Data: 2013-04-08 17:21:51

A seguito della SCIA va adottato un atto di conclusione dell'istruttoria svolta

A seguito della SCIA va adottato un atto di conclusione dell'istruttoria svolta
T.A.R. Lazio Roma, Sezione I Ter, 15 marzo 2013 sent.  2702

FATTO E DIRITTO

Con ricorso r.g.n. 2737/2012 i ricorrenti (Sig. Infantini e altri) hanno proposto azione di annullamento, di condanna al risarcimento del danno (ex art. 30 ed ex art. 112 comma 3 c.p.a.), nonché di ottemperanza della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 1873/2012, confermata con decisione del Consiglio di Stato n. 1437/2011. A seguito di ordinanza di rigetto della domanda cautelare n. 1878/2012, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3841/2012 ha disposto lo svolgimento di alcune indagini a carico del Comune di Roma e, conseguentemente, i ricorrenti hanno notificato in data 09/10/2012 all’Amministrazione comunale una diffida ad adempiere ed hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma.
Successivamente, essendo intervenuti nuovi provvedimenti ed essendo stati espletati alcuni accertamenti da parte del predetto Comune, i ricorrenti hanno proposto un nuovo ricorso r.g.n. 9282/2012 chiedendo l'annullamento dei provvedimenti intervenuti ed insistendo per l'ottemperanza delle sentenze indicate.
Infine, con ricorso r.g.n. 10683/2012 i ricorrenti hanno presentato un terzo ricorso chiedendo l'ottemperanza ex art. 112 c.p.a. delle sentenze del TAR del Lazio n. 1873/2010 e del Consiglio di Stato n. 1437/2011, nonché l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere ex art. 31 c.p.a. in combinato disposto con l'art. 19 comma 6 ter della L.n. 241/1990.
Per quanto concerne tale ultimo giudizio (r.g.n. 10683/2012), in via preliminare, va osservato che i ricorrenti – nell’atto introduttivo - hanno chiesto anche l'ottemperanza ex art. 112 c.p.a. delle sentenze del TAR del Lazio n. 1873/2010 e del Consiglio di Stato n. 1437/2011, mentre nelle richieste conclusive hanno chiesto soltanto l’accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere ex art. 31 c.p.a. in combinato disposto con l'art. 19 comma 6 ter della L.n. 241/1990.
Pertanto - pur a voler prescindere dalla diversità dei riti che dovrebbero seguire le due domande (ex art. 112 c.p.a. di ottemperanza, ed ex art. 31 c.p.a. avverso il silenzio) proposte, invece, congiuntamente dalla parte ricorrente -, considerato che nel presente giudizio i ricorrenti hanno avanzato specifica richiesta finale volta al solo accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere ex art. 31 c.p.a. (in combinato disposto con l'art. 19 comma 6 ter della L.n. 241/1990), il Collegio ritiene di dover pronunciarsi solo in relazione a tale domanda.
Al riguardo - all’esito dell’esame delle censure di parte ricorrente, delle controdeduzioni dell’Amministrazione comunale e dell’esame degli atti prodotti in giudizio -, va ripercorsa la vicenda sfociata nel presente contenzioso.
Con autorizzazione n. QA/9032 del 09.06.2008, rilasciata dal Dipartimento Turismo - Sportello Unico per le Attività Ricettive, l'immobile sito in Via Filippo Turati n. 48, scala A, piano 1, interno 2, veniva abilitato all'esercizio dell'attività di affittacamere denominato "Dem Guest House". La licenza di esercizio, rilasciata a Emanuel Tesciuba in qualità di amministratore della "Olam Resort s.r.l.", abilitava ad una capacita ricettiva di n. 5 camere per complessivi n. 9 posti letto.
Ritenendo detta attività pregiudizievole e dannosa per la sicurezza dell'edificio e la tranquillità delle persone ivi residenti, il Condominio dello stabile di Via Filippo Turati n. 48 impugnava il titolo autorizzativo innanzi al TAR Lazio con ricorso r.g.n. 9293/2008.
In data 12.05.2009 il TAR adito, dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio per verificare la conformità dell'esercizio alle "previsioni di sicurezza antincendio", in accoglimento della domanda cautelare proposta dal Condominio ricorrente, emetteva ordinanza di sospensione della licenza di affittacamere, cui faceva seguito, in data 10 febbraio 2010, la pubblicazione della sentenza definitiva di accoglimento del ricorso (sent. n. 1873/2010).
La citata sentenza veniva appellata dal Comune di Roma, con ricorso del 30.04.2010, e veniva parzialmente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1437/2011.
