DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 - Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
(GU n. 110 del 13-5-2011 )
Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011
DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113) (GU n. 110 del 13-5-2011 )
Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011
Art. 5 - Costruzioni private
1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate
modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:
a) introduzione del" silenzio assenso" per il rilascio del
permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
b) estensione della segnalazione certificata di inizio attivita'
(SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia
di inizio attivita' (DIA);
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella
prassi: la "cessione di cubatura";
d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare
assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica
sicurezza;
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione
l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce
la cosiddetta relazione "acustica";
f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito
istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
g)esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica
(VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici gia'
sottoposti a valutazione ambientale strategica;
h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata
delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra
l'altro, le seguenti modificazioni:
a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) all'articolo 5, comma 3, lettera a), la parola
"autocertificazione" e' sostituita dalla seguente: "dichiarazione";
2) all'articolo 16, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti
equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all'intervento
di trasformazione urbanistica del territorio, e' a carico del
titolare del permesso di costruire e non trova applicazione
l'articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163."
3) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di
costruire). 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo
11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali
richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La
domanda e' accompagnata da una dichiarazione del progettista
abilitato che asseveri la conformita' del progetto agli strumenti
urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la
verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di
presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce,
avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto
all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di
assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano gia'
stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la
conformita' del progetto alla normativa vigente, formula una proposta
di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini
del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare
modifiche di modesta entita' rispetto al progetto originario, puo',
nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche,
illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta
di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, e'
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola
volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta
di documenti che integrino o completino la documentazione presentata
e che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione o che
questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla
proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di
servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo
periodo del presente comma e' fissato in quaranta giorni con la
medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del
procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto
rilascio del permesso di costruire e' data notizia al pubblico
mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di
costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni
con piu' di 100.000 abitanti, nonche' per i progetti particolarmente
complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del
procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo,ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia
opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si
intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali
si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce
il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui
all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre
dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso
il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda
di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
interventi di cui all'articolo 22, comma 7, e' di settantacinque
giorni dalla data di presentazione della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in
relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni
statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle
leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e
ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1,
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei
presupposti di cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da
uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari.";
4) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 21 - (Intervento sostitutivo regionale). 1. Le
regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalita' per
l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti
dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio
del permesso di costruire."
5) all'articolo 34, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il
seguente:
"2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non
si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che
non eccedano per singola unita' immobiliare il 2 per cento delle
misure progettuali.";
6) all'articolo 59, comma 2, le parole: "Il Ministro per le
infrastrutture e i trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
7) all'articolo 82, comma 2, le parole "qualora le
autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano
venire concesse, per il" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso
di".
b) Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) all'articolo 14 quater, comma 3, secondo periodo, le parole
"nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro".
2) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
"nonche' di quelli'', sono aggiunte le seguenti: ''previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli'', alla
fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: "La segnalazione,
corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata a mezzo posta
con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da
parte dell'amministrazione.", e dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di
sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e' ridotto a
trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.".
c) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano
alle denunce di inizio attivita' in materia edilizia disciplinate dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con
esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa
statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di
costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 si interpretano altresi' nel senso che non
sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in
attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del
medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli
atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle
amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio
culturale.
3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti
edificatori, all'articolo 2643, comma 1, del codice civile, dopo il
n. 2), e' inserito il seguente:
"2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori
comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti
strumenti di pianificazione territoriale, nonche' nelle convenzioni
urbanistiche ad essi relative;".
4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni
immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad
oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo
previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di
costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione,
alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all'articolo 8, dopo il comma 3,
e' aggiunto il seguente:
''3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli
strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo
6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' edilizia ovvero del rilascio del
permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una
autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei
requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione
acustica di riferimento".
6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli
elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti
urbanistici, all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e
successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati tecnici
allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti
urbanistici, nonche' delle loro varianti, sono pubblicati nei siti
informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica".
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani
urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Lo strumento attuativo di piani urbanistici gia' sottoposti a
valutazione ambientale strategica non e' sottoposto a valutazione
ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilita' qualora non
comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione
ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove
previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di
edificabilita', gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici,
tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le
condizioni di sostenibilita' ambientale delle trasformazioni
previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici
comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione
ambientale strategica e la verifica di assoggettabilita' sono
comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di
valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di
valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilita'
sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del
piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie
di cui al presente comma».
