Data: 2011-05-14 07:27:50

La SCIA è valida anche se incompleta se il Comune non lo ha detto prima

La SCIA è valida anche se incompleta se il Comune non lo ha detto prima

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113) (GU n. 110 del 13-5-2011 )
Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011

[color=red]Analizzeremo nel dettaglio gli effetti della norma nel corso del prossimo incontro di formazione del 26 maggio 2011:

http://www.omniavis.it/web/index.php?option=com_content&view=article&id=866:procedimento-amministrativo-telematico-formazione-26-maggio-2011&catid=111:news-in-evidenza&Itemid=526[/color]

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Art. 7 comma 2 lett. b)

allo scopo  di  rendere  effettivamente  trasparente  l'azione
amministrativa  e  di  ridurre  gli  oneri  informativi  gravanti  su
cittadini e imprese:
      1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2
del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  entro  90  giorni
dall'entrata in vigore del presente  decreto  pubblicano  sui  propri
siti  istituzionali,  per  ciascun  procedimento  amministrativo  ad
istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco  degli
atti e documenti che l'istante  ha  l'onere  di  produrre  a  corredo
dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione non  devono
derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e  le
attivita' ivi previste sono svolte nell'ambito delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;
      2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al  numero
1)  la  pubblica  amministrazione  procedente  non  puo'  respingere
l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto  o  documento  e
deve invitare l'istante  a  regolarizzare  la  documentazione  in  un
termine  congruo.  Il  provvedimento  di  diniego  non  preceduto
dall'invito di  cui  al  periodo  precedente  e'  nullo.  Il  mancato
adempimento di quanto previsto dal numero 1 e' altresi'  valutato  ai
fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai  dirigenti
responsabili;
      3)[color=red] il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1),  nei
procedimenti di cui all'articolo 19 della legge  7  agosto  1990,  n.
241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attivita' dalla  data
di presentazione della segnalazione certificata di inizio  attivita'.[/color]
In tal caso l'amministrazione non puo' adottare  i  provvedimenti  di
cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima
della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione  ai  sensi
del numero 2;
      4) la disposizione di cui al numero 1 non si  applica  per  gli
atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza e' prevista
da norme di legge, regolamento o da atti  pubblicati  sulla  Gazzetta
Ufficiale della repubblica Italiana;

riferimento id:1173

Data: 2011-05-19 07:45:10

Re: La SCIA è valida anche se incompleta se il Comune non lo ha detto prima

Ad una prima lettura dell'art. 7, mi pare di capire che il Comune, una volta assolto l'obbligo di comunicazione sul propri sito istituzionale degli atti e dei documenti da allegare all'istanza o alla SCIA, possa procedere direttamente al rigetto dell'istanza o alla dichiarazione di irricevibilità della SCIA carenti di documentazione, e che l'invito alla regolarizzazione sia obbligatorio solo nel caso in cui il Comune non rende pubblici l'elenco dei documenti e degli atti da allegare.

riferimento id:1173
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