Per il Tar Piemonte niente più vincoli per l'apertura di attività di somministrazione
Non è l'art. 64, D.Lgs. n. 59 del 2010 a dettare i limiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione, bensì l'art. 31, comma 2, D.L. n. 201 del 2011, che ha introdotto il principio della più ambia liberalizzazione, con limitate eccezioni. Con la conseguenza che ogni diniego all'apertura di un esercizio pubblico è da considerarsi illegittimo se non viene dettagliatamente individuata la reale motivazione del diniego stesso. Ciò in quanto, in tal caso, verrebbe tradito lo spirito e la ratio delle nuove norme sulle liberalizzazioni che impongono una valutazione "ragionevolmente proporzionata".
T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 28 febbraio 2013, n. 276
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