9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio
edilizio esistente nonche' di promuovere e agevolare la
riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonche' di
edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di
dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della
necessita' di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per
incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e
ricostruzione che prevedano:
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a
quella preesistente come misura premiale;
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree
diverse;
c) l'ammissibilita' delle modifiche di destinazione d'uso,
purche' si tratti di destinazioni tra loro compatibili o
complementari;
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione
architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad
edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad
inedificabilita' assoluta, con esclusione degli edifici per i quali
sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in
vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato
comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle
destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard
urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e in particolare delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di
quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonche' delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di
autonomia e con le relative norme di attuazione.
13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei
commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della
normativa regionale, si applicano, altresi', le seguenti
disposizioni:
a) e' ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti
urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle
destinazioni d'uso, purche' si tratti di destinazioni tra loro
compatibili o complementari;
b) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo
strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale.
14. Decorso il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo
quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono
immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non
hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali.
Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da
riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lettera a),
e' realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per
cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al
dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad
uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono
calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e
pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede
di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo
previsto.
15. All'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23 le parole "1°
DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113) (GU n. 110 del 13-5-2011 )
Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011
[color=red]Si segnala in ROSSO il nuovo ruolo del SUAP nel coordinamento della vigilanza
[/color]
Art. 7 - Semplificazione fiscale
1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e
piu' in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono
apportate modificazioni cosi' articolate:
a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia
ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte
di qualsiasi autorita' competente deve essere unificato, puo' essere
operato al massimo con cadenza semestrale, non puo' durare piu' di
quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra
costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare.
Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di
propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in
borghese;
b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati,
dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni
per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione
dei dati;
c) abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in
occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per
cento;
d) i contribuenti in regime di contabilita' semplificata possono
dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a
1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;
e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei
contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di
pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;
f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano gia'
in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi
possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;
g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in
dichiarazione puo' essere mutata in richiesta di compensazione entro
120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;
h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici,
previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria
che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al
primo giorno lavorativo successivo;
i) estensione del regime di contabilita' semplificata a 400 mila
euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di
ricavi per le altre imprese;
l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso
di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;
m) attenuazione del principio del "solve et repete". In caso di
richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si
procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque
fino al centoventesimo giorno;
n) per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei
contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi
previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento
delle dichiarazioni dei redditi;
o) abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere
la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle
dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione
separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;
p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni
d'impresa per i quali e' possibile ricorrere ad attestazione di
distruzione mediante di atto notorio;
q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in
un solo documento le fatture ricevute nel mese;
r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli
enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;
s) e' del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per singolo
contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a
fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);
t) nuova opportunita' di rideterminazione del valore di acquisto
dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei
mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta
sostitutiva.
[color=red] 2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono in particolare
introdotte le seguenti disposizioni:
a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa
nell'esercizio delle attivita' delle imprese di cui all'articolo 2
dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE recante
"Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese", nonche' di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni nell'attivita' di controllo nei
riguardi di tali imprese, assicurando altresi' una maggiore
semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi
nell'attivita' amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di
natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese
devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti
competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati.
