoposti a verifica biennale.  Per procedere all'istituzione di una nuova rivendita devono essere soddisfatte le condizioni di cui ai punti A) e B), con la sola eccezione che si prescinde dai parametri suddetti per le nuove istituzioni quando la distanza minima dalla più vicina rivendita sia di almeno 600 metri.  La scrivente potrà, inoltre, stabilire particolari criteri di gradualità nella istituzione di nuove rivendite nelle Province in cui l'andamento del mercato legale sia stato influenzato da rilevanti fenomeni di vendite illegali di generi di monopolio. Al fine di consentire un riscontro circa la sussistenza del parametro di reddito, i competenti Ispettorati Compartimentali forniranno, a richiesta delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative, a livello nazionale, il dato complessivo relativo alla somma dei redditi delle tre rivendite più vicine al locale proposto per il nuovo impianto. 

C) ISTRUTTORIA RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI NUOVE RIVENDITE

1. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI NUOVE ISTITUZIONI

Le segnalazioni per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie devono pervenire all'Ispettorato Compartimentale competente entro il primo trimestre dell'anno. Le segnalazioni pervenute fuori del suddetto termine potranno essere archiviate.  L'Ispettorato procederà alla motivata archiviazione, eventualmente anche dopo sopralluogo e senza necessità di avviare la relativa istruttoria, quando sia evidente ed oggettiva l'assenza dei prescritti requisiti previsti nelle precedenti lettere A) e B), nonché quando si riscontri l'assenza di una chiara indicazione del locale proposto o della zona segnalata. Le istanze reiterate saranno ovviamente archiviate quando non si rilevi un . mutamento oggettivo e significativo nella situazione precedentemente esaminata.

2. ISTRUTTORIA

Le proposte pervenute nei termini che presentino condizioni obiettive meritevoli di considerazione, tenuti presenti i criteri generali di cui alle predette lettere A) e B), dovranno essere raggruppate per comune e per zona ed istruite contemporaneamente per ciascun comune e per ciascuna zona in modo da avere un costante monitoraggio delle esigenze di servizio.  Per tali segnalazioni verrà avviata l'istruttoria con richiesta di parere alla Guardia di Finanza e alle Associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale.  Si intende rappresentativa a livello nazionale l'Associazione di categoria organizzata per articolazioni compartimentali e provinciali che conti complessivamente un numero di associati non inferiore al 5% degli esercizi attivi sul territorio. nazionale. Sarà cura di questa Direzione Generale comunicare l'elenco delle Associazioni in possesso dei suindicati requisiti di rappresentatività.  I pareri predetti dovranno essere richiesti dagli Ispettorati, anche cumulativamente, a mezzo raccomandata AJR; dalla relativa data di ricevimento decorrerà il termine perentorio di giorni 60 per l'emissione del parere stesso.  Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori giorni 30 qualora i citati Organi consultivi ne facciano richiesta per motivate esigenze istruttorie.  Qualora i pareri suddetti non pervengano all'Ispettorato Compartimentale nei prescritti termini, lo stesso Ufficio procederà indipendentemente dalla loro acquisizione. Per ragioni organizzative nel computo del suddetto termine non deve essere ricompreso il periodo dal IO al 31 agosto.  Una volta pervenuti i pareri, gli Ispettori adotteranno le decisioni del caso con provvedimento motivato da mantenere agli atti dell 'ufficio per essere esibito, ne Il 'ipotesi di reiezione, solo a richiesta di parte, e/o delle Associazioni che hanno partecipato alla procedura.  Il procedimento dovrà essere ultimato nei termini di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 19 ottobre 1994 n. 678.  Nei casi in cui dalle risultanze istruttorie emerga che la zona proposta per l'impianto sia posta ad una distanza che non superi del 10% quella minima prescritta di cui al precedente punto A) od abbia una redditività presunta che si discosti di un valore inferiore al 10% di quella indicata nel predetto punto B), l'Ispettore convocherà, prima della definizione della trattazione, la Commissione di CUi appresso.

