Data: 2011-05-13 19:44:09

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo - Prime disposizioni

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
(GU n. 110 del 13-5-2011 )

Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011

riferimento id:1172

Data: 2011-05-13 19:53:17

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 - Art. 5 - Costruzioni private

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113) (GU n. 110 del 13-5-2011 )
Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011

Art. 5 - Costruzioni private

  1.  Per  liberalizzare  le  costruzioni  private  sono  apportate
modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:
    a) introduzione  del"  silenzio  assenso"  per  il  rilascio  del
permesso di costruire,  ad  eccezione  dei  casi  in  cui  sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
    b) estensione della segnalazione certificata di inizio  attivita'
(SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con  denuncia
di inizio attivita' (DIA);
    c) tipizzazione di un nuovo  schema  contrattuale  diffuso  nella
prassi: la "cessione di cubatura";
    d) la registrazione dei contratti  di  compravendita  immobiliare
assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale  di  pubblica
sicurezza;
    e)  per  gli    edifici    adibiti    a    civile    abitazione
l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce
la cosiddetta relazione "acustica";
    f)  obbligo  per  i  Comuni  di  pubblicare  sul  proprio  sito
istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
    g)esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica
(VAS)  per  gli  strumenti  attuativi  di  piani  urbanistici  gia'
sottoposti a valutazione ambientale strategica;
    h) legge nazionale quadro  per  la  riqualificazione  incentivata
delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;
  2. Conseguentemente, alla disciplina vigente  sono  apportate,  tra
l'altro, le seguenti modificazioni:
    a) al Testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
      1)  all'articolo  5,  comma  3,  lettera  a),  la  parola
"autocertificazione" e' sostituita dalla seguente: "dichiarazione";
      2) all'articolo 16, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
        "2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi  e  degli  atti
equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere  di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali  all'intervento
di  trasformazione  urbanistica  del  territorio,  e'  a  carico  del
titolare  del  permesso  di  costruire  e  non  trova  applicazione
l'articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163."
      3) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
        "Art. 20 - (Procedimento per  il  rilascio  del  permesso  di
costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di  costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai  sensi  dell'articolo
11, va presentata allo sportello unico corredata  da  un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati  progettuali
richiesti  dal  regolamento  edilizio,  e  quando  ne  ricorrano  i
presupposti, dagli  altri  documenti  previsti  dalla  parte  II.  La
domanda  e'  accompagnata  da  una  dichiarazione  del  progettista
abilitato che asseveri la conformita'  del  progetto  agli  strumenti
urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti,  e
alle altre normative di settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle  norme  antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie  nel  caso  in  cui  la
verifica in  ordine  a  tale  conformita'  non  comporti  valutazioni
tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.
  2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli  articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni.
L'esame delle domande  si  svolge  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione.
  3. Entro sessanta giorni  dalla  presentazione  della  domanda,  il
responsabile  del  procedimento  cura  l'istruttoria,  acquisisce,
avvalendosi  dello  sportello  unico,  secondo  quanto  previsto
all'articolo 5, commi 3 e 4,  i  prescritti  pareri  e  gli  atti  di
assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia'
stati  allegati  alla  domanda  dal  richiedente  e,  valutata  la
conformita' del progetto alla normativa vigente, formula una proposta
di provvedimento, corredata da  una  dettagliata  relazione,  con  la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
  4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga  che  ai  fini
del rilascio del  permesso  di  costruire  sia  necessario  apportare
modifiche di modesta entita' rispetto al progetto  originario,  puo',
nello stesso termine di cui al comma 3,  richiedere  tali  modifiche,
illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla  richiesta
di modifica entro il termine fissato  e,  in  caso  di  adesione,  e'
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La richiesta di cui al presente  comma  sospende,  fino  al  relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
  5. Il termine di cui al comma 3 puo'  essere  interrotto  una  sola
volta dal responsabile del procedimento, entro  trenta  giorni  dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione  presentata
e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o  che
questa non possa acquisire autonomamente. In  tal  caso,  il  termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione  della  documentazione
integrativa.
  6. Il provvedimento finale,  che  lo  sportello  unico  provvede  a
notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal  dirigente  o  dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di  trenta  giorni  dalla
proposta di cui al comma 3, ovvero  dall'esito  della  conferenza  di
servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di  cui  al  primo
periodo del presente comma e'  fissato  in  quaranta  giorni  con  la
medesima decorrenza  qualora  il  dirigente  o  il  responsabile  del
procedimento  abbia  comunicato  all'istante  i  motivi  che  ostano
all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo  10-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto
rilascio del permesso  di  costruire  e'  data  notizia  al  pubblico
mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi  del  permesso  di
costruire sono indicati nel  cartello  esposto  presso  il  cantiere,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio.
  7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati  per  i  comuni
con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti  particolarmente
complessi  secondo  la  motivata  risoluzione  del  responsabile  del
procedimento.
  8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del  provvedimento
conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non  abbia
opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di  costruire  si
intende formato il  silenzio-assenso,  fatti  salvi  i  casi  in  cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali
si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
  9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad  un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di  delega,  alla  stessa
amministrazione comunale, il termine di cui al comma  6  decorre  dal
rilascio del  relativo  atto  di  assenso.  Ove  tale  atto  non  sia
favorevole, decorso  il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto.
  10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione  comunale,  ove
il parere favorevole  del  soggetto  preposto  alla  tutela  non  sia
prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale  acquisisce
il relativo assenso nell'ambito della conferenza di  servizi  di  cui
all'articolo 5, comma 4.  Il  termine  di  cui  al  comma  6  decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso
il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda
di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
  11. Il termine per il rilascio del permesso di  costruire  per  gli
interventi di cui all'articolo 22,  comma  7,  e'  di  settantacinque
giorni dalla data di presentazione della domanda.
  12. Fermo restando  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in
relazione  agli  adempimenti  di  competenza  delle  amministrazioni
statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni  contenute  nelle
leggi regionali che prevedano misure di ulteriore  semplificazione  e
ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
  13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque,  nelle
dichiarazioni o attestazioni o  asseverazioni  di  cui  al  comma  1,
dichiara  o  attesta  falsamente  l'esistenza  dei  requisiti  o  dei
presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la  reclusione  da
uno a tre anni.  In  tali  casi,  il  responsabile  del  procedimento
informa il competente ordine professionale  per  l'irrogazione  delle
sanzioni disciplinari.";
      4) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
        "Articolo 21 -  (Intervento  sostitutivo  regionale).  1.  Le
regioni,  con  proprie  leggi,  determinano  forme  e  modalita'  per
l'eventuale  esercizio  del  potere  sostitutivo  nei  confronti
dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio
del permesso di costruire."
      5) all'articolo  34,  dopo  il  comma  2-bis,  e'  aggiunto  il
seguente:
        "2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,  non
si ha parziale difformita' del  titolo  abilitativo  in  presenza  di
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie  coperta  che
non eccedano per singola unita' immobiliare  il  2  per  cento  delle
misure progettuali.";
      6) all'articolo 59, comma 2, le parole:  "Il  Ministro  per  le
infrastrutture e i trasporti" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
      7)  all'articolo  82,  comma  2,  le  parole  "qualora  le
autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e  7,  non  possano
venire concesse, per il" sono sostituite dalle  seguenti:  "nel  caso
di".
    b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate  le  seguenti
modifiche:
      1) all'articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le  parole
"nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro".
      2) all'articolo 19, comma 1, primo  periodo,  dopo  le  parole:
"nonche' di quelli'', sono aggiunte  le  seguenti:  ''previsti  dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche  e  di  quelli'',  alla
fine del comma e' aggiunto il  seguente  periodo:  "La  segnalazione,
corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata a mezzo  posta
con  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento;  in  tal  caso  la
segnalazione si considera presentata al momento  della  ricezione  da
parte dell'amministrazione.", e dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
        "6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il  termine  di
sessanta giorni di cui al primo periodo del  comma  3  e'  ridotto  a
trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni  di  cui
al comma 6, restano altresi'  ferme  le  disposizioni  relative  alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.".
    c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della  legge  7  agosto
1990, n. 241 si interpretano nel senso che  le  stesse  si  applicano
alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.380,  con
esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla  normativa
statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso  di
costruire. Le disposizioni di  cui  all'articolo  19  della  legge  7
agosto 1990, n. 241  si  interpretano  altresi'  nel  senso  che  non
sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi  regionali  che,  in
attuazione dell'articolo 22, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  abbiano  ampliato  l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma  3,  del
medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano  vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia  non  sostituisce  gli
atti di autorizzazione  o  nulla  osta,  comunque  denominati,  delle
amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e  del  patrimonio
culturale.
  3.  Per  garantire  certezza  nella  circolazione  dei  diritti
edificatori, all'articolo 2643, comma 1, del codice civile,  dopo  il
n. 2), e' inserito il seguente:
    "2-bis) i  contratti  che  trasferiscono  i  diritti  edificatori
comunque denominati  nelle  normative  regionali  e  nei  conseguenti
strumenti di pianificazione territoriale, nonche'  nelle  convenzioni
urbanistiche ad essi relative;".
  4.  Per  semplificare  le  procedure  di  trasferimento  dei  beni
immobili, la registrazione dei contratti di compravendita  aventi  ad
oggetto immobili o comunque  diritti  immobiliari  assorbe  l'obbligo
previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21  marzo  1978,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
  5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di
costruire relativamente agli edifici  adibiti  a  civile  abitazione,
alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma  3,
e' aggiunto il seguente:
    ''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto  al  coordinamento  degli
strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1,  dell'articolo
6,  per  gli  edifici  adibiti  a  civile  abitazione,  ai  fini
dell'esercizio  dell'attivita'  edilizia  ovvero  del  rilascio  del
permesso di costruire, la relazione acustica  e'  sostituita  da  una
autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto  dei
requisiti di  protezione  acustica  in  relazione  alla  zonizzazione
acustica di riferimento".
  6.  Per  semplificare  l'accesso  di  cittadini  ed  imprese  agli
elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli  strumenti
urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  e
successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
    "1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati tecnici
allegati alle delibere di adozione  o  approvazione  degli  strumenti
urbanistici, nonche' delle loro varianti, sono  pubblicati  nei  siti
informatici delle amministrazioni comunali, senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica".
  7. La disposizione di cui al comma 6 si  applica  decorsi  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
  8.  Per  semplificare  le  procedure  di  attuazione  dei  piani
urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti,  all'articolo  16
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive  modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia' sottoposti  a
valutazione ambientale strategica non  e'  sottoposto  a  valutazione
ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilita' qualora non
comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione
ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo  delle  nuove
previsioni  e  delle  dotazioni  territoriali,  gli  indici  di
edificabilita', gli usi ammessi  e  i  contenuti  piani  volumetrici,
tipologici e costruttivi degli interventi, dettando  i  limiti  e  le
condizioni  di  sostenibilita'  ambientale  delle  trasformazioni
previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici
comporti  variante  allo  strumento  sovraordinato,  la  valutazione
ambientale  strategica  e  la  verifica  di  assoggettabilita'  sono
comunque  limitate  agli  aspetti  che  non  sono  stati  oggetto  di
valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di
valutazione ambientale strategica e di verifica di  assoggettabilita'
sono ricompresi nel procedimento di adozione e  di  approvazione  del
piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie
di cui al presente comma».
  9. Al fine  di  incentivare  la  razionalizzazione  del  patrimonio
edilizio  esistente  nonche'  di  promuovere  e  agevolare  la
riqualificazione di aree urbane degradate con  presenza  di  funzioni
eterogenee e tessuti edilizi  disorganici  o  incompiuti  nonche'  di
edifici  a  destinazione  non  residenziale  dismessi  o  in  via  di
dismissione  ovvero  da  rilocalizzare,  tenuto  conto  anche  della
necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti  rinnovabili,  le  Regioni,  approvano  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del  presente  decreto  specifiche  leggi  per
incentivare  tali  azioni  anche  con  interventi  di  demolizione  e
ricostruzione che prevedano:
    a) il riconoscimento di  una  volumetria  aggiuntiva  rispetto  a
quella preesistente come misura premiale;
    b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area  o  aree
diverse;
    c)  l'ammissibilita'  delle  modifiche  di  destinazione  d'uso,
purche'  si  tratti  di  destinazioni  tra  loro  compatibili  o
complementari;
    d) le modifiche  della  sagoma  necessarie  per  l'armonizzazione
architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
  10. Gli interventi di cui al  comma  9  non  possono  riferirsi  ad
edifici  abusivi  o  siti  nei  centri  storici  o  in  aree  ad
inedificabilita' assoluta, con esclusione degli edifici per  i  quali
sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
  11. Decorso il termine di cui al comma 9,  e  sino  all'entrata  in
vigore della normativa regionale, agli interventi di  cui  al  citato
comma si applica l'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380  anche  per  il  mutamento  delle
destinazioni  d'uso.  Resta  fermo  il  rispetto  degli  standard
urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza  sulla
disciplina dell'attivita'  edilizia  e  in  particolare  delle  norme
antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,  di
quelle relative all'efficienza energetica, di  quelle  relative  alla
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  nonche'  delle  disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano  anche  nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano  compatibilmente  con  le  disposizioni  degli  statuti  di
autonomia e con le relative norme di attuazione.
  13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto  nei
commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni  dall'entrata
in vigore del presente decreto, e sino all'entrata  in  vigore  della
normativa  regionale,  si  applicano,  altresi',  le    seguenti
disposizioni:
    a) e' ammesso il rilascio del permesso in deroga  agli  strumenti
urbanistici ai sensi dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il  mutamento  delle
destinazioni d'uso,  purche'  si  tratti  di  destinazioni  tra  loro
compatibili o complementari;
    b) i piani attuativi comunque denominati  e  compatibili  con  lo
strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale.
  14. Decorso il termine di 120 giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto  salvo
quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11,  sono
immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario  che  non
hanno provveduto all'approvazione delle specifiche  leggi  regionali.
Fino alla approvazione di tali leggi,  la  volumetria  aggiuntiva  da
riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6  lettera  a),
e' realizzata in misura non superiore complessivamente al  venti  per
cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al
dieci per cento della superficie coperta per gli edifici  adibiti  ad
uso diverso.  Le  volumetrie  e  le  superfici  di  riferimento  sono
calcolate, rispettivamente, sulle distinte  tipologie  edificabili  e
pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato  in  sede
di presentazione della documentazione relativa al titolo  abilitativo
previsto.
  15. All'articolo 2, comma 12,  del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n.  23  le  parole  "1°