A seguito di ciò, con Determinazione Dirigenziale n. 260 del 13.06.2011, veniva annullato il titolo di abilitazione all'esercizio di affittacamere rilasciato a Emanuel Tesciuba.
Successivamente, la Olam Resort s.r.l. comunicava all'Amministrazione Capitolina l'avvio di lavori di manutenzione straordinaria all'interno dell'immobile di Via F. Turati 48, scala A, Piano 1, int.2, ovvero da svolgere all'interno dell'unità immobiliare ove, in precedenza, era stata esercitata l'attività di affittacamere sotto la ditta "Dem Guest House".
Ultimata l'esecuzione delle opere volte a migliorare la divisione interna dell'immobile (asseritamente funzionali alla soluzione delle problematiche rilevate dal TAR con sentenza n.1873/2010 e dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1437/2011), Emanuel Tesduba, nella qualità di amministratore della Olam Resort s.r.l. - in linea con il nuovo testo dell’art. 19 della legge n. 241/1990 -, presentava una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I,A.) di affittacamere, da esercitare sotto la ditta "Turati Guest House" nel medesimo appartamento ove già in precedenza era esercitata analoga attività da parte della ditta "Dem Guest House".
Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (r.g.n. n. 2737/2012), Infantini Alessandro ed altri impugnavano la nota emessa dalla Regione Lazio - Azienda di promozione turistica della Provincia di Roma prot. 1000/2461.1E2 del 26.07.2011, avente ad oggetto l'attribuzione di classificazione all'esercizio di affittacamere "Turati Guest house"; la Determinazione Dirigenziale n. 936 del 26.07.2011; il parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma del 09.05.2011 e la nota di riscontro alla richiesta di chiarimenti rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma datata 21.08.2011, chiedendone, previa sospensione dell'efficacia, l'annullamento. In particolare, i ricorrenti lamentavano che la nuova attività di affittacamere esercitata da Olam Resort s.r.l. presso il Condominio di Via Filippo Turati n. 48, int. A, sotto la ditta Turati Guest house, oltre a compromettere la sicurezza e l'incolumità dei condomini ed, in generale, di quanti si trovassero a soggiornare presso la relativa struttura, determinasse una diminuzione del valore delle singole porzioni immobiliari in esso comprese.
Nel frattempo, avuto riguardo a quanto stabilito dall'art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., i ricorrenti in data 15.6.2012 chiedevano al Dipartimento Turismo il compimento di "... tutte le verifiche volte ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di affittacamere da parte della soc. Olam Resort s.r.l. in Roma, Via Filippo Turati n.48 ovvero l’assenza di pericolo per la salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica, il rispetto delle prescrizioni giurisdizionali ..." , nonché l'esercizio da parte dell’Amministrazione comunale dei poteri di autotutela in caso di mancato riscontro dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività de qua.
Il competente Dipartimento Turismo, nell'esercizio del proprio potere di controllo, con nota del 27.7.2012, disponeva un sopralluogo in loco, in ordine al quale convocava e chiedeva la partecipazione di tutti gli Uffici deputati per legge a svolgere le necessarie verifiche.
Anche i primi esiti dei sopralluoghi effettuati a seguito della nota del 27.7.2012 sono stati impugnati (con ricorso r.g.n. 9282/2012), in particolare, chiedendo l'annullamento della nota prot. 76244 del 24.9.2012 di Roma Capitale - Municipio I — U.O.T; della nota prot. 44380 del 2.8.2012 dei Vigili del Fuoco di Roma; e degli atti presupposti, successivi e connessi, tra cui la nota emessa dalla Regione Lazio — Azienda di promozione turistica della Provincia di Roma prot. 1000/2461.1E2 del 26.07.2011, avente ad oggetto l'attribuzione di classificazione all'esercizio di affittacamere Turati Guest house; la Determinazione Dirigenziale n. 936 del 26.07.2011; il parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma del 09.05.2011; la nota di riscontro alla richiesta di chiarimenti rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma datata 21.08.2011.
Nelle more, a seguito di successive richieste da parte del Dipartimento Turismo di Roma Capitale, i VV.FF. effettuavano, in data 9/11/2012, un sopralluogo presso l’esercizio di affittacamere oggetto di causa, nel corso del quale non emergevano novità di rilievo. Nella comunicazione del Comando Provinciale dei VV.FF. del 12.11.2012 si legge che "... Nel corso del sopralluogo non si sono rilevate particolari difformità a carico dei disimpegni utilizzati per l'esodo delle persone, come prescritto dal Titolo III del D.M, 9/04/1994".
