Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1007, del 19 febbraio 2013
Urbanistica. Jus aedificandi
Va sottolineato che lo jus aedificandi, quale facoltà compresa nel diritto di proprietà dei suoli rappresenta un interesse sottoposto a conformazione da parte della legge e della Pubblica amministrazione, in funzione dei molteplici interessi, pubblici e privati, diversi da quelli del proprietario del suolo, che sono coinvolti dall'edificazione privata, e che tale conformazione discende non solo dalla normativa di carattere urbanistico-edilizio, ma anche da altre normative settoriali. Di conseguenza, come già chiarito dalla decisione dell’Adunanza plenaria n. 1 del 1986, l’Amministrazione, nel nuovo esercizio del proprio potere, dovrà tenere conto degli eventuali vincoli e limiti diversi e ulteriori rispetto alla disciplina urbanistica in senso stretto che, in quanto siano applicabili anche se sopravvenuti (quali, in linea di massima, le prescrizioni sanitarie, anti-sismiche, i vincoli a tutela delle bellezze naturali e di beni di interesse storico e artistico), debbano essere valutati al momento in cui la domanda viene esaminata. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/urbanistica/64-consiglio-di-stato64/9063-urbanistica-jus-aedificandi.html