riferimento id:1172

Data: 2011-05-13 19:56:09

Re: DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo - Prime disposizioni

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113) (GU n. 110 del 13-5-2011 )
Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011

[color=red]Si segnala in ROSSO il nuovo ruolo del SUAP nel coordinamento della vigilanza
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Art. 7 - Semplificazione fiscale

  1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle  imprese  e
piu' in generale  sui  contribuenti,  alla  disciplina  vigente  sono
apportate modificazioni cosi' articolate:
    a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia
ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte
di qualsiasi autorita' competente deve essere unificato, puo'  essere
operato al massimo con cadenza semestrale, non puo'  durare  piu'  di
quindici giorni. Gli atti compiuti  in  violazione  di  quanto  sopra
costituiscono, per  i  dipendenti  pubblici,  illecito  disciplinare.
Codificando la prassi,  la  Guardia  di  Finanza,  negli  accessi  di
propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in
borghese;
    b)  abolizione,  per  lavoratori  dipendenti  e  pensionati,
dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a  detrazioni
per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione
dei dati;
    c) abolizione  di  comunicazioni  all'Agenzia  delle  entrate  in
occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36  per
cento;
    d) i contribuenti in regime di contabilita' semplificata  possono
dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a
1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;
    e)  abolizione  della  comunicazione  telematica  da  parte  dei
contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di
pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;
    f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano  gia'
in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi
possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;
    g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente  in
dichiarazione puo' essere mutata in richiesta di compensazione  entro
120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;
    h) i versamenti e gli  adempimenti,  anche  se  solo  telematici,
previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria
che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati  al
primo giorno lavorativo successivo;
    i) estensione del regime di contabilita' semplificata a 400  mila
euro di ricavi, per le imprese di servizi,  e  a  700  mila  euro  di
ricavi per le altre imprese;
    l) abolizione della compilazione della scheda carburante in  caso
di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;
    m) attenuazione del principio del "solve et repete". In  caso  di
richiesta di sospensione giudiziale  degli  atti  esecutivi,  non  si
procede all'esecuzione fino alla decisione  del  giudice  e  comunque
fino al centoventesimo giorno;
    n) per favorire  la  tutela  dei  propri  diritti  da  parte  dei
contribuenti, semplificazioni in tema di  riscossione  di  contributi
previdenziali risultanti da liquidazione,  controllo  e  accertamento
delle dichiarazioni dei redditi;
    o) abolizione, per importi minori, della richiesta  per  ottenere
la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo  delle
dichiarazioni e alla liquidazione di redditi  soggetti  a  tassazione
separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;
    p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di  valore  dei  beni
d'impresa per i quali  e'  possibile  ricorrere  ad  attestazione  di
distruzione mediante di atto notorio;
    q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in
un solo documento le fatture ricevute nel mese;
    r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli
enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;
    s) e'  del  10  per  cento  l'aliquota  IVA  dovuta  per  singolo
contratto di somministrazione di gas naturale per  la  combustione  a
fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);
    t) nuova opportunita' di rideterminazione del valore di  acquisto
dei terreni edificabili e  delle  partecipazioni  non  negoziate  nei
mercati  regolamentati,  attraverso  il  pagamento  di  un'imposta
sostitutiva.
[color=red] 2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono  in  particolare
introdotte le seguenti disposizioni:
    a)  al  fine  di  ridurre  al  massimo  la  possibile  turbativa
nell'esercizio delle attivita' delle imprese di  cui  all'articolo  2
dell'allegato    alla    Raccomandazione    2003/361/CE    recante
"Raccomandazione della Commissione relativa  alla  definizione  delle
microimprese,  piccole  e  medie  imprese",  nonche'  di  evitare
duplicazioni  e  sovrapposizioni  nell'attivita'  di  controllo  nei
riguardi  di  tali  imprese,  assicurando  altresi'  una  maggiore
semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione  di  sprechi
nell'attivita' amministrativa, gli  accessi  dovuti  a  controlli  di
natura amministrativa disposti nei confronti delle  predette  imprese
devono  essere  oggetto  di  programmazione  da  parte  degli  enti
competenti e  di  coordinamento  tra  i  vari  soggetti  interessati.
Conseguentemente: [/color]
      1) a livello statale, con decreto di natura  non  regolamentare
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  sono  disciplinati
modalita' e termini idonei a garantire  una  concreta  programmazione
dei controlli in materia fiscale  e  contributiva,  nonche'  il  piu'
efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali  delle
predette imprese da parte delle Agenzie  fiscali,  della  Guardia  di
Finanza,  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e
dell'INPS e del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  -
Direzione generale per l'attivita' ispettiva, dando, a tal  fine,  il
massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le
citate  Amministrazioni.  Con  il  medesimo  decreto  e'  altresi'
assicurato che, a fini  di  coordinamento,  ciascuna  delle  predette
Amministrazioni  informa  preventivamente  le  altre  dell'inizio  di
ispezioni e verifiche, fornendo al  termine  delle  stesse  eventuali
elementi acquisiti utili ai fini  delle  attivita'  di  controllo  di
rispettiva competenza. Inoltre, secondo una prassi gia'  consolidata,
gli appartenenti al Corpo  della  Guardia  di  Finanza  eseguono  gli
accessi in borghese;
[color=red]      2) a livello substatale, gli  accessi  presso  i  locali  delle
imprese disposti dalle  amministrazioni  locali  inserite  nel  conto
economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  ivi
comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le  aziende
ed agenzie regionali e  locali  comunque  denominate,  devono  essere
oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento  degli  accessi
e' affidato, ove istituito, allo Sportello  unico  per  le  attivita'
produttive (SUAP) di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto  legge
25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, ovvero  alle  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura competenti per territorio. [/color]
      3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio  della
contestualita' e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori
al semestre;
      4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati  in
violazione delle disposizioni di cui ai numeri  1)-3)  costituiscono,
per  i  dipendenti  pubblici  che  li  hanno  adottati,  illecito
disciplinare;
      5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si  applicano  ai
controlli ed agli accessi in materia di repressione dei  reati  e  di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui  al
decreto  legislativo  9  ottobre  2008,  n.  81,  nonche'  a  quelli
funzionali  alla  tutela  dell'igiene  pubblica,  della  pubblica
incolumita', dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano
altresi' ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato
per ragioni di necessita' ed urgenza;
    b)  le  disposizioni  di  cui  alla  lettera  a)  costituiscono
attuazione dei principi di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e),
m), p), r) della  Costituzione  nonche'  dei  principi  di  cui  alla
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  12
dicembre  2006  e  della  normativa  comunitaria  in  materia  di
microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto  speciale
e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  adeguano  la  propria
legislazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo  i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
    c) dopo il secondo periodo del comma  5  dell'articolo  12  della
legge 27 luglio 2000, n. 212,  recante  disposizioni  in  materia  di
Statuto dei diritti del contribuente, e' aggiunto  il  seguente:  "Il
periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo
periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere
superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui  la  verifica  sia
svolta presso la sede  di  imprese  in  contabilita'  semplificata  e
lavoratori autonomi; anche in tali casi,  ai  fini  del  computo  dei
giorni lavorativi, devono essere considerati i  giorni  di  effettiva
presenza  degli  operatori  civili  o  militari  dell'Amministrazione
finanziaria presso la sede del contribuente.";
    d) le disposizioni di cui all'articolo 12 del legge del 27 luglio
2000 n. 212, concernente  disposizioni  in  materia  di  statuto  dei
diritti  del  contribuente,  si  applicano  anche  nelle  ipotesi  di
attivita'  ispettive  o  di  controllo  effettuate  dagli  enti  di
previdenza e assistenza obbligatoria;
    e)  all'articolo  23,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate
le seguenti modificazioni:
      1) al secondo periodo:
        1.1) le parole "agli articoli 12 e 13" sono sostituite  dalle
seguenti: all'articolo 12";
        1.2) la parola "annualmente" e' soppressa;
      2) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "La  dichiarazione
ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.";
    f) l'omissione della comunicazione relativa  alle  variazioni  di
cui al  comma  1  comporta  l'applicazione  delle  sanzioni  previste
dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
    g) i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze  nonche'
i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di  vertice  delle
relative  articolazioni,  delle  agenzie  fiscali,  degli  enti  di
previdenza e assistenza obbligatoria,  sono  adottati  escludendo  la
duplicazione  delle  informazioni  gia'  disponibili  ai  rispettivi
sistemi  informativi,    salvo    le    informazioni    strettamente
indispensabili per il corretto adempimento e per il  pagamento  delle
somme, dei tributi e contributi dovuti;
    h) le agenzie fiscali e  gli  enti  di  previdenza  e  assistenza
obbligatoria e il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base  alla
legislazione vigente, apposite  convenzioni  con  le  Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  gli  enti  pubblici  economici  e  le  Autorita'
amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i  dati
e le informazioni personali, anche  in  forma  disaggregata,  che  le
stesse detengono per obblighi istituzionali al fine  di  ridurre  gli
adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare  il  contrasto
alle  evasioni  e  alle  frodi  fiscali,  contributive  nonche'  per
accertare il diritto e la  misura  delle  prestazioni  previdenziali,
assistenziali e di sostegno  al  reddito.  Con  la  convenzione  sono
indicati i motivi che rendono necessari  i  dati  e  le  informazioni
medesime. La mancata fornitura dei dati  di  cui  al  presente  comma
costituisce  evento  valutabile  ai  fini  della  responsabilita'
disciplinare e, ove ricorra, della responsabilita' contabile;
    i) nell'articolo 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-bis e' aggiunto il  seguente:
"8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive possono essere integrate  dai  contribuenti  per
modificare  la  originaria  richiesta  di  rimborso  dell'eccedenza
d'imposta  esclusivamente  per  la  scelta  della  compensazione,
sempreche' il rimborso stesso non sia stato  gia'  erogato  anche  in
parte, mediante dichiarazione da presentare entro  120  giorni  dalla
scadenza  del  termine  ordinario  di  presentazione,  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando  modelli  conformi  a
quelli approvati  per  il  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
dichiarazione.";
    l) gli adempimenti  ed  i  versamenti  previsti  da  disposizioni
relative  a  materie  amministrate  da  articolazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorche'
previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che  devono  essere