In data 7/12/2012, i ricorrenti hanno notificato il ricorso (r.g.n. 10632/2012) introduttivo del presente giudizio – nel corso del quale si è costituita Olam Resort S.r.l. per sostenere le proprie ragioni -, riproponendo rilievi ed osservazioni già oggetto dei due precedenti contenziosi, in particolare, in ordine all’asserito mancato intervento di controllo e verifica da parte di Roma Capitale in ordine alla SCIA presentata da Emanuel Tesciuba nella qualità di amministratore della Olam Resort s.r.l., per l'esercizio dell'attività di affittacamere sotto l'insegna Turati Guest House, oltre a indicare (come detto, solo nell’epigrafe del ricorso) l’esigenza di dare esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 1873/2010, come confermata con sentenza del Consiglio di Stato n. 1437/2011.
Ciò posto, il Collegio rileva che – fermo restando quanto rilevato in ordine all’oggetto del presente giudizio -, alle due sentenze indicate ha fatto seguito la Determinazione Dirigenziale n. 260 del 13.06.2011, di annullamento del titolo di abilitazione all'esercizio di affittacamere rilasciato alla Olam Resort s.r.l..
Al riguardo, risulta smentito quanto affermato dalle parti ricorrenti circa il fatto che Roma Capitale avrebbe consentito alla Olam Resort s.r.l. di esercitare la nuova attività ricettiva senza compiere alcuna attività istruttoria.
Come correttamente rilevato dall’Amministrazione resistente, infatti, il TAR Lazio ed il Consiglio di Stato hanno accertato alcuni vizi inerenti al rilascio di una autorizzazione annullata.
Successivamente, l'immobile ha costituito oggetto di modifiche edilizie e la normativa di riferimento è mutata, essendo stato introdotto l’istituto della SCIA.
Sotto il primo profilo, l'unità immobiliare ove era esercitata l'attività di affittacamere Turati Guest House è stata interessata da lavori di ristrutturazione, asseritamente finalizzati, attraverso migliorie apportate alla compartimentazione interna della struttura, all'adeguamento dei locali alla normativa in materia antincendio e sicurezza (demolizione di brevi tratti di muratura in mattoni forati per la realizzazione di un altro vano dell'angolo cottura e del soggiorno pranzo; rifacimento e/o bonifica delle pavimentazioni e dei relativi sottofondi per la porzione di appartamento oggetto di intervento; sostituzione delle porte interne delle camere e dei servizi igienici; adeguamento alle vigenti normative degli impianti elettrico, idraulico e di condizionamento: cfr. relazione peritale a firma del Geom. Claudio Luchetti, il quale, nel certificato di fine lavori, richiama la comunicazione di inizio attività, ai sensi del D.P.R. n.380/2001, "per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, anche in ottemperanza al parere del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma del 9.5.2011... consistenti in migliorie nella compartimentazione interna nell'unita immobiliare".).
In tale contesto, i Vigili del Fuoco hanno eseguito un sopralluogo in data 9.11.2012 all’esito del quale hanno rappresentato al Dipartimento Turismo di Roma Capitale che "Nel corso del sopralluogo non si sono rilevate particolari difformità a carico dei disimpegni utilizzati per l'esodo delle persone, come prescritto dal Titolo III del D.M. 9 / 41 94.".
Tuttavia, avuto riguardo all’introduzione dell’istituto della SCIA, come disciplinata dall’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, i ricorrenti hanno lamentato il mancato riscontro da parte del Comune di Roma alle sollecitazione datate 15.6.2012, avanzate ex art. 19, co. 6-ter l.n. 241/90, in relazione alla nuova SCIA della Turati Guest House, al fine di verificare l’effettiva l’assenza di pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.
Al riguardo, preliminarmente, il Collegio osserva che la parte ricorrente ha affermato la falsità di alcuni documenti utilizzati a corredo della SCIA, ma non risulta aver agito nella competente sede per accertarne, effettivamente, la falsità (cosa che, come è noto, al giudice amministrativo non è consentito: cfr. art. 77 c.p.a.).
Ciò posto, va considerato che la tutela giurisdizionale del terzo a fronte della presentazione di una S.C.I.A. ritenuta contra legem, è prevista dall'art. 19, comma 6-ter, l.n. 241/1990, il quale stabilisce che «La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno seguito questa strada e, con nota del 15.6.2012, hanno chiesto all’Amministrazione, ex art. 19, co. 6-ter l.n. 241/90, di verificare, in relazione alla nuova SCIA della Turati Guest House, l’effettiva l’assenza di pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.
