TAR Veneto, Sez. III, n. 137, del 5 febbraio 2013
Ambiente in genere. Impianto produzione calcestruzzo .
Quand’anche il progetto per la produzione di calcestruzzo dovesse essere qualificato come ampliamento di quello di frantumazione, si dovrebbe comunque definire il medesimo come comportante una variante sostanziale al progetto originario in quanto tale assoggettabile alla medesima disciplina applicabile ai nuovi impianti ai sensi dell’art. 208, comma 19, del Dlgs. n. 152 del 2006, per il quale le procedure di autorizzazione di nuovi impianti si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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