effettuati nei confronti delle  medesime  articolazioni  o  presso  i
relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo,
sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
    m) all'articolo 18, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  le
parole "lire 600 milioni"  e  "lire  un  miliardo"  sono  sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "400.000 euro" e "700.000 euro";
    n) al fine di semplificare  le  procedure  di  riscossione  delle
somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi  dall'Agenzia
delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere  all'obbligo  di
pagamento  degli  importi  negli  stessi  indicati,  nonche'  di
razionalizzare gli oneri a carico dei  contribuenti  destinatari  dei
predetti atti, all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al  comma  1,  primo  periodo,  la  parola  "notificati"  e'
sostituita dalla seguente: "emessi";
      2) al comma 1, lettera a):
        2.1) dopo le parole  "delle  imposte  sui  redditi",  ovunque
ricorrano, sono aggiunte le seguenti: ", dell'imposta sulle attivita'
produttive";
        2.2) nel  secondo  periodo,  dopo  la  parola  "sanzioni"  e'
eliminata la seguente: ", anche";
        2.3) nel terzo periodo, dopo le parole "entro sessanta giorni
dal ricevimento della raccomandata;" sono aggiunte le  seguenti:  "la
sanzione  amministrativa  prevista  dall'articolo  13  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  nei  casi  di
omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei  termini
di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati";
      3) al comma 1, dopo la lettera b),  e'  aggiunta  la  seguente:
"b-bis). In caso di  richiesta,  da  parte  del  contribuente,  della
sospensione  dell'esecuzione  dell'atto    impugnato    ai    sensi
dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,
l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) e' sospesa fino alla data
di  emanazione  del  provvedimento  che  decide  sull'istanza  di
sospensione  e,  in  ogni  caso,  per  un  periodo  non  superiore  a
centoventi giorni dalla data  di  notifica  dell'istanza  stessa.  La
sospensione di cui al periodo precedente non si applica con  riguardo
alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad  ogni  altra  azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.";
      4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:  "ai  fini  dell'espropriazione  forzata  l'esibizione
dell'estratto dell'atto  di  cui  alla  lettera  a),  come  trasmesso
all'agente della riscossione con  le  modalita'  determinate  con  il
provvedimento di cui alla  lettera  b),  tiene  luogo,  a  tutti  gli
effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in  tutti  i  casi  in  cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.";
    o) All'articolo 21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo  il  comma  1  e'
aggiunto il seguente:
      "1-bis.  Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  dei
contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di  cui  al
comma 1,  effettuate  nei  confronti  di  contribuenti  non  soggetti
passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' escluso  qualora
il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito,  di
debito  o  prepagate  emesse  da  operatori  finanziari  soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605.";
    p) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  10
novembre 1997, n. 444 - recante il regolamento per la semplificazione
delle annotazioni  da  apporre  sulla  documentazione  relativa  agli
acquisti di carburanti per autotrazione - dopo il comma 3 e' inserito
il seguente:
      "4. In deroga  a  quanto  stabilito  al  comma  1,  i  soggetti
all'imposta sul  valore  aggiunto  che  effettuano  gli  acquisti  di
carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di  debito
o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo
di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  605,  non  sono
soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante  previsto  dal
presente regolamento".;
    q) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 1  del  decreto  del
Ministro delle  finanze  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori
pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, e' sostituita dalla seguente:
      " a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati  catastali
identificativi dell'immobile  e  se  i  lavori  sono  effettuati  dal
detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne  costituisce
titolo e gli  altri  dati  richiesti  ai  fini  del  controllo  della
detrazione e a conservare ed  esibire  a  richiesta  degli  uffici  i
documenti  che  saranno  indicati  in  apposito  Provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.";
    r) l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e' abrogato;
    s) all'articolo 66 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nel comma 3, in fine e' aggiunto il seguente paragrafo:
"I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a
spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga  all'articolo
109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale e'
stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si  applica
solo nel caso in cui l'importo del costo indicato  dal  documento  di
spesa non sia di importo superiore a euro 1000.";
    t)  al  fine  di  semplificare  ed  uniformare  le  procedure  di
iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto
nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i  premi
previdenziali ed assistenziali  di  cui  al  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal  modo  l'unitarieta'  nella
gestione operativa della  riscossione  coattiva  di  tutte  le  somme
dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:
      1) l'articolo 32-bis del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' abrogato;
      2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito
con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici  dell'INPS,  delle
somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai
contributi e  premi  previdenziali  ed  assistenziali  risultanti  da
liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia  delle
entrate in base alle dichiarazioni dei redditi,  fatto  salvo  quanto
disposto dal successivo numero 3);
      3)  resta  ferma  la  competenza  dell'Agenzia  delle  entrate
relativamente all'iscrizione a  ruolo  dei  contributi  e  dei  premi
previdenziali ed assistenziali  di  cui  al  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n.  462,  nonche'  di  interessi  e  di  sanzioni  per
ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:
        3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in  base  agli  esiti
dei controlli automatici e formali di cui agli articoli  2  e  3  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
        3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi  in  base  agli
accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009;
    u) all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 1:
      1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,»
sono soppresse;
      1.2) al secondo periodo:
        1.2.1) le parole «Se le somme  dovute  sono  superiori»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Se  l'importo  complessivo  delle  rate
successive alla prima e' superiore»;
        1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo  di  sanzione
in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l'importo della
prima rata,»;
        1.3) al terzo periodo, dopo  le  parole  «comprese  quelle  a
titolo di sanzione in misura piena» sono  inserite  le  seguenti:  «,
dedotto l'importo della prima rata»;
      2) il comma 2 e' abrogato;
      3) al comma 6:
        3.1) al primo periodo, le parole «, superiori  a  cinquecento
euro,» sono soppresse;
        3.2) il secondo periodo e' soppresso;
    v) dopo il comma 6 e'  inserito  il  seguente:  "6-bis.  Le  rate
previste dal  presente  articolo  possono  essere  anche  di  importo
decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.";
    z)  all'articolo  2,  comma  4,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole "lire
dieci milioni" sono sostituite con le seguenti "euro 10.000";
    aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  9
dicembre 1996, n. 695, sono apportate le seguenti modifiche:
      1) al comma 1 le parole  "lire  trecentomila"  sono  sostituite
dalla seguenti: "euro 300,00;
      2) al comma 6 le parole  "lire  trecentomila"  sono  sostituite
dalla  seguenti:  "euro  300,00"  e  le  parole  "al  comma  5"  sono
sostituitedalle seguenti: "all'articolo 25, primo comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";
      3) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma  "6-bis.  Per
le fatture emesse a norma  del  secondo  comma  dell'articolo  17  si
applicano le disposizioni dei commi 1 e 6.";
    bb) all'articolo 32-ter del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, sono apportate le seguenti modifiche:
      1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le somme di
cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di  scadenza.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo  il  versamento  e'
tempestivo se  effettuato  il  primo  giorno  lavorativo  successivo.
Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo
di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche'  il
termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della  legge  29  dicembre
1990, n. 405, per  il  pagamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
dovuta a titolo  di  acconto  del  versamento  relativo  al  mese  di
dicembre".  Le  disposizioni  introdotte  dal  presente  numero  si
applicano a partire dal 1° luglio 2011;
      2) al comma 3 le parole:  "Ai  versamenti  eseguiti  nel  corso
dell'anno  2008"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ai  versamenti
relativi ai periodi d'imposta in corso  al  31  dicembre  degli  anni
2008, 2009 e 2010, da eseguire"; sono altresi' soppresse  le  parole:
"previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n. 471, e successive modificazioni,";
    cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta
sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi  civili,
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26,
trovano applicazione con riferimento ad  ogni  singolo  contratto  di
somministrazione di gas naturale  per  combustione  per  usi  civili,
indipendentemente dal numero di unita' immobiliari riconducibili allo
stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di  cui
all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  sia
con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n.  127-bis)
della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
    dd) al comma 2 dell'articolo  2  del  decreto-legge  24  dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
      1)  al  primo  periodo,  le  parole  "1°  gennaio  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011";
      2) al secondo  periodo.,  le  paro1e  "31  ottobre  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";
      3)  al  terzo  periodo,  le  parole  "'31  ottobre  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";
    ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori
di  acquisto  di  partecipazione  non  negoziate  nei  mercati
regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili
e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7  della  legge
28 dicembre  2001,  n.  448,  qualora  abbiano  gia'  effettuato  una
precedente rideterminazione del valore  dei  medesimi  beni,  possono
detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la  nuova  rivalutazione
l'importo relativo all'imposta sostitutiva gia' versata. Al fine  del
controllo della legittimita' della detrazione, con  il  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del  modello
di dichiarazione dei redditi, sono individuati  i  dati  da  indicare
nella dichiarazione stessa.
    ff) i soggetti che non  effettuano  la  detrazione  di  cui  alla
lettera ee) possono chiedere il rimborso  della  imposta  sostitutiva
gia' pagata, ai sensi dell'articolo 38  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza
per la richiesta  di  rimborso  decorre  dalla  data  del  versamento
dell'intera  imposta  o  della  prima  rata  relativa  all'ultima
rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non  puo'  essere
comunque  superiore  all'importo  dovuto  in  base    all'ultima
rideterminazione del valore effettuata;
    gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai
versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente
decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza  per  la
richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa  puo'  essere
effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre  dalla  medesima
data.