3. COMMISSIONE

Presso Ciascun Ispettorato Compartimentale è costituita una Commissione, con articolazione anche provinciale, presieduta dal Vice Direttore del Compartimento o da persona all'uopo delegata, e composta da un rappresentante designato dall' organizzazione di categoria che ha il maggiore numero di iscritti a livello Compartimentale e da un Ufficiale della Guardia di Finanza.  La Commissione ha funzione meramente consultiva. Resta, dunque, salva la facoltà dei Sigg.ri Ispettori di decidere in modo difforme rispetto agli indirizzi emersi in Commissione, con espresso obbligo, in tal caso, di specifica motivazione della propria diversa determinazione.

TITOLO II - ISTITUZIONE DI RIVENDITE SPECIALI

A) TIPOLOGIE
Le rivendite speciali, oltre ad essere istituite nelle ubicazioni di cui all'art.53 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, possono essere impiantate nei bar delle stazioni di servizio automobilistico con piazzale superiore a 1000 mq, se sussiste la distanza di almeno 500 metri dalla rivendita più vicina.
Tale distanza, da misurarsi dal centro della linea di mezzeria d'ingresso al relativo piazzale, è elevata a l Km quando la rivendita più vicina sia ubicata sulla stessa strada e nello stesso senso di marcia. 
Le rivendite speciali potranno altresì essere istituite anche all'interno delle sale "Bingo" quando sussista la distanza minima prescritta nel relativo Comune di ubicazione.  Valgono, anche per le rivendite speciali, i requisiti di distanza e produttività previsti per l'istituzione di rivendite ordinarie, ad eccezione delle seguenti tipologie:
1 caserme e case di pena; 
2 ospedali, case di cura ed assimilati; 
3 strutture pubbliche o private, ad accesso limitato (biglietto d'ingresso, tessera ed altro); 
4 porti, aeroporti, e stazioni ferroviarie, purché la rivendita sia ubicata all'interno della relativa struttura e non abbia accesso diretto ed autonomo dalla pubblica via.
L'istituzione di rivendite speciali presso ospedali o case di cura è subordinata alla richiesta o all'assenso della locale competente Autorità Sanitaria. L'istituzione di rivendite speciali in tipologie diverse da quelle sopra indicate, e nelle quali non si possa sopperire alle esigenze di servizio mediante patentino o rivendita ordinaria, dovrà essere esaminata dalla scrivente Direzione Generale, sentita l'apposita Commissione consultiva nazionale di cui al successivo titolo VI. 

B) TERMINI 
Le domande per l'istituzione di rivendite speciali potranno pervenire all'Ispettorato Compartimentale competente in qualsiasi periodo dell'anno. Per la relativa istruttoria si seguirà la procedura prevista al Titolo I, lettera C) punto 2) della presente circolare per l'istituzione delle rivendite ordinarie. 

C) ACCESSO ALLE RIVENDITE SPECIALI E INSEGNA
Le rivendite speciali devono essere ubicate all'interno delle strutture presso cui vengono istituite e non possono avere ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via. 
Le rivendite speciali non possono esporre l'insegna regolamentare o la scritta "tabacchi" all'esterno della struttura medesima, tranne che si tratti di stazioni di servizio su autostrade o di stazioni di servizio automobilistiche come sopra definite. 

D) RIVENDITE SPECIALI STAGIONALI 
Le rivendite speciali a carattere stagionale, indipendentemente dal periodo di apertura che potrà essere stabilito caso per caso, non potranno complessivamente funzionare per più di otto mesi all'anno.

TITOLO III - TRASFERIMENTO DELLE RIVENDITE ORDINARIE

A) TERMINI 
Le domande di trasferimento delle rivendite ordinarie, sia all'interno della propria area di influenza commerciale che al di fuori della medesima, possono essere presentate nel primo e nel terzo trimestre dell'anno.  Le domande pervenute fuori termine verranno esaminate nel trimestre successivo. Le istanze reiterate saranno ovviamente archiviate quando non si rilevi un mutamento significativo e oggettivo nella situazione precedentemente esaminata. Potranno essere inoltrate durante tutto l'anno, le domande relative a trasferimenti motivati da causa di forza maggiore (calamità naturali di rilevanza tale da non consentire l'esercizio dell'attività, crolli ed incendi tali da rendere inagibile il locale, sfratto esecutivo non per morosità, ancorché siano intervenute proroghe legislative o giudiziarie), o per eventualità comunque imprevedibili da valutare singolarmente. Nei casi di forza maggiore il Direttore dell'Ispettorato Compartimentale . competente può autorizzare, nelle more dell'istruttoria, il trasferimento provvisorio della rivendita per un periodo non superiore ad un anno. Tale trasferimento provvisorio non può essere in alcun caso prorogato, salvo il completamento dell'istruttoria per il trasferimento definitivo.

B) CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO
Il trasferimento delle rivendite ordinarie, sia all'interno della propria area territoriale di influenza commerciale, sia all'esterno della medesima, è consentito con le modalità ed alle condizioni di seguito riportate.

C) TIPOLOGIE DI TRASFERIMENTO
Il trasferimento delle rivendite può essere "fuori zona" o "in zona" a seconda del mutamento o meno dell'area di influenza commerciale della rivendita.  Il trasferimento è, pertanto, da intendersi fuori zona quando, anche se di entità limitata, comporti un netto spostamento dell'area territoriale di influenza commerciale della rivendita stessa, con forte incidenza o scavalcamento di quella di pertinenza di altri esercizi.

D) TRASFERIMENTO IN ZONA 
1 Il trasferimento delle rivendite all'interno della propria zona di influenza commerciale è subordinato al rispetto delle distanze previste per le nuove istituzioni. Se si tratta del trasferimento di una rivendita posta a distanza regolamentare dalle congeneri più vicine, lo spostamento non potrà essere comunque autorizzato qualora si infranga, anche nei confronti di un solo esercizio, la distanza minima regolamentare;
2 In caso di rivendite già ubicate a distanza inferiore alla minima consentita, saranno senz'altro autorizzati gli spostamenti che determinino l'aumento delle distanze preesistenti;
3 Per le rivendite ubicate nelle zone urbane centrali a distanza inferiore a quella prevista, è consentito il trasferimento nella stessa zona, ancorché comporti l'ulteriore avvicinamento ad altra rivendita, purché tale avvicinamento non sia superiore al 15% della preesistente distanza. Tale facoltà può essere esercitata una sola volta nell'arco di dieci anni, indipendentemente dai cambi di titolarità dell'esercizio.

E) TRASFERIMENTO FUORI ZONA 
1.  Il trasferimento delle rivendite fuori della propria zona di influenza commerciale è subordinato al rispetto dei parametri di distanza e di reddito previsti per le nuove istituzioni nonché della distanza superiore a metri 600 dal congenere più vicino quando sia già stato raggiunto, nei Comuni fino a
10.000 residenti, il rapporto limite di una rivendita ogni 1500 abitanti; 
1 Il trasferimento potrà essere accordato quando la richiesta promani da una rivendita che, per pregresse situazioni, sia posta a distanza inferiore a quella minima prevista qualora lo spostamento comporti l'allontanamento dalle congeneri più vicine; 
2 Qualora, invece, l'istanza provenga da un rivenditore posto a distanza regolamentare, ma non superiore ai metri 600 dal congenere più vicino, l'istanza stessa potrà essere accolta a condizione che la produttività conseguita dalla rivendita nell 'ultimo biennio risulti inferiore, per ciascuno dei due anni, ai relativi parametri previsti per le nuove istituzioni; 
3 Per le rivendite ubicate nelle località sparse di cui al Titolo l°, lettera A). punto 5 della presente circolare, poste a distanza superiore a metri 600 il trasferimento potrà essere accordato solo se la produttività della rivendita interessata, nell’ultimo biennio, risulti inferiore ai 2/3 dei corrispondenti parametri; 5. Salvo i casi di forza maggiore, il trasferimento fuori zona, non può essere accordato se non siano trascorsi almeno tre anni dall'istituzione della rivendita o dalla cessione di essa ai sensi dell'art. 31. della legge 22 dicembre 1957, n° 1293. 
4 Viceversa, al fine di evitare attività di tipo speculativo, è vietato il conferimento della rivendita ai sensi dell'art. 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, prima che siano trascorsi due anni dal provvedimento di autorizzazione al trasferimento fuori zona della rivendita stessa.

