Data: 2013-03-29 20:35:25

Antitrust - Regolamento comunale IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

Antitrust - Regolamento comunale IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

BOLLETTINO N. 11 DEL 25 MARZO 2013
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS1028 – COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA (ME) – REGOLAMENTO PER
L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA
MOBILE E PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H
Roma, 7 febbraio 2013
Presidente del Consiglio Comunale
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ritiene necessario indirizzare a codesta
Amministrazione una segnalazione ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
riguardante alcuni profili relativi alla Deliberazione Consiliare del Comune di San Filippo del
Mela n. 3 del 18 marzo 2009, recante il “Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli
impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H”, idonei a determinare
ostacoli allo sviluppo concorrenziale del settore delle comunicazioni elettroniche.
La citata delibera prevede, in particolare, l’istituzione di limiti degli impianti di trasmissione al
fine di tutelare diversi interessi, tra cui quello di “minimizzare l’esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici”
L’Autorità, incidentalmente, ricorda che – come riconosciuto dalle sentenze della Corte
Costituzionale n. 307 del 7 ottobre 2003 e n. 331 del 7 novembre 2003 – la tutela della salute
pubblica data dalla riduzione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, materia di competenza
statale, non rientra nelle attribuzioni degli enti locali.
Tale principio è stato più volte sottolineato dal Consiglio Stato, ad esempio nella sentenza della
sezione VI, 20 dicembre 2002, n. 7274, la quale afferma che “va dichiarata l’illegittimità di un
regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 8 comma 6 l. 22 febbraio 2001 n. 36, laddove
l’ente territoriale si sia posto quale obiettivo, sebbene non dichiarato, ma evincibile dal contenuto
dell’atto regolamentare, quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche
promananti da impianti di radiocomunicazione (ad esempio attraverso la fissazione di distanze
minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d’insediamenti abitativi), essendo tale
materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-regioni dell’art. 117 cost., come riformato
dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3”
L’Autorità rileva che un miglior sviluppo della rete infrastrutturale è un elemento essenziale per lo
sviluppo concorrenziale del settore delle comunicazioni elettroniche. Infatti, come già evidenziato
nei recenti interventi di segnalazione dell’Autorità al Governo e al Parlamento ai fini dell’adozione
della legge annuale della Concorrenza – 2012 e 20133, in tale settore la progressiva apertura al
mercato ha determinato il sopraggiungere di operatori nuovi entranti in concorrenza con gli
operatori storici dominanti, con rilevanti problemi di sviluppo e di accesso alle reti esistenti. In tale
contesto, a seguito della liberalizzazione, i profili di concorrenza si sono spostati dal rilascio delle
concessioni (ora autorizzazioni) per lo svolgimento delle attività all’effettiva possibilità per le
nuove imprese di essere nel più breve tempo competitive sul mercato. Tale possibilità può essere
ostacolata dalla presenza di vincoli illegittimi alla realizzazione delle indispensabili infrastrutture o
al concreto avvio delle attività economiche. Risulta, quindi, necessario rimuovere ogni ostacolo
ingiustificato e procedere alla semplificazione delle procedure amministrative necessarie alla
costruzione delle infrastrutture e alla diffusione dei servizi.
L’Autorità auspica in conclusione che la Deliberazione adottata da codesto Comune possa essere
modificata, tenendo in considerazione i principi contenuti nella presente segnalazione.
La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato trascorsi trenta giorni dal suo ricevimento.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

1 Articolo 3 della Delibera Consiliare n. 3 del 18 marzo 2009 del Comune di San Filippo del Mela (ME)
2 Si vedano anche:
Consiglio di Stato, sezione VI, 5 giugno 2006, n. 3332, secondo cui “è illegittimo il regolamento comunale che, in materia
di installazione di impianti di telefonia mobile, contiene prescrizioni che non costituiscono espressione di pianificazione
urbanistica, ma di tutela della salute e ciò in quanto la l. quadro 22 febbraio 2001 n. 36 ha attribuito esclusivamente allo
Stato la funzione di fissazione dei criteri e dei limiti rilevanti ai fini della protezione della popolazione dalle potenzialità
nocive insite nell’esposizione ai campi magnetici.”
Consiglio di Stato, sezione VI, 3 ottobre 2007, n. 5098, secondo cui “Non può, pertanto, il comune, attraverso il formale
utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure derogatorie ai predetti limiti di esposizione fissati
dallo Stato, quali, ad esempio, il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare in
tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero, introdurre misure che pur essendo tipicamente
urbanistiche (distanze, altezze, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute
dai rischi dell’elettromagnetismo.”
3 Cfr. AS901 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza, in
Supplemento al Boll. n. 51/11 del 9 gennaio 2012, e AS988 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge
annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013, in Boll. n. 38/12 dell’8 ottobre 2012, consultabili nel sito internet
dell’Autorità www.agcm.it.

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