Data: 2013-04-06 08:01:43

sacchi di plastica

Qualcuno sa darmi qualche info sulla commercializzazione di sacchi di plastica?
Sanzioni da adottare e competenza?
Ci è arrivata una segnalazione - non capisco se è già possibile sanzionare o la normativa è in fase di perfezionamento...

Grazie 

riferimento id:11900

Data: 2013-04-06 08:25:41

Re:sacchi di plastica

Ti riporto alcuni spunti
[url=http://www.ambientelegale.it/files/pdf/pdf_archivi_dati_4483_1.pdf]http://www.ambientelegale.it/files/pdf/pdf_archivi_dati_4483_1.pdf[/url]
[url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3380.msg7600#msg7600]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3380.msg7600#msg7600[/url]
[url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4232.msg9428#msg9428]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4232.msg9428#msg9428[/url]

riferimento id:11900

Data: 2013-04-06 09:58:26

Re:sacchi di plastica

Io ho trovato quanto segue:

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo scorso è stato pubblicato il Decreto 18 marzo 2013 - Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci.
Obiettivo del decreto – secondo il ministro Clini – è far chiarezza sulla normativa che regola i sacchetti di plastica, incrementando l’uso di quelli ecofriendly, che contribuiscono alla strategia per la decarbonizzazione dell’economia.
Il provvedimento definisce le categorie di “sacchi per l’asporto delle merci” - sia di quelle destinate all’uso alimentare sia di quelle non destinate all’uso alimentare - e la commercializzazione, specificando il tipo di sacchetti che possono essere utilizzati. Tra questi rientrano quelli monouso biodegradabili e compostabili, conformi alla norma armonizzata Uni En 13432 del 2002, e quelli riutilizzabili in carta, in tessuti di fibre naturali, fibre di poliammide e materiale diversi dai polimeri.
I consumatori, come stabilito dall'articolo 3 del provvedimento, devono essere informati sull’idoneità dei sacchi per l’asporto delle merci attraverso una dicitura, riportata sia nei monouso che nei riutilizzabili. Restano ferme le sanzioni di cui all'art. 2, comma 4, del decreto - legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 2012, n. 28.
Vi segnaliamo
• Definite le caratteristiche tecniche dei sacchetti di plastica per l'asporto delle merci
• Imballaggi e rifiuti di imballaggio, sostuito l'allegato I alla Direttiva 94/62/CE
• I sacchetti giusti per la raccolta dei rifiuti organici
• Guida al contributo ambientale Conai
Il decreto è sottoposto a procedura di comunicazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed entra in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa. La procedura è stata avviata il 12 marzo 2013 e la Commissione Europea ha 90 giorni di tempo per esprimersi.

Quindi non so se sia già possibile fare accertamenti e sanzionare... a parte che nel primo approfondimento che hai indicato si afferma che la Polizia Amm.va trasmette rapporto alle CCIAA. E', quindi, la CCIAA l'organo competente a comminare la sanzione?

riferimento id:11900

Data: 2013-04-06 13:28:12

Re:sacchi di plastica

il Decreto 18 marzo 2013 - "Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci" é appunto il decreto che doveva definire le caratteristiche tecniche ed era previsto nel D.L. 25-1-2012 n. 2 "Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale" art. 2 comma 2.

In tema di sanzioni vale il comma 4 dell'art. 2  Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente:
[i]A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2 la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.[/i]

Quindi a mio avviso é possibile sanzionare.
Come dice l'art. 2 sopra citato "il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione".

riferimento id:11900
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it