Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1019, del 19 febbraio 2013
Urbanistica.Regione Veneto, è legittimo il permesso di costruire per la realizzazione di un annesso rustico rilasciato a chi non ha la qualifica di imprenditore agricolo
L’art. 6 della l. reg. Veneto 24/1985, disciplina degli “annessi rustici, allevamenti zootecnici, industriali e altri insediamenti produttivi agricoli”, non richiede, per la realizzazione dei medesimi in capo a colui che richiede il titolo autorizzatorio a fini edilizi, la qualifica di imprenditore agricolo, come invece previsto per la realizzazione di case per l’abitazione dell’agricoltore. Il legislatore regionale Veneto ha voluto, nella sua discrezionalità politica, che nelle zone agricole fossero consentite solo le case di abitazione di chi effettivamente lavori in quella azienda agricola cui la casa accede. L'annesso rustico è invece funzionale alla produttività del fondo rustico. Ora, se è possibile che un fondo rustico sia gestito anche da chi non ha la qualifica di imprenditore agricolo, ossia se è possibile che anche chi non ha tale qualifica eserciti un'azienda agricola, subordinare la costruzione degli annessi rustici alla presenza di tale qualifica significherebbe sacrificare e compromettere, senza alcuna apparente ragione, le esigenze della produttività del fondo rustico tutte le volte che esso sia gestito da chi non è imprenditore agricolo”. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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