F) ISTRUTTORIA 
Tutte le istanze di trasferimento, in zona e fuori zona, dovranno essere sottoposte, anche per meglio chiarire quale delle due fattispècie si configuri, alla rituale istruttoria secondo le disposizioni di cui alla lettera A) e B) del Titolo I della presente circolare. Una volta acquisiti i prescritti pareri, i Sigg.ri Ispettori adotteranno immediatamente il conseguente provvedimento, dandone comunicazione alla scrivente ed agli Organi consultivi per conoscenza. In caso di più richieste di trasferimento relative alla stessa zona, ove la cronologia della presentazione e le motivazioni addotte non consentano di individuare in modo certo quale istanza accogliere, sarà preferita la rivendita che abbia realizzato nell'ultimo triennio la produttività media più bassa. I Sigg.ri Ispettori provvederanno a comunicare alle Associazioni dei rivenditori l'esito della procedura in tutti i casi in cui siano stati acquisiti i relativi pareri.  E' in facoltà dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello compartimentale richiedere la convocazione della Commissione consulti va di cui al titolo l° lettera B) quando trattasi di trasferimento provvisorio da trasformarsi in definitivo o quando sussistano elementi di incertezza circa la definibilità del trasferimento in zona o fuori zona. 

TITOLO IV - CENTRI COMMERCIALI

Nel corso degli ultimi anni il sistema distributivo della vendita al dettaglio di prodotti diversi ha visto affermarsi nuove strutture di vendita caratterizzate da grandi dimensioni, ovvero i centri commerciali.  Per centro commerciale deve intendersi quella struttura distributiva ubicata in uno o più edifici a ciò adibiti, che, per la particolare concentrazione di esercizi e servizi resi, risulti palesemente circoscritta rispetto al circostante
contesto edilizio _ abitativo e chiaramente differenziata nei confronti del tradizionale assetto commerciale che alterna, con varie soluzioni di continuità, abitazioni e negozi di varie specie. Pertanto si definirà centro commerciale l'immobile che, anche in presenza della unicità della proprietà dell'immobile stesso, sia suddiviso in numerosi locali i cui affittuari dispongono della più ampia autonomia nella conduzione dell'attività da svolgere.  Diversamente l'Ipermercato è caratterizzato dalla riferibilità ad un unico soggetto della gestione dell'attività di vendita al minuto, strutturata in più locali o reparti in relazione alle diverse tipologie merceologiche, sulla base di apposita autorizzazione delle competenti Amministrazioni locali in capo al predetto unico soggetto. In tali fattispecie sarà consentita l'assegnazione a trattativa privata come rivendita speciale. Resta inteso che quando trattasi di unica struttura priva di distinti locali l'impianto potrà avvenire soltanto in presenza di bar annesso alla struttura medesima. Nei Centri Commerciali si procederà all'istituzione di rivendite ordinarie secondo la normativa vigente precisando inoltre che l'insegna a "T" o la scritta "Tabacchi" potrà essere esposta solo sul locale a ciò dedicato.  Farà eccezione il computo della distanza minima dalla rivendita più vicina che verrà calcolata a partire dal punto di accesso al centro commerciale e non già dallo specifico locale proposto al suo interno.  Potranno essere accolte, in assenza di istanze di istituzione richieste di trasferimento presso Centri Commerciali.
- Ove pervengano più domande, sarà data priorità alla rivendita più vicina. Non sarà autorizzata la cessione della rivendita trasferitasi all'interno del Centro Commerciale prima di un triennio dal trasferimento medesimo.

TITOLO V -PATENTINI

A) TIPOLOGIE DI LOCALI 
I patentini, possono essere istituiti presso:
1.  alberghi;
2.  stabilimenti balneari;
3.  campi sportivi;
4.  discoteche;
5.  pubs;
6.  ristoranti e pizzerie;
7.  locali da ballo;
8.  cinema multisala con annesso punto di ristoro;
9.  bar di rilevante frequentazione dotati di adeguate strutture di intrattenimento;
10. nelle sale "Bingo", quando non resti possibile procedere all'impianto di rivendite speciali.
Al di fuori delle tipologie indicate; in presenza di eccezionali esigenze di servizio, il rilascio di patentini dovrà essere autorizzato dalla Direzione Generale" sentita la Commissione di cui al Titolo VI.  II patentino, in considerazione del carattere di complementari età del servizio svolto, non deve essere una duplicazione delle rivendite, bensì un'espansione della preesistente struttura di vendita giustificata dalla necessità del servizio al pubblico nei luoghi e nei tempi in cui tale servizio non possa essere svolto dalle tabaccherie. A tal proposito assumerà preminente rilievo l'orario prolungato dell' esercizio del richiedente rispetto alle rivendite circostanti, il giorno di riposo settimanale diverso rispetto a quello delle tabaccherie viciniori e l'eventuale presenza di distributori automatici nella tabaccheria più vicina. In quest'ultimo caso il patentino non potrà essere concesso.  L'estensione del servizio della preesistente struttura di vendita, che viene a realizzarsi con il rilascio del patentino - ferme restando le prescrizioni di cui alla presente circolare - dovrà in ogni caso essere correlata ad obiettive esigenze di servizio, tali da giustificare l'ampliamento del servizio di vendita al pubblico.  E' fatto divieto ai patentini di esporre sia all'interno che all'esterno, scritte o insegne che richiamino la vendita del tabacco.

B) ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DEI PATENTINI 
1 TERMINI Le istanze per il rilascio dei patentini devono essere inoltrate nel primo trimestre di ciascun anno. Le istanze prevenute nei termini saranno sottoposte alla rituale istruttoria con l'acquisizione dei pareri della Guardia di Finanza e delle organizzazioni rappresentative della categoria dei rivenditori come individuate al titolo 
2 ISTRUTTORIA Una volta acquisiti i prescritti pareri, ove venga avviato il prescritto procedimento per il rilascio ne sarà data comunicazione al rivenditore più vicino per la partecipazione al procedimento medesimo ai sensi dell' art. 7 della legge n. 241/90.  Successivamente, sulla base anche della eventuale documentazione trasmessa dal predetto rivenditore nei 30 giorni successivi alla comunicazione, i Sigg.ri Ispettori adotteranno il conseguente provvedimento, che verrà inviato per conoscenza anche agli Organi consultivi.  Le istanze reiterate senza elementi ulteriori saranno direttamente archiviate.

C) REVOCA DEL PATENTINO: 
Su istanza del tabaccaio di aggregazione, che potrà essere prodotta anche tramite un'Associazione. di categoria
o d'ufficio, nell'ambito dell'attività istituzionale, gli Ispettorati Compartimentali effettueranno, eventualmente anche con l'ausilio della Guardia di Finanza, dei controlli tesi a verificare eventuali irregolarità nella gestione del patentino, quali ad esempio: 
a) rifornimento presso rivendite diverse da quella di aggregazione; b) mancato utilizzo dei modelli U88 p AT; c) esposizione all'esterno del locale di insegna o cartello che pubblicizza la vendita di tabacchi;  d) mancato rispetto dell'obbligo di neutralità dell' offerta;  e) mancata voltura della concessione nel quadrimestre successivo al cambio di titolarità dell'esercizio presso il quale il patentino opera;  f) mancato ingiustificato prelievo per più di tre mesi o comunque prelievi in quantitativi tali da non giustificare il proseguimento dell'attività; 
Nei casi sopra esposti e in qualunque ulteriore caso di violazione delle norme relative alla vendita dei generi di monopolio, i Sigg.ri Ispettori provvederanno a irrogare, previa contestazione, le previste sanzioni sino alla revoca, nei casi più gravi, della licenza. 

D) VOLTURA DEL PATENTINO 
Qualora il titolare dell'esercizio presso il quale opera il patentino ceda a qualunque titolo la propria attività, il subentrante deve inoltrare richiesta di voltura del patentino medesimo entro il termine perentorio di 4 mesi dalla data di acquisizione dell' azienda.  Nelle more della procedura di voltura il subentrante potrà essere autorizzato a continuare la vendita fino alla relativa decisione.  La richiesta di voltura dovrà essere posta in istruttoria e saranno acquisiti i prescritti pareri.  E' in facoltà dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello compartimentale richiedere la convocazione della Commissione consultiva di cui al titolo l°, lettera B) quando trattasi di voltura di patentini ritenuti non più necessari nell'interesse del servizio per sopravvenute modifiche nell'assetto di vendita.  L'istruttoria in questo caso dovrà essere incentrata su valutazioni sostanziali relative all'utilità del punto vendita sulla base dei tabacchi venduti nei precedenti due esercizi finanziari; in tal caso alla richiesta di voltura dovrà essere allegata copia degli U88 PAT relativi al periodo sopraindicato, nonché autocertificazione sulla permanenza delle caratteristiche che hanno consentito il. rilascio iniziale del patentino.  Trascorso il termine di cui al primo capoverso del presente paragrafo, la domanda di voltura non potrà più essere inoltrata e l'interessato dovrà attendere il primo trimestre dell'anno successivo per l'inoltro della domanda di istituzione di un patentino. Fino al completamento della relativa istruttoria all'esercizio è fatto divieto assoluto di operare.

