Un tizio ha chiesto di avviare un’attività di allevamento e vendita di “richiami vivi per uso di caccia”.
Quali sono i requisiti, sanitari/veterinari necessari per i locali ove sono detenuti i soggetti sia che venga scelta la forma di commercio (compra-vendita) che quella di allevamento?
La destinazione d’uso dei locali in caso di allevamento, essendo un’attività agricola, è possibile svolgerla in un ambiente collocato all’interno di un centro abitato, senza terreno agricolo?
Dal punto di vista strettamente commerciale è necessario:
Scia ai sensi dell’art. 16 della L.R. 28/2005 per l’esercizio di vicinato;
Scia ai sensi dell’art. 66 della L.R. 28/2005 per la vendita on-line;
Comunicazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge 228/2001 qualora venga svolta l’attività di allevamento (è permesso vendere anche “richiami” acquistati da altri allevamenti nei limiti di cui al comma 8, dello stesso articolo)
Grazie per la collaborazione
1) La Provincia autorizza l'allevamento di uccelli appartenenti alle specie cacciabili da utilizzare come richiami vivi.
L.R. 3/94 - Art. 40 - Allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l'utilizzazione come richiami vivi
Del G.R. 33/R/2011 - Titolo III -DETENZIONE E ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA - Capo I -Allevamento di fauna selvatica
Art. 53 - Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica
1. La domanda di autorizzazione o la comunicazione di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994, deve indicare:
a) la tipologia di allevamento prescelta;
b) la localizzazione dell'allevamento;
c) l'elenco delle specie che si intendono allevare;
d) le tecniche di allevamento che si intendono adottare;
e) le strutture in dotazione all'allevamento.
2. Il titolare dell'allevamento di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994 deve tenere un registro vidimato dalla provincia e a disposizione del personale di vigilanza per eventuali controlli.
3. Nel registro sono indicati:
a) il numero di riproduttori e loro origine;
b) la natalità;
c) la mortalità;
d) le cessioni, con l'indicazione del nome dell'acquirente;
e) gli eventi patologici significativi;
f) i controlli sanitari ed amministrativi eseguiti.
4. Per la lepre in recinto i dati di cui al comma 3, lettere b) e c) possono non essere indicati.
5. In caso di cessione a terzi dei soggetti allevati, all'acquirente deve essere rilasciata una ricevuta-certificato di provenienza su modulo numerato. Il modulo, compilato in duplice copia (una per l'allevatore e una per l'acquirente), deve sempre riportare la specie e il numero di capi ceduti, il nominativo dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento. In caso di cessione di specie utilizzabili come richiami vivi deve essere riportato anche il numero dell'anello identificativo.
6. Le strutture in dotazione all'allevamento devono essere idonee ad impedire la fuoriuscita dei capi allevati. La fuga di animali allevati derivante da incuria e/o inadeguatezza delle strutture utilizzate è considerata immissione di fauna non autorizzata.
Art. 56 -Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi
1. Negli allevamenti di uccelli utilizzabili come richiami vivi possono essere allevate solo le specie di cui all'articolo 57.
2. I soggetti riproduttori devono essere dotati di anello inamovibile e numerato.
3. I pullus devono essere inanellati non oltre il decimo giorno dalla nascita con anello inamovibile numerato. E' fatta eccezione per i pullus degli anatidi che devono essere inanellati non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita.
4. La tipologia di anello inamovibile e numerato da utilizzare per l'identificazione dei pullus deve essere approvata dalla provincia.
Ogni anello deve indicare la provincia, la sigla o il numero di identificazione dell'allevatore e il numero progressivo assegnato all'uccello.
Art. 57 - Uccelli utilizzabili come richiami vivi
1. Sono utilizzabili come richiami vivi gli uccelli appartenenti alle seguenti specie selvatiche: allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, gazza, ghiandaia, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello. Sono inoltre utilizzabili le forme domestiche del piccione e dell'anatra.
2. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie di cui al comma 1, purché identificati mediante anello inamovibile e numerato, possono essere utilizzati come richiami da caccia ed esposti nelle fiere e nelle manifestazioni canore. L'obbligo dell'anello identificativo inamovibile e numerato non sussiste per le forme domestiche del piccione e dell'anatra.
3. La provincia provvede a registrare nel sistema informativo regionale tutti gli uccelli da richiamo detenuti dai cacciatori e tutte le successive variazioni secondo le regole stabilite dalla competente struttura della Giunta regionale.
4. Tutte le variazioni riguardanti la detenzione di uccelli da richiamo devono essere comunicate dal cacciatore alla provincia di competenza entro trenta giorni.
Art. 58 -Modalità di trasporto, di utilizzo e di detenzione degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere
1. Il trasporto, l'utilizzo e la detenzione degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere sono effettuati:
a) per le specie allodola e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico, lunghe 20 centimetri, larghe 15 centimetri, alte 20 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;
b) per le specie merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico aventi gli spigoli arrotondati, lunghe 30 centimetri, larghe 25 centimetri, alte 25 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;
c) per le specie pavoncella e colombaccio, con ceste o cassette, aventi il tetto in tela, la dimensione rapportata al numero dei soggetti trasportati e l'altezza non inferiore a 40 centimetri.
d) per le specie ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico aventi gli spigoli arrotondati, lunghe 40 centimetri, larghe 40 centimetri, alte 40 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare. 2. Per il trasporto delle specie di cui al comma 1, lettere a) e b) possono essere utilizzate anche ceste o cassette aventi tetto in tela, la dimensione rapportata al numero di soggetti trasportati e l'altezza non inferiore a 25 centimetri. Ogni cesta o cassetta non deve contenere più di dieci soggetti.
3. Il trasporto degli animali domestici utilizzabili come richiami può avvenire anche in sacche di materiale morbido e flessibile che consentano una buona areazione e che mantengono gli animali in condizioni di oscurità e di limitata mobilità.
Poichè non vi è analoga modulistica sul sito della provincia di Arezzo ti consiglio di fare usare questa:
http://centroservizi.lineacomune.it/ssproxy/provincia_di_firenze/ambiente_p/caccia_p/allevamenti/allevamento_di_uccelli_utilizzabili_come_richiami_vivi.html
2) la procedura passa dal SUAP
3) oltre a questo adempimento occorrerà presentare la scia per INDUSTRIA INSALUBRE verificando la possibilità che l'allevamento sia posto in centro abitato (dipende dallo strumento comunale)
4) se oltre all'allevamento vi è vendita diretta occorrerà presentare scia di vicinato + eventuale scia per vendita online
5) ritengo non applicabile il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228