Un certificato del casellario riporta il seguente provvedimento: --/12/2002 Decreto Penale del G.I.P. Tribunale...... esecutivo il 29/01/2003 - 1° reato) Violazione delle norme sulla disciplina igienica delle produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande - Art. 5 lett. A della Legge 30/04/1962 n. 283 (commesso il --/05/2002) - Disp. Ammenda 516,00 Euro - Pagata la pena pecuniaria il --/11/2007.
Con tale situazione è possibile esercitare l’attività commerciale? Grazie anticipate, ciaooo!!
Un certificato del casellario riporta il seguente provvedimento: --/12/2002 Decreto Penale del G.I.P. Tribunale...... esecutivo il 29/01/2003 - 1° reato) Violazione delle norme sulla disciplina igienica delle produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande - Art. 5 lett. A della Legge 30/04/1962 n. 283 (commesso il --/05/2002) - Disp. Ammenda 516,00 Euro - Pagata la pena pecuniaria il --/11/2007.
Con tale situazione è possibile esercitare l’attività commerciale? Grazie anticipate, ciaooo!!
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l'art. 71 del Dlgs 59/2010 prevede fra le condizioni ostative:
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
La norma dispone poi:
Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1,
lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la
pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre
dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo
riabilitazione.
Il punto fondamentale è se nel caso di specie si debba far riferimento al passaggio in giudicato della sentenza (dicembre 2002) o al momento del pagamento della sanzione pecuniaria (novembre 2007).
a mio avviso in caso di sentenza al pagamento di una somma (multa o ammenda) si fa sempre riferimento alla data di passaggio in giudicato della sentenza e non alla data di pagamento della sanzione.
Quindi in questo caso non vi sono elementi ostativi allo svolgimento dell'attività