riferimento id:1172

Data: 2011-05-13 19:58:29

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 - Art. 10 - Servizi ai cittadini

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113) (GU n. 110 del 13-5-2011 )
Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011

Art. 10 - Servizi ai cittadini

  1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di
aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in
particolare,  per  semplificare  il  procedimento  di  rilascio  dei
documenti obbligatori di identificazione, all'articolo  7-vicies  ter
del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente comma:
    "2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica,  che  e'
documento obbligatorio di identificazione, e' riservata al  Ministero
dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in
materia di carte valori e di documenti di sicurezza della  Repubblica
e degli standard internazionali  di  sicurezza  e  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. E' riservata, altresi', al Ministero  dell'interno  la  fase
dell'inizializzazione del  documento  identificativo,  attraverso  il
CNSD".
  2. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti
relativi alla tessera sanitaria,  unificata  alla  carta  d'identita'
elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo,  da  adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono  determinate  le  modalita'  tecniche  di  attuazione  della
disposizione di cui al comma 2 bis, dell' articolo 7-vicies ter,  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1  del  presente
articolo. Nelle more della definizione delle modalita' di convergenza
della tessera  sanitaria  nella  carta  d'identita'  elettronica,  il
Ministero dell'economia e delle finanze  continua  ad  assicurare  la
generazione della tessera sanitaria su supporto  di  Carta  nazionale
dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122.
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e' disposta
anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul
medesimo supporto della carta d'identita' elettronica con la  tessera
sanitaria, nonche' il  rilascio  gratuito  del  documento  unificato,
mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione  e  rilascio,  di
tutte le risorse disponibili a legislazione vigente  per  la  tessera
sanitaria e per la carta di identita'  elettronica,  ivi  incluse  le
risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.  Le  modalita'
tecniche  di  produzione,  distribuzione  e  gestione  del  documento
unificato sono stabilite con decreto del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e,
limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.
  4. In funzione della realizzazione del progetto  di  cui  al  comma
2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,  n.
43, aggiunto dal comma 1 ed ai commi 2 e 3 del presente articolo, con
atto di indirizzo  strategico  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle societa' di cui
all'articolo 1 della legge 13  luglio  1966,  n.  559,  e  successive
modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione  delle  predette
societa'  e'  conseguentemente  rinnovato  nel  numero  di  cinque
consiglieri entro 45 giorni dalla data  di  emanazione  dei  relativi
atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo  2383,
comma 3, del codice civile.  Il  relativo  statuto,  ove  necessario,
dovra' conformarsi, entro il richiamato termine, alle  previsioni  di
cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244".
  5.  All'articolo  3  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
      "Il sindaco e' tenuto a' rilasciare  alle  persone  aventi  nel
comune la residenza o la loro dimora una carta  d'identita'  conforme
al modello stabilito dal Ministero dell'interno.";
    b) al secondo comma:
      1) dopo il primo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  "Per  i
minori di eta'  inferiore  a  tre  anni,  la  validita'  della  carta
d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra  tre  e
diciotto anni, la validita' e' di cinque anni.";
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Sono  esentate
dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di  eta'
inferiore a dodici anni";
    c) dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
      "Per i minori di eta' inferiore agli  anni  quattordici,  l'uso
della carta d'identita' ai fini  dell'espatrio  e'  subordinato  alla
condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi  ne
fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da
chi  puo'  dare  l'assenso  o  l'autorizzazione,  convalidata  dalla
questura, o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero,
il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui
i minori medesimi sono affidati.".
  6. All'articolo 16-bis, comma 1,  del  decreto  legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' aggiunto infine  il  seguente  periodo:  "In  caso  di
ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale  delle  anagrafi,  il
responsabile del procedimento ne risponde a  titolo  disciplinare  e,
ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.".
  7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 e'
aggiunto in fine il seguente periodo:  "Al  pagamento  del  beneficio
provvedono gli enti previdenziali competenti per il  pagamento  della
pensione di reversibilita' o indiretta.".
  8. Al fine di  salvaguardare  la  piena  operativita'  del  sistema
nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, alla copertura dei  posti  disponibili  per  il
periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica  di
capo squadra del ruolo dei  capi  squadra  e  dei  capi  reparto,  si
provvede esclusivamente con le  procedure  di  cui  all'articolo  12,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
attraverso una o piu'  procedure  straordinarie.  Analogamente,  alla
copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008  nella  qualifica
di capo reparto del ruolo dei capi squadra e  dei  capi  reparto,  si
provvede esclusivamente con le  procedure  di  cui  all'articolo  16,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura
dei posti disponibili al 31 dicembre 2010  nella  qualifica  di  capo
squadra e al 1° gennaio 2010 nella qualifica  di  capo  reparto,  ivi
compresi,  in  ragione  dell'unitarieta'  della  dotazione  organica
complessiva del ruolo, quelli derivanti  dall'avvio  delle  procedure
concorsuali  a  capo  reparto.  Resta  fermo  che  le  procedure
straordinarie  di  cui  al  presente  articolo  dovranno  comunque
assicurare prioritariamente la  copertura  dei  posti  relativi  alla
qualifica di capo squadra.
  10. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso  di  formazione  di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, e' stabilita in mesi sei, di cui almeno uno  di  applicazione
pratica; la durata del corso di formazione di  cui  all'articolo  23,
comma 1,  del  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  e'
stabilita in mesi sei e la durata del  corso  di  formazione  di  cui
all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' stabilita in mesi dodici, di  cui  almeno  tre  di  tirocinio
operativo.
  11. Al fine di garantire l'osservanza dei  principi  contenuti  nel
decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in  tema  di  gestione  delle
risorse  idriche  e  di  organizzazione  del  servizio  idrico,  con
particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla
regolare determinazione e adeguamento  delle  tariffe,  nonche'  alla
promozione dell'efficienza,  dell'economicita'  e  della  trasparenza
nella gestione dei servizi idrici, e' istituita,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  l'Agenzia  nazionale
di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata "Agenzia".
  12. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e  funzionalmente
indipendente dal Governo.
  13.  L'Agenzia  opera  sulla  base  di  principi  di  autonomia
organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di  trasparenza  e  di
economicita'.
  14.  L'Agenzia  svolge,  con  indipendenza  di  valutazione  e  di
giudizio, le seguenti funzioni:
    a) definisce i livelli minimi di qualita' del  servizio,  sentite
le regioni, i gestori e le associazioni  dei  consumatori,  e  vigila
sulle modalita' della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri
di acquisizione di documenti, accesso  e  ispezione,  comminando,  in
caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri  provvedimenti,
sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo  ad  euro
50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e,  in  caso  di
reiterazione  delle  violazioni,  qualora  cio'  non  comprometta  la
fruibilita'  del  servizio  da  parte  degli  utenti,  proponendo  al
soggetto affidante la sospensione o la decadenza  della  concessione;
determina altresi' obblighi di indennizzo automatico in favore  degli
utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;
    b) predispone una o piu' convenzioni tipo di cui all'articolo 151
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    c) definisce, tenuto conto della necessita' di recuperare i costi
ambientali  anche  secondo  il  principio  "chi  inquina  paga",  le
componenti di costo per la determinazione della tariffa  relativa  ai
servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua;
    d) predispone il metodo tariffario  per  la  determinazione,  con
riguardo  a  ciascuna  delle  quote  in  cui  tale  corrispettivo  si
articola, della tariffa del servizio  idrico  integrato,  sulla  base
della valutazione  dei  costi  e  dei  benefici  dell'utilizzo  delle
risorse idriche e tenendo conto, in conformita' ai  principi  sanciti
dalla  normativa  comunitaria,  sia  del  costo  finanziario  della
fornitura del servizio che dei  relativi  costi  ambientali  e  delle
risorse,  affinche'  sia  pienamente  realizzato  il  principio  del
recupero dei  costi  ed  il  principio  "chi  inquina  paga",  e  con
esclusione di ogni onere derivante  dal  funzionamento  dell'Agenzia;
fissa,  altresi',  le  relative  modalita'  di  revisione  periodica,
vigilando sull'applicazione delle tariffe, e,  nel  caso  di  inutile
decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di
definizione della  tariffa  da  parte  delle  autorita'  al  riguardo
competenti,  come  individuate  dalla  legislazione  regionale  in
conformita'  a  linee  guida  approvate  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa  intesa
con la  Conferenza  unificata,  provvede  nell'esercizio  del  potere
sostitutivo,  su  istanza  delle  amministrazioni  o  delle  parti
interessate, entro  sessanta  giorni,  previa  diffida  all'autorita'
competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;
    e) approva le tariffe predisposte dalle autorita' competenti;
    f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,  esprimendo
osservazioni,  rilievi  e  impartendo,  a  pena  d'inefficacia,
prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e  sulla  necessita'
