Data: 2013-04-08 14:33:45

vendita alcolici

Articolo 6, comma 2 bis DL n° 117/2007 "I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato ..... devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6 .....".
Nel caso in cui in un esercizio di vicinato venga effettuata la somministrazione non assistita, quindi il cliente non compra e porta via (asporto) ma compra e consuma sul posto, è tenuto comunque all'osservanza di quanto sopra?
:o ??? ::) :-[ :-\

riferimento id:11916

Data: 2013-04-09 06:49:50

Re:vendita alcolici

Ciao, ti incollo la norma che citi e parte delle legge 125/2001. Metti insieme le disposizioni.

DL 117/2007 come convertito dalla legge 160/2007, art. 6, comma 2 e 2-bis

2.  I  titolari  e  i gestori degli esercizi muniti della licenza
prevista  dai  commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico
delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931,  n.  773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi
ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di
intrattenimento  e  svago,  musicali  o  danzanti,  nonche'  chiunque
somministra  bevande  alcoliche  o  superalcoliche  in  spazi  o aree
pubblici  ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da
associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di
bevande  alcoliche  e  superalcoliche  alle  ore  3  e  non  possono
riprenderla  nelle  tre  ore  successive,  salvo che sia diversamente
disposto  dal  questore  in considerazione di particolari esigenze di
sicurezza.
  2-bis.  I  titolari  e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui
agli  articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31
marzo  1998,  n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere
la  vendita  per  asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle
ore  24  alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore
in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
  2-ter.  I  divieti  di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla
vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
effettuate  nella  notte  tra  il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella
notte tra il 15 e il 16 agosto.
  2-quater.  I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che
proseguano  la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere presso
almeno  un'uscita  del locale un apparecchio di rilevazione del tasso
alcolemico,  di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione
dei  clienti  che desiderino verificare il proprio stato di idoneita'
alla  guida  dopo  l'assunzione  di  alcool...

Legge 125/2001, art. 14-bis e 14-ter

1.  [b]La  somministrazione  di  alcolici e il loro consumo sul posto,
dalle  ore  24  alle  ore 7, possono essere effettuati esclusivamente
negli  esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo
comma,  del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni[/b].
2.  Chiunque  vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici
diversi  dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore
24  alle  ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione
di  alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre
riunioni  straordinarie  di  persone  ovvero  in  occasione  di
manifestazioni  in  cui si promuovono la produzione o il commercio di
prodotti  tipici  locali,  previamente  autorizzate, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il
fatto  e'  commesso  dalle  ore 24 alle ore 7 attraverso distributori
automatici,  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000  a  euro  30.000. Per le violazioni di cui al presente comma e'
disposta  anche  la  confisca  della  merce  e  delle  attrezzature
utilizzate)).
  3.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo 14 della presente
legge,  dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e
dall'articolo  6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive
modificazioni.

Art. 14-ter.
1. Chiunque vende bevande  alcoliche  ha  l'obbligo  di  chiedere
all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un  documento
di  identita',  tranne  che  nei  casi  in  cui  la  maggiore  eta'
dell'acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da  250  a  1.000  euro  a  chiunque  vende
bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso
piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi)).

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