TITOLO VI-COMMISSIONE CONSULTIVA NAZIONALE

E' costituita una Commissione consulti va nazionale composta da sei membri così individuati: 
• Direttore Centrale per le Concessioni Amministrative o Vice Direttore Centrale. 
• Direttore della Divisione Controllo Depositi Fiscali e Circolazione Tabacchi Lavorati. 
• Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza designato dal Comando Generale. 
• Due rappresentanti dell'associazione di categoria dei rivenditori maggiormente rappresentativa.
• Un rappresentante dell'altra associazione di categoria dei rivenditori riconosciuta a carattere nazionale.
Alla predetta Commissione spettano, oltre a quanto previsto al Titolo II, punto A), compiti di osservatorio e di proposta per quanto attiene il settore delle rivendite, dei patentini e dei distributori automatici.
Fu caso di problematiche aventi carattere specificatamente territoriale la Commissione potrà avvalersi dell'apporto del Direttore del Compartimento interessato.

riferimento id:1199

Data: 2011-11-09 09:10:07

Re:TABACCHERIA

Ma quindi l'inizio dell'attività di vendita UNICAMENTE di generi di tabacchi in un pubblico esercizio non comporta la presentazione di SCIA al Comune ma solo una pratica tra esercente e Monopolio?

riferimento id:1199

Data: 2011-11-09 16:37:47

Re:TABACCHERIA


Ma quindi l'inizio dell'attività di vendita UNICAMENTE di generi di tabacchi in un pubblico esercizio non comporta la presentazione di SCIA al Comune ma solo una pratica tra esercente e Monopolio?
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Come ho detto secondo me la pratica di tabacchi passa dal SUAP (ma so che nella maggior parte dei Comuni l'interessato è indirizzato direttamente dall'AAMS). FOrmalmente è una pratica SUAP

riferimento id:1199

Data: 2013-04-20 07:38:46

Re:TABACCHERIA


Ma quindi l'inizio dell'attività di vendita UNICAMENTE di generi di tabacchi in un pubblico esercizio non comporta la presentazione di SCIA al Comune ma solo una pratica tra esercente e Monopolio?
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TABACCHI - NUOVE NORME su distribuzione e vendita dei prodotti da fumo DM 38/13
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=12420.new#new

riferimento id:1199

Data: 2015-04-09 08:34:06

Re:TABACCHERIA

se un tabaccaio volesse vendere prodotti di un produttore agricolo cosa dovrebbe fare?
grazie

riferimento id:1199

Data: 2015-04-09 19:52:34

Re:TABACCHERIA

Basta che presenti SCIA per il commercio al dettaglio al SUAP del comune competente (qua AAMS non c'entra). Il "tabacchi", in genere, è ancge un esercizio per il commercio al dettaglio, per questo occorre anche la SCIA commerciale. Se vende alimenti allora occorre anche la notifica sanitaria ex Reg. CE 852/2004 (un'altra SCIA di competenza comunale). Naturalemnet bisogna garantire le sufficienti condizioni igieniche

riferimento id:1199

Data: 2016-03-31 06:08:00

Re:TABACCHERIA

I requisiti per ottenere l'autorizzazione alla rivendita speciale in un bar interno ad un Centro sportivo.

[color=red][b]TAR Lazio, Roma, sez. II sent. 29 marzo 2016 n. 3850[/b][/color]

[img width=300 height=175]http://www.romagnashoppingvalley.it/assets/sezioni/logo%20tabacchi%20312x183.jpg[/img]

Il TAR, ricostruito il quadro normativo vigente in materia (1.- art. 22 della legge n. 1293 del 1957 – recante l’organizzazione dei servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio;  2.- art. 53 del D.P.R. n. 1074 del 1958, recante il regolamento di esecuzione della L. n. 1293; 3.- D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013, recante il regolamento della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo di cui al D.L. n. 98 del 2011 n. 98, convertito nella L. n. 211 del 2011), con sentenza n. 3850 del 29 marzo 2016 (della II Sezione) ha rigettato il ricorso.

http://buff.ly/1PGXBAs

riferimento id:1199
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