di modificare le clausole contrattuali e gli  atti  che  regolano  il
rapporto tra le Autorita' d'ambito territoriale ottimale e i  gestori
del servizio idrico integrato;
    g) emana direttive per la trasparenza  della  contabilita'  delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici
di valutazione anche su base comparativa  della  efficienza  e  della
economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi;
    h) esprime pareri in materia  di  servizio  idrico  integrato  su
richiesta del  Governo,  delle  regioni,  degli  enti  locali,  delle
Autorita' d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori,
e tutela i diritti degli utenti anche valutando  reclami,  istanze  e
segnalazioni  in  ordine  al  rispetto  dei  livelli  qualitativi  e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei  confronti
dei quali puo' intervenire con i provvedimenti di  cui  alla  lettera
a);
    i) puo' formulare proposte di revisione della disciplina vigente,
segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza e di non  corretta
applicazione;
    l) predispone annualmente una  relazione  sull'attivita'  svolta,
con  particolare  riferimento  allo  stato  e  alle  condizioni  di
erogazione dei  servizi  idrici  e  all'andamento  delle  entrate  in
applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, che e' trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30  aprile  dell'anno  successivo  a
quello cui si riferisce.
  15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al  comma  11,  sono
trasferite le funzioni gia' attribuite alla Commissione nazionale per
la vigilanza sulle risorse  idriche  dall'articolo  161  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni  vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  16. L'Agenzia e' organo collegiale costituito da tre membri, di cui
uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto  del  Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare. Le designazioni effettuate  dal  Governo  sono  previamente
sottoposte al parere delle competenti Commissioni  parlamentari,  che
si esprimono entro 20 giorni  dalla  richiesta.  In  nessun  caso  le
nomine possono essere effettuate in mancanza  del  parere  favorevole
espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due  terzi  dei
componenti. Le medesime Commissioni possono  procedere  all'audizione
delle persone designate. I componenti dell'Agenzia  sono  scelti  tra
persone  dotate  di  indiscusse  moralita'  e  indipendenza,  alta  e
riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. I  componenti
dell'Agenzia durano in carica tre anni e  possono  essere  confermati
una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia e' incompatibile
con  incarichi  politici  elettivi,  ne'  possono  essere  nominati
componenti coloro  che  abbiano  interessi  di  qualunque  natura  in
conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di  controllo  di
regolarita' amministrativo contabile e di verifica sulla  regolarita'
della gestione dell'Agenzia sono affidate al  Collegio  dei  revisori
composto da  tre  membri  effettivi,  di  cui  uno  con  funzioni  di
presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.  Due
membri del Collegio sono scelti tra  gli  iscritti  al  registro  dei
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Con il medesimo provvedimento e' nominato anche un membro  supplente.
I componenti del collegio dei revisori durano in carica  tre  anni  e
possono essere rinnovati una sola volta.
  17.  Il  direttore  generale  svolge  funzioni  di  direzione,
coordinamento  e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia.  Formula
proposte  all'Agenzia,  da'  attuazione  alle  deliberazioni  e  ai
programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'  dell'Agenzia  ed  al
perseguimento  delle  sue  finalita'  istituzionali.  Il  direttore
generale e' nominato per un periodo di cinque anni, non  rinnovabili,
con la procedura prevista  dall'articolo  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  Al  direttore  generale  non  si
applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165.
  18.  I  compensi  spettanti  ai  componenti  dell'Agenzia  sono
determinati con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. I medesimi compensi sono ridotti di almeno  la
meta'  qualora  il  Presidente  e  ciascun  componente  dell'Agenzia,
dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per  il  mantenimento
del proprio trattamento economico.
  19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia  e  il  direttore
generale non possono esercitare direttamente o indirettamente, alcuna
attivita' professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri  uffici
pubblici, ne' avere  interessi  diretti  o  indiretti  nelle  imprese
operanti nel settore.  I  componenti  dell'Agenzia  ed  il  direttore
generale,  ove  dipendenti  di  amministrazioni  pubbliche,  sono
obbligatoriamente  collocati  fuori  ruolo  o  in  aspettativa  senza
assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il  relativo  posto  in
organico e' reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.
  20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri
dell'Agenzia  e  il  direttore  generale  non  possono  intrattenere,
direttamente  o  indirettamente,  rapporti  di  collaborazione,  di
consulenza o di impiego con  le  imprese  operanti  nei  settore.  La
violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto  costituisca
reato,  con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  ad
un'annualita'    dell'importo    del    corrispettivo    percepito.
All'imprenditore  che  abbia  violato  tale  divieto  si  applica  la
sanzione amministrativa  pecuniaria  pari  allo  0,5  per  cento  del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi  o  quando  il  comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca  dell'atto  autorizzativo.  I
limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati  secondo  il
tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
  21. L'Agenzia puo' essere sciolta per  gravi  e  motivate  ragioni,
inerenti al suo corretto funzionamento e al  perseguimento  dei  suoi
fini istituzionali, con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Con
il medesimo decreto e' nominato  un  commissario  straordinario,  che
esercita, per un periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  le  funzioni
dell'Agenzia. Entro il termine  di  cui  al  periodo  precedente,  si
procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto  disposto  dal  comma
16.
  22. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, e' approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono  definite
le finalita' e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e
funzionamento, le competenze degli organi e le modalita' di esercizio
delle funzioni. Con analogo decreto,  adottato  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore di quello di cui  al  periodo  precedente,  e'
approvato  il  regolamento  che  definisce  l'organizzazione  e  il
funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il  contingente  di
personale,  nel  limite  di  40  unita',  in  posizione  di  comando
provenienti  da  amministrazioni  statali  con  oneri  a  carico
dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica.
  23. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni  dalla  data
di emanazione del  decreto  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma
precedente, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del
Ministero da trasferire all'Agenzia ed e' disposto  il  comando,  nel
limite  massimo  di  venti  unita',  del  personale  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gia'  operante
presso la Commissione nazionale per la vigilanza sullerisorse idriche
alla data di entrata in vigore della presente legge.  Alla  copertura
dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma  18  si
provvede mediante  personale  di  altre  amministrazioni  statali  in
posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica.
  24.  Agli  oneri  derivanti  dal  funzionamento  dell'Agenzia  si
provvede:
    a) mediante un contributo posto a  carico  di  tutti  i  soggetti
sottoposti alla sua vigilanza, il cui relativo costo non puo'  essere
recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data  di
entrata in vigore della presente  disposizione,  per  un  totale  dei
contributi versati non superiore allo 0,2 %  del  valore  complessivo
del mercato di competenza. Il contributo e' determinato dalla Agenzia
con propria deliberazione, approvata con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze  ed  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, ed e' versato entro il 31 luglio di ogni anno.
Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.
    b) in sede di prima applicazione, anche mediante  apposito  fondo
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  nel  quale  confluiscono  le
risorse di cui al comma 23, la cui  dotazione  non  puo'  superare  1
milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e puo' essere ridotta  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
sulla base del gettito effettivo del contributo di cui  alla  lettera
a) e dei costi complessivi dell'Agenzia.
  25.  In  sede  di  prima  applicazione  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 22, e' stabilito l'ammontare  delle  risorse  di  cui
alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili  a
legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare,  sono  conseguentemente  rideterminate  le
relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed e' stabilita
la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma  24,  e  le
relative modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia.
  26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, e' soppressa la Commissione  nazionale  per  la
vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  il  predetto  articolo  161  e'
abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni  di  cui  alla
presente legge. Alla nomina  dell'Agenzia  di  cui  al  comma  11  si
provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga
a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni  gia'  attribuite  dalla
legge alla Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle  risorse
idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo  stesso
termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio
dei revisori dei conti.
  27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato
ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  28. L'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25  settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre
2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla  entrata
in vigore di quest'ultimo,  e'  da  considerarsi  cessato  il  regime
transitorio di cui all'articolo 2,  comma  3,  del  decreto-legge  17
marzo 1995, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
maggio 1995, n. 172

