La SCIA è valida anche se incompleta se il Comune non lo ha detto prima
DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113) (GU n. 110 del 13-5-2011 )
Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011
[color=red]Analizzeremo nel dettaglio gli effetti della norma nel corso del prossimo incontro di formazione del 26 maggio 2011:
http://www.omniavis.it/web/index.php?option=com_content&view=article&id=866:procedimento-amministrativo-telematico-formazione-26-maggio-2011&catid=111:news-in-evidenza&Itemid=526[/color]
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Art. 7 comma 2 lett. b)
allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione
amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su
cittadini e imprese:
1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto pubblicano sui propri
siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad
istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli
atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo
dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le
attivita' ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;
2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero
1) la pubblica amministrazione procedente non puo' respingere
l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e
deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un
termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto
dall'invito di cui al periodo precedente e' nullo. Il mancato
adempimento di quanto previsto dal numero 1 e' altresi' valutato ai
fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti
responsabili;
3)[color=red] il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei
procedimenti di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attivita' dalla data
di presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita'.[/color]
In tal caso l'amministrazione non puo' adottare i provvedimenti di
cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima
della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi
del numero 2;
4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli
atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza e' prevista
da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della repubblica Italiana;
Ad una prima lettura dell'art. 7, mi pare di capire che il Comune, una volta assolto l'obbligo di comunicazione sul propri sito istituzionale degli atti e dei documenti da allegare all'istanza o alla SCIA, possa procedere direttamente al rigetto dell'istanza o alla dichiarazione di irricevibilità della SCIA carenti di documentazione, e che l'invito alla regolarizzazione sia obbligatorio solo nel caso in cui il Comune non rende pubblici l'elenco dei documenti e degli atti da allegare.
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