A tali sollecitazioni non è seguita l’inerzia dell’Amministrazione comunale, posto che sono state eseguite verifiche ed accertamenti disposti dal Dipartimento Turismo - Sportello Unico per le attività Ricettive in ordine alla SCIA presentata dalla Società indicata.
Sul punto, va considerato che il Dipartimento Turismo risulta essersi attivato per eseguire le verifiche del caso, convocando per il giorno 02.08.2012 un sopralluogo presso la struttura in questione.
Ai fini dell’espletamento di tale incombente istruttorio, sono stati coinvolti tutti gli organi ispettivi competenti: il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, la Azienda U.S.L. RM/A S.I.S.P. - U.O.S. Igiene Ambientale e S.I.A.N. - U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; la Polizia di Roma Capitale U.O. I Gruppo, l'Ufficio Coordinamento Politiche della Sicurezza — Patto Roma Sicura ed il Municipio I - Unita Organizzativa Tecnica.
A seguito del sopralluogo, l'Azienda U.S.L. Roma A — Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota prot. n. 68195 del 13/8/2012, ha comunicato l'adozione, a carico del titolare dell'affittacamere denominato "Turati Guest House", del provvedimento dell'8/8/2012 di sospensione immediata del servizio di prima colazione, avendo verificato (in occasione del sopralluogo del 2/8/2012) l’assenza dei necessari requisiti strutturali.
Tale comunicazione dell'Autorità Sanitaria è stata seguita dalla nota della Polizia Locale Roma Capitale — U.O. I Gruppo — Sezione Polizia Amministrativa — Ufficio Pubblici Esercizi prot. n. 111533 del 31/8/2012, assunta con prot. n. QA/7420 del 7/9/2012, da cui emerge che gli agenti hanno eseguito (sempre a seguito del sopralluogo del 2/8/2012) verifiche sull'esercizio di affittacamere in questione accertando, in ogni occasione, che non veniva più svolto l'abusivo servizio di prima colazione oggetto del provvedimento di sospensione dell'8/8/2012 emesso dall'Azienda U.S.L. Roma A.
Nel corso del medesimo sopralluogo del 2/8/2012, la Polizia Roma Capitale — U.O. I Gruppo ha accertato un ampliamento abusivo di n. 3 posti letto, rispetto alla capienza di n. 5 camere e n. 9 posti letto consentita alla struttura ricettiva in argomento con la S.C.I.A. prot. n. QA/8304 del 26/8/2011. A seguito del conseguente rapporto amministrativo prot. n. 122989 del 21/9/2012, la Società è stata diffidata con nota prot. n. QA/8442 dell'11/10/2012 con cui il Dipartimento Turismo ha intimato all'Amministratore Unico di Olam Resort S.r.l. di ripristinare, entro il termine di 96 ore dalla notifica del medesimo atto, la capacità ricettiva dell'affittacamere denominato Turati Guest House entro i limiti consentiti, pena l'adozione del più severo provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.
Anche sotto questo profilo, a seguito di successivi sopralluoghi eseguiti dopo la notifica della diffida citata, è stata verificata l'ottemperanza del titolare della struttura ricettiva, come emerge dalle relazioni dell'Ufficio Coordinamento Politiche della Sicurezza — Patto Roma Sicura (nota prot. n. ER/3912 del 24/10/2012) e della Polizia Roma Capitale — U.O. I Gruppo (nota prot. n. 153468 del 15/11/2012).
A ciò sono seguiti ulteriori sopralluoghi (cfr. nota prot. n. QA/474 del 16/1/2013, inviata ai ricorrenti).
Con specifico riferimento alla sicurezza dei locali, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma (non intervenuto al sopralluogo del 2/8/2012), su specifica richiesta del Dipartimento Turismo di Roma Capitale, ha eseguito una verifica presso la struttura in argomento in data 9/11/2012, a seguito della quale ha affermato, con nota prot. n. 64552 del 12/11/2012, che l'affittacamere denominato "Turati Guest House" non presenta "(...) particolari difformità a carico dei disimpegni utilizzati per l'esodo delle persone, come prescritto dal Titolo III del D.M. del 914/1994" … le condizioni di esercizio e di sicurezza, in particolare quelle previste dal Titolo III del D.M. del 91411994, dovranno essere garantite dal titolare dell'attività a cui è demandata la piena responsabilità di tale ottemperanza.".