Conseguentemente: [/color]
1) a livello statale, con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinati
modalita' e termini idonei a garantire una concreta programmazione
dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonche' il piu'
efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle
predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di
Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Direzione generale per l'attivita' ispettiva, dando, a tal fine, il
massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le
citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto e' altresi'
assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette
Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di
ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali
elementi acquisiti utili ai fini delle attivita' di controllo di
rispettiva competenza. Inoltre, secondo una prassi gia' consolidata,
gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguono gli
accessi in borghese;
[color=red] 2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle
imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi
comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende
ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere
oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi
e' affidato, ove istituito, allo Sportello unico per le attivita'
produttive (SUAP) di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, ovvero alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competenti per territorio. [/color]
3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della
contestualita' e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori
al semestre;
4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in
violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono,
per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito
disciplinare;
5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai
controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al
decreto legislativo 9 ottobre 2008, n. 81, nonche' a quelli
funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica
incolumita', dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano
altresi' ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato
per ragioni di necessita' ed urgenza;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono
attuazione dei principi di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e),
m), p), r) della Costituzione nonche' dei principi di cui alla
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
dicembre 2006 e della normativa comunitaria in materia di
microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale
e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria
legislazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di
Statuto dei diritti del contribuente, e' aggiunto il seguente: "Il
periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo
periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere
superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia
svolta presso la sede di imprese in contabilita' semplificata e
lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini del computo dei
giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva
presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione
finanziaria presso la sede del contribuente.";
d) le disposizioni di cui all'articolo 12 del legge del 27 luglio
2000 n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di
attivita' ispettive o di controllo effettuate dagli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria;
e) all'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo:
1.1) le parole "agli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle
seguenti: all'articolo 12";
1.2) la parola "annualmente" e' soppressa;
2) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "La dichiarazione
ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.";
f) l'omissione della comunicazione relativa alle variazioni di
cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
g) i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze nonche'
i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di vertice delle
relative articolazioni, delle agenzie fiscali, degli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria, sono adottati escludendo la
duplicazione delle informazioni gia' disponibili ai rispettivi
sistemi informativi, salvo le informazioni strettamente
indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle
somme, dei tributi e contributi dovuti;
h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla
legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorita'
amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati
e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le
stesse detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli
adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto
alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonche' per
accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali,
assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono
indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni
medesime. La mancata fornitura dei dati di cui al presente comma
costituisce evento valutabile ai fini della responsabilita'
disciplinare e, ove ricorra, della responsabilita' contabile;
i) nell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente:
"8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive possono essere integrate dai contribuenti per
modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza
d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione,
sempreche' il rimborso stesso non sia stato gia' erogato anche in
parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla
scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a
quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione.";
l) gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni
relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero
dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorche'
previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere
effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i
relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo,
sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le
parole "lire 600 milioni" e "lire un miliardo" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "400.000 euro" e "700.000 euro";
n) al fine di semplificare le procedure di riscossione delle
somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia
delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere all'obbligo di
pagamento degli importi negli stessi indicati, nonche' di
razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei
predetti atti, all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, la parola "notificati" e'
sostituita dalla seguente: "emessi";
2) al comma 1, lettera a):
2.1) dopo le parole "delle imposte sui redditi", ovunque
ricorrano, sono aggiunte le seguenti: ", dell'imposta sulle attivita'
produttive";
2.2) nel secondo periodo, dopo la parola "sanzioni" e'
eliminata la seguente: ", anche";
2.3) nel terzo periodo, dopo le parole "entro sessanta giorni
dal ricevimento della raccomandata;" sono aggiunte le seguenti: "la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di
omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini
di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati";
3) al comma 1, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
"b-bis). In caso di richiesta, da parte del contribuente, della
sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi
dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) e' sospesa fino alla data
di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di
sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a
centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa. La
sospensione di cui al periodo precedente non si applica con riguardo
alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.";
4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: "ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione
dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso
all'agente della riscossione con le modalita' determinate con il
provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli
effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.";
o) All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 e'
aggiunto il seguente:
"1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei
contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al
comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti
passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' escluso qualora
il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di
debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605.";
p) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 444 - recante il regolamento per la semplificazione
delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli
acquisti di carburanti per autotrazione - dopo il comma 3 e' inserito
il seguente:
"4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti
all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di
carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito
o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo
di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono
soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal
presente regolamento".;
q) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 1 del decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, e' sostituita dalla seguente:
" a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali
identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal
detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce
titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della
detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i
documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.";
r) l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e' abrogato;
s) all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nel comma 3, in fine e' aggiunto il seguente paragrafo:
"I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a
spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo
109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale e'
stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica
solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di
spesa non sia di importo superiore a euro 1000.";
t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure di
iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto
nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi
previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal modo l'unitarieta' nella
gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme
dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:
1) l'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' abrogato;
2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito
con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle
somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai
contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da
liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle
entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto
disposto dal successivo numero 3);
3) resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate
relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi
previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, nonche' di interessi e di sanzioni per
ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:
3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti
dei controlli automatici e formali di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli
accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009;
u) all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,»
sono soppresse;
1.2) al secondo periodo:
1.2.1) le parole «Se le somme dovute sono superiori» sono
sostituite dalle seguenti: «Se l'importo complessivo delle rate
successive alla prima e' superiore»;
1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione
in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l'importo della
prima rata,»;
1.3) al terzo periodo, dopo le parole «comprese quelle a
titolo di sanzione in misura piena» sono inserite le seguenti: «,
dedotto l'importo della prima rata»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 6:
3.1) al primo periodo, le parole «, superiori a cinquecento
euro,» sono soppresse;
3.2) il secondo periodo e' soppresso;
v) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Le rate
previste dal presente articolo possono essere anche di importo
decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.";
z) all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole "lire
dieci milioni" sono sostituite con le seguenti "euro 10.000";
aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9
dicembre 1996, n. 695, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole "lire trecentomila" sono sostituite
dalla seguenti: "euro 300,00;
2) al comma 6 le parole "lire trecentomila" sono sostituite
dalla seguenti: "euro 300,00" e le parole "al comma 5" sono
sostituitedalle seguenti: "all'articolo 25, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";
3) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma "6-bis. Per
le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 si
applicano le disposizioni dei commi 1 e 6.";
bb) all'articolo 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le somme di
cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e'
tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo
di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche' il
termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre
1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto
dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di
dicembre". Le disposizioni introdotte dal presente numero si
applicano a partire dal 1° luglio 2011;
2) al comma 3 le parole: "Ai versamenti eseguiti nel corso
dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Ai versamenti
relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni
2008, 2009 e 2010, da eseguire"; sono altresi' soppresse le parole:
"previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e successive modificazioni,";
cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta
sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili,
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26,
trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di
somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili,
indipendentemente dal numero di unita' immobiliari riconducibili allo
stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui
all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia
con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n. 127-bis)
della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
dd) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2010" sono
sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011";
2) al secondo periodo., le paro1e "31 ottobre 2010" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";
3) al terzo periodo, le parole "'31 ottobre 2010" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";
ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori
di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati
regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili
e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano gia' effettuato una
precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono
detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione
l'importo relativo all'imposta sostitutiva gia' versata. Al fine del
controllo della legittimita' della detrazione, con il provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello
di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare
nella dichiarazione stessa.
ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla
lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva
gia' pagata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza
per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento
dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima
rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non puo' essere
comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima
rideterminazione del valore effettuata;
gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai
versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente
decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la
richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa puo' essere
effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre dalla medesima
data.
DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113) (GU n. 110 del 13-5-2011 )
Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011
Art. 10 - Servizi ai cittadini
1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di
aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in
particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei
documenti obbligatori di identificazione, all'articolo 7-vicies ter
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica, che e'
documento obbligatorio di identificazione, e' riservata al Ministero
dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in
materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica
e degli standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. E' riservata, altresi', al Ministero dell'interno la fase
dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il
CNSD".
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti
relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d'identita'
elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinate le modalita' tecniche di attuazione della
disposizione di cui al comma 2 bis, dell' articolo 7-vicies ter, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 del presente
articolo. Nelle more della definizione delle modalita' di convergenza
della tessera sanitaria nella carta d'identita' elettronica, il
Ministero dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la
generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale
dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e' disposta
anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul
medesimo supporto della carta d'identita' elettronica con la tessera
sanitaria, nonche' il rilascio gratuito del documento unificato,
mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di
tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera
sanitaria e per la carta di identita' elettronica, ivi incluse le
risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalita'
tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento
unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e,
limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.
4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma
2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.
43, aggiunto dal comma 1 ed ai commi 2 e 3 del presente articolo, con
atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle
finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle societa' di cui
all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive
modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione delle predette
societa' e' conseguentemente rinnovato nel numero di cinque
consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi
atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383,
comma 3, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario,
dovra' conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di
cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244".
5. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il sindaco e' tenuto a' rilasciare alle persone aventi nel
comune la residenza o la loro dimora una carta d'identita' conforme
al modello stabilito dal Ministero dell'interno.";
b) al secondo comma:
1) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per i
minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' della carta
d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra tre e
diciotto anni, la validita' e' di cinque anni.";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esentate
dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di eta'
inferiore a dodici anni";
c) dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
"Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici, l'uso
della carta d'identita' ai fini dell'espatrio e' subordinato alla
condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne
fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da
chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla
questura, o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero,
il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui
i minori medesimi sono affidati.".
6. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' aggiunto infine il seguente periodo: "In caso di
ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il
responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e,
ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.".
7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 e'
aggiunto in fine il seguente periodo: "Al pagamento del beneficio
provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della
pensione di reversibilita' o indiretta.".
8. Al fine di salvaguardare la piena operativita' del sistema
nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il
periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di
capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si
provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
attraverso una o piu' procedure straordinarie. Analogamente, alla
copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica
di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si
provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura
dei posti disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo
squadra e al 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi
compresi, in ragione dell'unitarieta' della dotazione organica
complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure
concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure
straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque
assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla
qualifica di capo squadra.
10. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso di formazione di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, e' stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione
pratica; la durata del corso di formazione di cui all'articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'
stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui
all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio
operativo.
11. Al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel
decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in tema di gestione delle
risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con
particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla
regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonche' alla
promozione dell'efficienza, dell'economicita' e della trasparenza
nella gestione dei servizi idrici, e' istituita, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia nazionale
di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata "Agenzia".
12. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente
indipendente dal Governo.
13. L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di trasparenza e di
economicita'.
14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di
giudizio, le seguenti funzioni:
a) definisce i livelli minimi di qualita' del servizio, sentite
le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila
sulle modalita' della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri
di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, comminando, in
caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti,
sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro
50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di
reiterazione delle violazioni, qualora cio' non comprometta la
fruibilita' del servizio da parte degli utenti, proponendo al
soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione;
determina altresi' obblighi di indennizzo automatico in favore degli
utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;
b) predispone una o piu' convenzioni tipo di cui all'articolo 151
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) definisce, tenuto conto della necessita' di recuperare i costi
ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", le
componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai
servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua;
d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con
riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si
articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base
della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle
risorse idriche e tenendo conto, in conformita' ai principi sanciti
dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della
fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle
risorse, affinche' sia pienamente realizzato il principio del
recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con
esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia;
fissa, altresi', le relative modalita' di revisione periodica,
vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile
decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di
definizione della tariffa da parte delle autorita' al riguardo
competenti, come individuate dalla legislazione regionale in
conformita' a linee guida approvate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa
con la Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere
sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti
interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorita'
competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;
e) approva le tariffe predisposte dalle autorita' competenti;
f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo
osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia,
prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessita'
di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il
rapporto tra le Autorita' d'ambito territoriale ottimale e i gestori
del servizio idrico integrato;
g) emana direttive per la trasparenza della contabilita' delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici
di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della
economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi;
h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su
richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle
Autorita' d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori,
e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e
segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti
dei quali puo' intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera
a);
i) puo' formulare proposte di revisione della disciplina vigente,
segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza e di non corretta
applicazione;
l) predispone annualmente una relazione sull'attivita' svolta,
con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di
erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in
applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, che e' trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce.
15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono
trasferite le funzioni gia' attribuite alla Commissione nazionale per
la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. L'Agenzia e' organo collegiale costituito da tre membri, di cui
uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente
sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che
si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le
nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole
espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei
componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione
delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra
persone dotate di indiscusse moralita' e indipendenza, alta e
riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. I componenti
dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati
una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia e' incompatibile
con incarichi politici elettivi, ne' possono essere nominati
componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in
conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di
regolarita' amministrativo contabile e di verifica sulla regolarita'
della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori
composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di
presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Due
membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Con il medesimo provvedimento e' nominato anche un membro supplente.
I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e
possono essere rinnovati una sola volta.
17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula
proposte all'Agenzia, da' attuazione alle deliberazioni e ai
programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita' dell'Agenzia ed al
perseguimento delle sue finalita' istituzionali. Il direttore
generale e' nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili,
con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si
applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono
determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. I medesimi compensi sono ridotti di almeno la
meta' qualora il Presidente e ciascun componente dell'Agenzia,
dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento
del proprio trattamento economico.
19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore
generale non possono esercitare direttamente o indirettamente, alcuna
attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici
pubblici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese
operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore
generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono
obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza
assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in
organico e' reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.
20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri
dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere,
direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di
consulenza o di impiego con le imprese operanti nei settore. La
violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca
reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad
un'annualita' dell'importo del corrispettivo percepito.
All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I
limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il
tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e motivate ragioni,
inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi
fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con
il medesimo decreto e' nominato un commissario straordinario, che
esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni
dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si
procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma
16.
22. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite
le finalita' e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e
funzionamento, le competenze degli organi e le modalita' di esercizio
delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni
dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, e'
approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il
funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di
personale, nel limite di 40 unita', in posizione di comando
provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data
di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma
precedente, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del
Ministero da trasferire all'Agenzia ed e' disposto il comando, nel
limite massimo di venti unita', del personale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gia' operante
presso la Commissione nazionale per la vigilanza sullerisorse idriche
alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura
dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 18 si
provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in
posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si
provvede:
a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti
sottoposti alla sua vigilanza, il cui relativo costo non puo' essere
recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di
entrata in vigore della presente disposizione, per un totale dei
contributi versati non superiore allo 0,2 % del valore complessivo
del mercato di competenza. Il contributo e' determinato dalla Agenzia
con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ed e' versato entro il 31 luglio di ogni anno.
Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.
b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le
risorse di cui al comma 23, la cui dotazione non puo' superare 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e puo' essere ridotta con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera
a) e dei costi complessivi dell'Agenzia.
25. In sede di prima applicazione con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 22, e' stabilito l'ammontare delle risorse di cui
alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono conseguentemente rideterminate le
relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed e' stabilita
la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24, e le
relative modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia.
26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' soppressa la Commissione nazionale per la
vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 e'
abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui alla
presente legge. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 11 si
provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga
a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni gia' attribuite dalla
legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo stesso
termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio
dei revisori dei conti.
27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
28. L'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla entrata
in vigore di quest'ultimo, e' da considerarsi cessato il regime
transitorio di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 17
marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
maggio 1995, n. 172
DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113) (GU n. 110 del 13-5-2011 )
Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011
Art. 3 Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistico - alberghieri, nautica da diporto
1. Per incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano,
riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, fermo restando, in
assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della
battigia, anche ai fini di balneazione, e' introdotto un diritto di
superficie avente durata di venti anni e disciplinato come segue:
a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate
formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle
scogliere. Sulle aree gia' occupate da edificazioni esistenti, aventi
qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata in vigore
del presente articolo, ancorche' realizzate su spiaggia, arenile
ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino gia' di
proprieta' privata, le edificazioni possono essere mantenute
esclusivamente in regime di diritto di superficie. La delimitazione
dei soli arenili, per le aree inedificate, nonche' la delimitazione
delle aree gia' occupate da edificazioni esistenti, realizzate su
terreni non gia' di proprieta' privata, e' effettuata, su iniziativa
dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l'Agenzia del demanio;
b) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie e'
rilasciato, nel rispetto dei principi comunitari di economicita',
efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza e
proporzionalita', dalla Regione, d'intesa con il Comune nonche' con
le Agenzie del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in
copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del
corrispettivo;
c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si
mantiene:
1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla
Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato;
2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi
dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, per le
edificazioni gia' esistenti alla data di entrata in vigore del
presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo
abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente;
3) se acquisito da una impresa, a condizione che l'impresa
aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati
dalla Agenzia delle entrate e che l'impresa risulti altresi'
regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;
d) sulle aree inedificate l'attivita' edilizia e' consentita solo
in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della
normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie gia' occupate
da edificazioni esistenti le attivita' di manutenzione,
ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle
predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della
normativa vigente.
2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in
violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono senz'altro
acquisite di diritto alla proprieta' del demanio ed abbattute in
danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa
vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree
costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano ad essere
perseguite ai sensi della legislazione vigente. Nulla e' innovato in
materia di concessioni sul demanio marittimo. Le risorse costituite
dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere c) e
d) del comma 1 riscosse dalla Agenzia delle entrate sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un
Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore,
rispettivamente, della Regione interessata, dei Comuni interessati,
dei Distretti turistico - alberghieri di cui al comma 4, nonche'
dell'erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori
oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno. La misura
delle quote e' stabilita annualmente con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, in modo tale che non derivino effetti
negativi per la finanza pubblica. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivo annuo di cui
alla comma 1, lettera c), n. 1), in modo tale che non derivino
effetti negativi per la finanza pubblica.
3. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto
alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di
attribuzione di diritti di superficie ad imprese turistico-balneari,
il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e
transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di
balneazione.
4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del
settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le
Regioni interessate, i Distretti turistico-alberghieri con gli
obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello
nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e
dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza
nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare
garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con
particolare riferimento alle opportunita' di investimento, di accesso
al credito, di semplificazione e celerita' nei rapporti con le
pubbliche amministrazioni.
5. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi,
relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le
spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei Distretti
e' effettuata dall'Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi,
che e' obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore
turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di
servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati,
6. Nei Distretti turistico-alberghieri si applicano le seguenti
disposizioni:
a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi
dell'articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per
la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere
b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa
richiesta. Alle medesime imprese, ancorche' non costituite in rete,
si applicano altresi', su richiesta, le disposizioni agevolative in
materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della
citata legge n. 266 del 2005;
b) i Distretti costituiscono "Zone a burocrazia zero" ai sensi
dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi
si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2
del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per spese di
competenza del Ministero dell'interno sono a carico del fondo di cui
al comma 2;
c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento
delle attivita' delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali
sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la
risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali
enti, nonche' presentare richieste ed istanze, nonche' ricevere i
provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una
qualsiasi altra amministrazione statale. Con decreto
interdirigenziale dei predetti enti, nonche' con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le
disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalita'
degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di
competenza dei predetti enti, nonche' di competenza delle
amministrazioni statali, Per le attivita' di ispezione e controllo di
competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici
assicurano controlli unitari, nonche' una pianificazione e
l'esercizio di tali attivita' in modo tale da influire il meno
possibile sull'ordinaria attivita' propria delle imprese dei
Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi
precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le
amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con
l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
in base alla legislazione vigente.
7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla
navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di
pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica
da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi
1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla
navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali
mediante le unita' da diporto di cui all'articolo 3 del presente
codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8
luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da
diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi
sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonche' quella
esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la
disciplina ivi prevista.''.
8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e
razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni
demaniali marittime:
a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato
sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali
di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano
regolatore portuale, deve essere valutata, con priorita', la
possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad
approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509.";
b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni
a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42,
nonche' alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di
revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle
concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le
modalita' di affidamento delle concessioni di beni demaniali
marittimi con finalita' turistico-ricreative, come definiti sulla
base dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del
decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di
conferenza Stato - Regioni.
PUR NON CONDIVIDENDO IN ALCUN MODO L'APPLICABILITA' AL SUAP DELLA NUOVA NORMA CHE PREVEDE L'INOLTRO DELLA PEC MEDIANTE RACCOMANDATA IN QUANTO DETTA DISPOSIZIONE:
1) NON TROVA APPLICAZIONE NELLA DISCIPLINA SPECIALE DEL SUAP DI CUI AL DPR 160/2010
2) E' INNOVATIVA ESCLUSIVAMENTE NELLA PARTE IN CUI CHIARISCE CHE IN CASO DI RACCOMPANDATA (PER LE PRATICHE NON SUAP) FA FEDE LA DATA DI ARRIVO E NON DI SPEDIZIONE
... TUTTAVIA SEGNALO L'ARTICOLO SOTTO INDICATO PER EVENTUALI APPROFONDIMENTI
************************
SUAP telematico, tutto da rifare
Di Marilisa Bombi
http://www.marilisabombi.it/doc/proroga_procedimenti_automatizzati.pdf
DECRETO SVILUPPO: UN PROSPETTO DI SINTESI SULLE MODIFICHE APPORTATE
Al fine di fornire un agile strumento di riscontro dell’incidenza del D.L. 70 del 13.5.2011 (c.d. “Decreto sviluppo”) nella materia dei contratti pubblici abbiamo predisposto uno schema sintetico delle novità introdotte.
Si riportano (nella colonna di sinistra) gli articoli del Codice dei Contratti e del Regolamento di attuazione con enfasi grafica sulle modifiche ad essi apportate dal Decreto sviluppo
http://www.contratti-pubblici.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1012:decreto-sviluppo-un-prospetto-di-sintesi-sulle-modifiche-alla-materia-dei-contratti-pubblici-&catid=49:aree-tematiche&Itemid=1112
Il decreto sviluppo nell’edilizia: cosa cambia?
Pubblicato in G.U. il dl che apporta modifiche all’edilizia privata e agli appalti. Novità dell’ultimo minuto: scende a 20 anni il diritto di superficie sulle spiagge
É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso, dopo e modifiche apportate su richiesta del Quirinale, il decreto legge sullo sviluppo n.70/2011.
http://www.diritto.it/docs/5087272-il-decreto-sviluppo-nell-edilizia-cosa-cambia?source=1&tipo=news
Decreto sviluppo: il silenzio-assenso si estende al permesso di costruire
Il D.L. 70/2011 (noto come decreto sviluppo e pubblicato nella G.U. del 13-5-2011 n. 110) velocizza l'iter per il rilascio del permesso di costruire. Il titolo abilitativo emesso dal comune, che autorizza l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica potrà ora essere ottenuto automaticamente con la regola del silenzio-assenso. Ovviamente ciò è possibile nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
http://www.diritto.it/docs/5087271-decreto-sviluppo-il-silenzio-assenso-si-estende-al-permesso-di-costruire?source=1&tipo=news