ABUSI EDILIZI - ammessa demolizione "compensativa" - CdS 26/3/2013
L’art. 167, del Codice n. 42 del 2004 non consente di sanare le opere edilizie che abbiano comportato l’aumento di volumi (anche tecnici), tuttavia la Soprintendenza può esaminare favorevolmente la domanda di sanatoria quando l'istanza preveda la demolizione di volumi, del tutto legittimamente realizzati, per ‘compensare’ il mantenimento di altri, realizzati senza titolo
Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato ha ribadito il proprio orientamento (tra le altre, Sez. VI, 20 giugno 2012, n. 3578) per il quale l’art. 167, comma 4, del Codice n. 42 del 2004 non consente di sanare le opere edilizie che abbiano comportato l’aumento di volumi (anche tecnici), ma osserva nel contempo che l’art. 167, proprio perché intende valorizzare e salvaguardare le aree sottoposte al vincolo paesaggistico, consente alla Soprintendenza di esaminare favorevolmente l’istanza di sanatoria (ovviamente, ferme restando tutte le altre valutazioni di sua competenza), quando l’istanza preveda la demolizione di volumi, del tutto legittimamente realizzati, per ‘compensare’ il mantenimento di altri, realizzati senza titolo. In altri termini, purché si mantenga il rispetto dei limiti legittimamente assentibili in tema delle superfici e dei volumi, ben può la Soprintendenza ritenere accoglibile l’istanza di sanatoria, quando la demolizione di volumi legittimamente assentiti consenta di ritenere che, nel suo complesso, la volumetria legittimamente assentibile non sia inferiore a quella da porre a base del provvedimento di sanatoria.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 26.3.2013, n. 1671)
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