Riporto un’interessante ordinanza del TAR Lombardia sul ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia di un’ordinanza con cui un Comune ha ingiunto la cessazione immediata dell'attività di “operatore discipline bionaturali”.
Faccio notare che lo stesso TAR, nel testo dell'ordinanza dice, cito, “l’art. 3, comma 4 della legge regionale 3/2012 [b]sembra[/b] accomunare nella qualifica di “estetista” tutti gli operatori”. Attendiamo a maggior ragione la Corte Costituzionale sulla citata l.r.
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Grazie.
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