Articolo 6, comma 2 bis DL n° 117/2007 "I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato ..... devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6 .....".
Nel caso in cui in un esercizio di vicinato venga effettuata la somministrazione non assistita, quindi il cliente non compra e porta via (asporto) ma compra e consuma sul posto, è tenuto comunque all'osservanza di quanto sopra?
:o ??? ::) :-[ :-\
Ciao, ti incollo la norma che citi e parte delle legge 125/2001. Metti insieme le disposizioni.
DL 117/2007 come convertito dalla legge 160/2007, art. 6, comma 2 e 2-bis
2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza
prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi
ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di
intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonche' chiunque
somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree
pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da
associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono
riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente
disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di
sicurezza.
2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui
agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere
la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle
ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore
in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla
vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella
notte tra il 15 e il 16 agosto.
2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che
proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere presso
almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso
alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione
dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneita'
alla guida dopo l'assunzione di alcool...
Legge 125/2001, art. 14-bis e 14-ter
1. [b]La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto,
dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente
negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo
comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni[/b].
2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici
diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore
24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione
di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre
riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di
manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di
prodotti tipici locali, previamente autorizzate, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il
fatto e' commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori
automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma e'
disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature
utilizzate)).
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente
legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e
dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive
modificazioni.
Art. 14-ter.
1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere
all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento
di identita', tranne che nei casi in cui la maggiore eta'
dell'acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende
bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso
piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi)).