In data 1.2.2013, però, lo stesso Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Roma ha chiesto a Olam Resort Srl di produrre una dichiarazione di conformità degli impianti a quanto richiesto al punto 22 del DM 7.4.1994, con le procedure di cui al DM n. 37/2008, e la certificazione di un professionista abilitato attestante la resistenza al fuoco delle strutture orizzontali e verticali (non inferiore a R/REI 30) redatta su modello PIN 2.2-2012 CERT.REI.
Alla luce dei dati di fatto e delle circostanze indicate, il Collegio ritiene che il competente Ufficio procedente (Dipartimento Turismo di Roma Capitale - Sportello Unico per le attività Ricettive), a fronte della citate sollecitazioni proposte in data 15.6.2012 dagli interessati (ex art. 19, co. 6-ter, l.n. 241/90) debba assumere una determinazione conclusiva in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di affittacamere da parte di Olam Resort s.r.l. in Roma, Via Filippo Turati n.48, in relazione all’assenza di pericolo per la salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica.
Come detto, infatti, l'art. 19, comma 6-ter, l.n. 241/1990, stabilisce che «La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
L’art. 31 c.p.a. prevede, tra l’altro, che “Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere”.
Dal combinato disposto delle norme indicate, a parere del Collegio, emerge l’obbligo dell’Amministrazione procedente di formalizzare in un apposito provvedimento l’esito delle attività istruttorie espletate, al fine di evitare equivoci circa le concrete conclusioni ed il senso da attribuire all’istruttoria compiuta.
Nella fattispecie, peraltro, all’esito di attività compiute nell’arco di circa otto mesi (posto che le sollecitazioni dei ricorrenti sono datate 15.6.2012), dei sopralluoghi espletati e del coinvolgimento di diversi Uffici dell’Amministrazione comunale, la situazione non risulta ancora definita se è vero che, come detto, in data 1.2.2013 il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Roma (malgrado la verifica eseguita il 9.11.2012) ha ritenuto necessario eseguire un approfondimento chiedendo a Olam Resort Srl di produrre una dichiarazione di conformità degli impianti a quanto richiesto al punto 22 del DM 7.4.1994, con le procedure di cui al DM n. 37/2008, e la certificazione di un professionista abilitato attestante la resistenza al fuoco delle strutture orizzontali e verticali (non inferiore a R/REI 30) redatta su modello PIN 2.2-2012 CERT.REI.
Ciò dimostra che è necessario che l’Ufficio procedente, da individuare nel Dipartimento Turismo di Roma Capitale - Sportello Unico per le attività Ricettive, formalizzi gli esiti delle verifiche compiute ex art. 19, comma 6-ter, l.n. 241/1990, dando atto della sussistenza o meno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di affittacamere da parte di Olam Resort s.r.l. in Roma, Via Filippo Turati n.48, in relazione all’assenza di pericolo per la salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica, se del caso, assumendo gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Ciò posto, va, infine, respinta la richiesta di integrazione della relazione peritale a firma dell’Ing. D’Angio (prodotta in giudizio dai ricorrenti), finalizzata a verificare se siano intervenute modifiche all’interno dell’immobile in questione idonee ad arginare i rischi connessi all’esodo degli occupanti.
Sul punto, a prescindere dal fatto che la citata relazione peritale è stata depositata nell’ambito del procedimento definito con sentenza del Consiglio di Stato n.1437/2011, il Collegio ritiene che – in assenza di elementi di valutazione di segno contrario – sia da considerare sufficiente affermare l’obbligo del Dipartimento Turismo di Roma Capitale - Sportello Unico per le attività Ricettive, di formalizzare gli esiti delle verifiche compiute ex art. 19, comma 6-ter, l.n. 241/1990, poiché sarà in questa sede che l’Amministrazione provvederà a compiere le attività di competenza ritenute necessarie prima di pronunciarsi.
Il ricorso è, quindi, fondato in quanto – tenuto conto delle considerazioni che precedono - sussiste l’obbligo di assumere un provvedimento finale all’esito delle verifiche compiute ex art. 19, comma 6-ter, l.n. 241/1990.
Deve perciò ordinarsi all’Amministrazione comunale - Dipartimento Turismo di Roma Capitale - Sportello Unico per le attività Ricettive, di emanare il provvedimento conclusivo delle verifiche compiute ex art. 19, comma 6-ter, l.n. 241/1990,, entro un termine non superiore a trenta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, dichiara sussistente l’obbligo dell’Amministrazione comunale - Dipartimento Turismo di Roma Capitale - Sportello Unico per le attività Ricettive, di provvedere nei sensi indicati in motivazione, e ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
Antonella Mangia, Consigliere

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