riferimento id:1172

Data: 2011-05-13 20:00:43

Art. 3 Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistico .....

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113) (GU n. 110 del 13-5-2011 )
Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011

Art. 3 Reti d'impresa, "Zone  a  burocrazia  zero",  Distretti  turistico - alberghieri, nautica da diporto

  1. Per incrementare l'efficienza del  sistema  turistico  italiano,
riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, fermo restando,  in
assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e  fruizione  della
battigia, anche ai fini di balneazione, e' introdotto un  diritto  di
superficie avente durata di venti anni e disciplinato come segue:
    a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate
formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle
scogliere. Sulle aree gia' occupate da edificazioni esistenti, aventi
qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata  in  vigore
del presente articolo,  ancorche'  realizzate  su  spiaggia,  arenile
ovvero scogliera, salvo che le relative aree non  risultino  gia'  di
proprieta'  privata,  le  edificazioni  possono  essere  mantenute
esclusivamente in regime di diritto di superficie.  La  delimitazione
dei soli arenili, per le aree inedificate, nonche'  la  delimitazione
delle aree gia' occupate da  edificazioni  esistenti,  realizzate  su
terreni non gia' di proprieta' privata, e' effettuata, su  iniziativa
dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l'Agenzia del demanio;
    b) il provvedimento costitutivo  del  diritto  di  superficie  e'
rilasciato, nel rispetto dei  principi  comunitari  di  economicita',
efficacia,  imparzialita',  parita'  di  trattamento,  trasparenza  e
proporzionalita', dalla Regione, d'intesa con il Comune  nonche'  con
le Agenzie del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in
copia  alla  Agenzia  delle  entrate  per  la  riscossione  del
corrispettivo;
    c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente  si
mantiene:
      1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla
Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato;
      2)  previo  accatastamento  delle  edificazioni  ai  sensi
dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e,  per  le
edificazioni gia' esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente articolo,  se  le  stesse  risultano  dotate  di  un  titolo
abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente;
      3) se acquisito da una  impresa,  a  condizione  che  l'impresa
aderisca a nuovi, congrui studi di  settore  appositamente  elaborati
dalla  Agenzia  delle  entrate  e  che  l'impresa  risulti  altresi'
regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;
    d) sulle aree inedificate l'attivita' edilizia e' consentita solo
in regime di diritto di superficie  e  comunque  nel  rispetto  della
normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie gia'  occupate
da  edificazioni  esistenti  le  attivita'    di    manutenzione,
ristrutturazione,  trasformazione,  ovvero  di  ricostruzione  delle
predette edificazioni sono consentite  comunque  nel  rispetto  della
normativa vigente.
  2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente  articolo,  che  risultano  in
violazione delle disposizioni di cui  al  comma  1,  sono  senz'altro
acquisite di diritto alla proprieta'  del  demanio  ed  abbattute  in
danno di colui che le ha realizzate.  Le  violazioni  alla  normativa
vigente,  incluse  quelle  di  rilevanza  penale,  commesse  su  aree
costituite da spiagge,  arenili  e  scogliere  continuano  ad  essere
perseguite ai sensi della legislazione vigente. Nulla e' innovato  in
materia di concessioni sul demanio marittimo. Le  risorse  costituite
dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere c)  e
d) del comma 1 riscosse dalla  Agenzia  delle  entrate  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate  ad  un
Fondo costituito presso il Ministero dell'economia  e  delle  finanze
per  essere  annualmente  ripartite  in  quattro  quote,  in  favore,
rispettivamente, della Regione interessata, dei  Comuni  interessati,
dei Distretti turistico - alberghieri di  cui  al  comma  4,  nonche'
dell'erario, con  particolare  riferimento  agli  eventuali  maggiori
oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno.  La  misura
delle  quote  e'  stabilita  annualmente  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, in modo tale che non derivino  effetti
negativi  per  la  finanza  pubblica.  Con  decreto  di  natura  non
regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivo annuo di  cui
alla comma 1, lettera c), n.  1),  in  modo  tale  che  non  derivino
effetti negativi per la finanza pubblica.
   
