Nuovamente modificato l'art. 19 della L. 241/1990 (SCIA)
DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113) (GU n. 110 del 13-5-2011 )
Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011
Art. 5 - Costruzioni private
b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) all'articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le parole
"nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro".
2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
"nonche' di quelli'', sono aggiunte le seguenti: ''previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli'', alla
fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: "La segnalazione,
corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata a mezzo posta
con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da
parte dell'amministrazione.", e dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di
sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a
trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.".
c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano
alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con
esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa
statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di
costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 si interpretano altresi' nel senso che non
sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in
attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del
medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli
atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle
amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio
culturale.
Vi segnaliamo i passaggi essenziali della normativa:
1) la SCIA si applica anche in edilizia (e tale disciplina prevale su quella regionale difforme)
2) La SCIA si applica anche se vi sono vincoli sovraordinati (l'interessato presenta la SCIA che diviene efficace una volta rimosso il vincolo con l'autorizzazione o nulla-osta)
3) La SCIA edilizia riduce il termine dei controlli a 30 giorni
4) La SCIA si applica anche all'edilizia privata (civili abitazioni)
5) Salvo che per il SUAP (dove vige l'obbligo del telematico), la SCIA si può presentare anche con raccomandata (il termine decorre dalla data di ricezione e non di trasmissione)
La versione aggiornata dell'art. 19 della L. 241/1990
(dal sito http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=466)