Data: 2011-05-14 08:41:02

Nuovamente modificato l'art. 19 della L. 241/1990 (SCIA)

Nuovamente modificato l'art. 19 della L. 241/1990 (SCIA)

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113) (GU n. 110 del 13-5-2011 )
Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011

Art. 5 - Costruzioni private
b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate  le  seguenti
modifiche:
      1) all'articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le  parole
"nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro".
      2) all'articolo 19, comma 1, primo  periodo,  dopo  le  parole:
"nonche' di quelli'', sono aggiunte  le  seguenti:  ''previsti  dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche  e  di  quelli'',  alla
fine del comma e' aggiunto il  seguente  periodo:  "La  segnalazione,
corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata a mezzo  posta
con  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento;  in  tal  caso  la
segnalazione si considera presentata al momento  della  ricezione  da
parte dell'amministrazione.", e dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
        "6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il  termine  di
sessanta giorni di cui al primo periodo del  comma  3  e'  ridotto  a
trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni  di  cui
al comma 6, restano altresi'  ferme  le  disposizioni  relative  alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.".
    c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della  legge  7  agosto
1990, n. 241 si interpretano nel senso che  le  stesse  si  applicano
alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.380,  con
esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla  normativa
statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso  di
costruire. Le disposizioni di  cui  all'articolo  19  della  legge  7
agosto 1990, n. 241  si  interpretano  altresi'  nel  senso  che  non
sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi  regionali  che,  in
attuazione dell'articolo 22, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  abbiano  ampliato  l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma  3,  del
medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano  vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia  non  sostituisce  gli
atti di autorizzazione  o  nulla  osta,  comunque  denominati,  delle
amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e  del  patrimonio
culturale.

riferimento id:1182

Data: 2011-05-14 08:46:55

Vi segnaliamo i passaggi essenziali della normativa:

Vi segnaliamo i passaggi essenziali della normativa:
1) la SCIA si applica anche in edilizia (e tale disciplina prevale su quella regionale difforme)
2) La SCIA si applica anche se vi sono vincoli sovraordinati (l'interessato presenta la SCIA che diviene efficace una volta rimosso il vincolo con l'autorizzazione o nulla-osta)
3) La SCIA edilizia riduce il termine dei controlli a 30 giorni
4) La SCIA si applica anche all'edilizia privata (civili abitazioni)
5) Salvo che per il SUAP (dove vige l'obbligo del telematico), la SCIA si può presentare anche con raccomandata (il termine decorre dalla data di ricezione e non di trasmissione)

riferimento id:1182

Data: 2011-05-14 09:15:35

Re: Nuovamente modificato l'art. 19 della L. 241/1990 (SCIA)

La versione aggiornata dell'art. 19 della L. 241/1990

(dal sito http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=466)

riferimento id:1182
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