Data: 2011-05-15 07:07:20

Toscana - MOZIONE per una disciplina delle AAPP in modifica del Dlgs 59/2010

MOZIONE n. 189 del 13/04/2011
Per un intervento legislativo di riforma del decreto legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Considerato che:
- l’entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno), di recepimento
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel
mercato interno (cosiddetta Bolkestein), ha creato forti
timori per il mantenimento in futuro dei diritti acquisiti
da parte dei commercianti su area pubblica;
- l’articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010 sancisce
la determinazione di nuovi criteri e modalità per la
selezione tra diversi candidati aspiranti ad ottenere
l’autorizzazione/concessione di posteggio su aree
pubbliche, prevedendo in particolare che: “Con intesa
in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche
in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente
decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate
sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio
e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche e le disposizioni
transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche
alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni
transitorie.”;
- il Parlamento aveva considerato a fondo la
questione, anche in relazione al parere sullo schema di
decreto legislativo recante attuzione della dir. 123/2006/
CE; approvato in data 11 marzo 2010, dalle Commissioni
riunite II e X della Camera dei Deputati, nel quale si afferma
testualmente: “segnalata l’esigenza, emersa nel corso
delle audizioni svolte, di evitare interpretazioni estensive
della nozione di “risorse naturali” contenuta nell’articolo
16 dello schema di decreto legislativo, sia per ragioni
di coerenza con la normativa comunitaria (articolo 12 e
considerando n. 62 della direttiva) sia per non penalizzare
- in particolare attraverso l’equiparazione, operata da
alcune regioni, dei posteggi in aree di mercato alle risorse
naturali - il settore del commercio ambulante e su aree
pubbliche, caratterizzato dalla presenza di oltre 160.000
microimprese, quasi tutte a conduzione familiare;”
e ancora “..considerate le ripercussioni negative che
potrebbero derivare per tali imprese dall’apertura del
settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche anche
alle società di capitali, prevista dall’articolo 69” (rectius:
70) e successivamente, fra le osservazioni espresse
contestualmente al parere favorevole “b) all’articolo 16,
al fine di evitare interpretazioni estensive della nozione
di “risorse naturali”, si valuti l’opportunità di escludere
espressamente l’equiparazione dei posteggi in aree di
mercato alle risorse naturali” (cfr. Bollettino delle Giunte
e Commissioni dell’11 marzo 2010, pagg. 16-17);
- per quanto riguarda l’individuazione, da parte
della conferenza unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città
ed autonomie locali, dei criteri relativi al rilascio ed
al rinnovo delle concessioni, si ritiene impensabile
l’adozione di norme diverse dalle attuali, poiché queste
sarebbero intanto lesive dei diritti acquisiti e, in ogni
caso, mancherebbero del carattere dell’oggettività,
contribuendo alla sostanziale precarizzazione del settore;
infatti se le regioni non adottassero criteri di rinnovo legati
alla valorizzazione dei posteggi occupati, all’opportunità
di premiare le anzianità maturate, alla valutazione degli
investimenti effettuati nel corso degli anni dagli operatori
ed in generale alla valorizzazione dei siti legati alle aree
mercatali, non altrimenti appare interpretabile la norma
espressa nell’articolo 70 del d.lgs. 59/2010, che prevede
l’approvazione di norme: “..anche in deroga al disposto
di cui all’articolo 16 del presente decreto,..”.
Ritenuto che:
- si è, di fatto, in presenza di un indirizzo complessivamente orientato al mantenimento dell’attuale sistema
di rinnovo delle concessioni, comprovato dal fatto che, ad
esempio, il legislatore, in attesa della revisione del quadro
normativo in materia, ha disposto un apposito regime di
deroga al principio della non automatica rinnovabilità
delle concessioni, come nel caso delle concessioni di
posteggio su aree pubbliche, proprio a causa della non
corrispondenza del suolo, su cui insistono queste ultime,
con le “risorse naturali”, menzionate dall’articolo 12 della
dir. 123/2006/CE e dall’articolo 16 del d.lgs. 59/2010;
Ricordato che:
- la programmazione del commercio su aree pubbliche
risponde a criteri oggettivi di tutela e sostenibilità dell’ambiente e peraltro la programmazione avviene in termini di
aree, essendo il posteggio una porzione dell’area che si
destina all’esercizio del commercio;
- salvo le esigenze pubbliche, non vi sono ostacoli
normativi che impediscano agli enti locali di modificare,
in diminuzione o in aumento, le dotazioni iniziali dei
mercati, i cui posteggi vengono sempre assegnati per
bando e quindi con una procedura selettiva iniziale i cui
criteri sono determinati dalle regioni;
- la legislazione vigente non prevede per il commercio su aree pubbliche limitazioni numeriche delle
autorizzazioni teoricamente disponibili in relazione alla
scarsità di risorse naturali;
Ricordato altresì che:
- in relazione alla definizione di risorse naturali, così
come prese in considerazione dalla legislazione comunitaria, (si veda in proposito quanto riportato nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM/2003/0572 “Verso una stra tegia per
l’uso sostenibile delle risorse naturali”), va eviden ziato
come l’unica risorsa in ipotesi attinente il commercio
su aree pubbliche - escluse necessariamente le ma terie
prime come i minerali, i comparti ambientali quali aria,
acqua e suolo, le risorse di flusso come l’energia eolica,
geotermica, mareomotrice e solare - sia lo spazio;
- pur individuando nell’uso dello spazio l’ipotetica
risorsa naturale alla quale richiamarsi per l’applicazione
dell’articolo 12 della dir. 123/2006/CE, va subito detto
che il richiamato d.lgs. 59/2010, così come qualsiasi altra
norma attualmente vigente nel settore, non assoggetta a
limitazioni numeriche il rilascio delle autorizzazioni per
motivazioni di scarsità dello spazio fisico, ma soltanto
per le finalità di tutela e salvaguardia, non altrimenti
perseguibili, della sostenibilità ambientale e sociale, della viabilità e della tutela delle zone di pregio;
- il settore in questione impegna attualmente circa
500 mila addetti nel nostro Paese;
IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
a porre, in tutte le sedi istituzionali a ciò deputate, la
sollecitazione ad un intervento normativo del Governo
e del Parlamento affinché si interpreti la nozione di
“risorse naturali” come non concernente il suolo pubblico
concesso per l’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche e, quindi, si abroghi il comma 5 dell’articolo 70
del d.lgs. 59/2010, ripristinando la situazione “quo ante”,
come disciplinata dalla legge regionale 7 febbraio 2005,
n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia
di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
a porre, in sede di conferenza unificata, sede congiunta
della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza StatoCittà ed autonomie locali, l’esigenza che si arrivi quanto
prima a determinare norme che mantengano nella sostanza
l’assetto attuale, alla luce di quanto disposto dall’articolo
70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, proponendo, in considerazione delle richieste avanzate dalle associazioni
di categoria, che la determinazione dei criteri di priorità
per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni dei posteggi
all’interno o all’esterno dei mercati o nelle fiere, sia legata
al riconoscimento dell’anzianità ed alla valorizzazione
dell’esperienza lavorativa maturata nel settore.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bol lettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti
I Segretari
Daniela Lastri
Gian Luca Lazzeri
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