  3. A salvaguardia di valori  costituzionalmente  garantiti,  quanto
alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione  delle  disposizioni  di
cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei  casi  di
attribuzione di diritti di superficie ad imprese  turistico-balneari,
il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e
transito per il  raggiungimento  della  battigia,  anche  a  fini  di
balneazione.
  4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del
settore che operano nei medesimi  territori,  previa  intesa  con  le
Regioni  interessate,  i  Distretti  turistico-alberghieri  con  gli
obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello
nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo  delle  aree  e
dei  settori  del    Distretto,    di    migliorare    l'efficienza
nell'organizzazione e nella produzione  dei  servizi,  di  assicurare
garanzie e certezze  giuridiche  alle  imprese  che  vi  operano  con
particolare riferimento alle opportunita' di investimento, di accesso
al credito, di  semplificazione  e  celerita'  nei  rapporti  con  le
pubbliche amministrazioni.
  5. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi,
relativamente  ai  beni  del  demanio  marittimo,  esclusivamente  le
spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei  Distretti
e' effettuata dall'Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi,
che e' obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del  settore
turistico che operano nei  medesimi  territori.  Alla  conferenza  di
servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati,
  6. Nei Distretti turistico-alberghieri  si  applicano  le  seguenti
disposizioni:
    a) alle imprese  dei  Distretti,  costituite  in  rete  ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  4-bis  e  seguenti,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33,  e  successive  modificazioni,  si  applicano  le
disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria,  per
la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1,  comma  368,  lettere
b), c) e d) della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e  successive
modificazioni,  previa  autorizzazione  rilasciata  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il  Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi  dalla  relativa
richiesta. Alle medesime imprese, ancorche' non costituite  in  rete,
si applicano altresi', su richiesta, le disposizioni  agevolative  in
materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera  a),  della
citata legge n. 266 del 2005;
    b) i Distretti costituiscono "Zone a burocrazia  zero"  ai  sensi
dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai  medesimi
si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma  2
del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per  spese  di
competenza del Ministero dell'interno sono a carico del fondo di  cui
al comma 2;
    c) nei Distretti sono attivati sportelli unici  di  coordinamento
delle attivita'  delle  Agenzie  fiscali  e  dell'INPS.  Presso  tali
sportelli le imprese del  distretto  intrattengono  rapporti  per  la
risoluzione di qualunque questione  di  competenza  propria  di  tali
enti, nonche' presentare richieste ed  istanze,  nonche'  ricevere  i
provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti,  rivolte  ad  una
qualsiasi    altra    amministrazione    statale.    Con    decreto
interdirigenziale  dei  predetti  enti,  nonche'  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate  le
disposizioni applicative occorrenti ad  assicurare  la  funzionalita'
degli  sportelli  unici,  rispettivamente,  per  le  questioni  di
competenza  dei  predetti  enti,  nonche'  di  competenza  delle
amministrazioni statali, Per le attivita' di ispezione e controllo di
competenza delle Agenzie fiscali  e  dell'INPS  gli  sportelli  unici
assicurano  controlli  unitari,  nonche'  una  pianificazione  e
l'esercizio di tali attivita'  in  modo  tale  da  influire  il  meno
possibile  sull'ordinaria  attivita'  propria  delle  imprese  dei
Distretti. Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  periodi
precedenti  non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri.  Le
amministrazioni  provvedono  agli  adempimenti  ivi  previsti  con
l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
in base alla legislazione vigente.
  7. Per semplificare gli adempimenti  amministrativi  relativi  alla
navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di
pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della  nautica
da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi
1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
    "1.  Le  disposizioni  del  presente  codice  si  applicano  alla
navigazione da diporto, anche  se  esercitata  per  fini  commerciali
mediante le unita' da diporto di  cui  all'articolo  3  del  presente
codice, ivi comprese le navi di cui  all'articolo  3  della  legge  8
luglio 2003, n. 172.
    2. Ai fini del presente codice  si  intende  per  navigazione  da
diporto quella effettuata in  acque  marittime  ed  interne  a  scopi
sportivi  o  ricreativi  e  senza  fine  di  lucro,  nonche'  quella
esercitata a  scopi  commerciali,  anche  mediante  le  navi  di  cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma  restando  la
disciplina ivi prevista.''.
  8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici  e
razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni
demaniali marittime:
    a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  dopo  il
comma 2, e' inserito il seguente:
      "2-bis. Nel caso di  strutture  o  ambiti  idonei,  allo  stato
sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali
di preminente interesse pubblico,  nella  predisposizione  del  piano
regolatore  portuale,  deve  essere  valutata,  con  priorita',  la
possibile  finalizzazione  delle  predette  strutture  ed  ambiti  ad
approdi turistici come definiti dall'articolo 2  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre  1997,  n.
509.";
    b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni
a regioni ed enti locali in base alla legge 5  maggio  2009,  n.  42,
nonche' alle rispettive  norme  di  attuazione,  al  procedimento  di
revisione  del  quadro  normativo  in  materia  di  rilascio  delle
concessioni demaniali marittime per  le  strutture  portuali  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del  Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le
modalita'  di  affidamento  delle  concessioni  di  beni  demaniali
marittimi con finalita'  turistico-ricreative,  come  definiti  sulla
base dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1,  comma  18,  del
decreto  legge  30  dicembre  2009,  n.  194,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  25,  in  sede  di
conferenza Stato - Regioni.

riferimento id:1172

Data: 2011-05-21 12:10:50

Re: DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo - Prime disposizioni

PUR NON CONDIVIDENDO IN ALCUN MODO L'APPLICABILITA' AL SUAP DELLA NUOVA NORMA CHE PREVEDE L'INOLTRO DELLA PEC MEDIANTE RACCOMANDATA IN QUANTO DETTA DISPOSIZIONE:
1) NON TROVA APPLICAZIONE NELLA DISCIPLINA SPECIALE DEL SUAP DI CUI AL DPR 160/2010
2) E' INNOVATIVA ESCLUSIVAMENTE NELLA PARTE IN CUI CHIARISCE CHE IN CASO DI RACCOMPANDATA (PER LE PRATICHE NON SUAP) FA FEDE LA DATA DI ARRIVO E NON DI SPEDIZIONE

... TUTTAVIA SEGNALO L'ARTICOLO SOTTO INDICATO PER EVENTUALI APPROFONDIMENTI

************************

SUAP telematico, tutto da rifare
Di Marilisa Bombi
http://www.marilisabombi.it/doc/proroga_procedimenti_automatizzati.pdf

riferimento id:1172

Data: 2011-05-21 15:00:11

Re: DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo - Prime disposizioni

DECRETO SVILUPPO: UN PROSPETTO DI SINTESI SULLE MODIFICHE APPORTATE

Al fine di fornire un agile strumento di riscontro dell’incidenza del D.L. 70 del 13.5.2011 (c.d. “Decreto sviluppo”) nella materia dei contratti pubblici abbiamo predisposto uno schema sintetico delle novità introdotte.
Si riportano (nella colonna di sinistra) gli articoli del Codice dei Contratti e del Regolamento di attuazione con enfasi grafica sulle modifiche ad essi apportate dal Decreto sviluppo
http://www.contratti-pubblici.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1012:decreto-sviluppo-un-prospetto-di-sintesi-sulle-modifiche-alla-materia-dei-contratti-pubblici-&catid=49:aree-tematiche&Itemid=1112

riferimento id:1172

Data: 2011-05-21 15:03:20

Il decreto sviluppo nell’edilizia: cosa cambia?

Il decreto sviluppo nell’edilizia: cosa cambia?

Pubblicato in G.U. il dl che apporta modifiche all’edilizia privata e agli appalti. Novità dell’ultimo minuto: scende a 20 anni il diritto di superficie sulle spiagge
É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso, dopo e modifiche apportate su richiesta del Quirinale, il decreto legge sullo sviluppo n.70/2011.
http://www.diritto.it/docs/5087272-il-decreto-sviluppo-nell-edilizia-cosa-cambia?source=1&tipo=news

riferimento id:1172

Data: 2011-05-21 15:03:47

Decreto sviluppo: il silenzio-assenso si estende al permesso di costruire

Decreto sviluppo: il silenzio-assenso si estende al permesso di costruire

Il D.L. 70/2011 (noto come decreto sviluppo e pubblicato nella G.U.  del 13-5-2011 n. 110)  velocizza l'iter per il rilascio del permesso di costruire. Il  titolo abilitativo emesso dal comune, che autorizza l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica potrà ora essere ottenuto automaticamente con la regola del silenzio-assenso. Ovviamente ciò è possibile nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
http://www.diritto.it/docs/5087271-decreto-sviluppo-il-silenzio-assenso-si-estende-al-permesso-di-costruire?source=1&tipo=news

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