Buongiorno,
Nel ns comune si svolge mensilmente una fiera antiquaria istituita molti anni orsono dal comune e la cui gestione è stata affidata annualmente a terzi.
Inoltre, nell'arco dell'anno sono autorizzate un paio di fiere promozionali della durata di un giorno su istanza di terze associazioni, con il patrocinio del Comune.
In entrambe le casistiche le manifestazioni si svolgono su aree pubbliche, e le operazioni di gestione delle graduatorie e di assegnazione degli spazi agli operatori vengono svolte direttamente dagli organizzatori, i quali non fissano alcun termine di presentazione delle domande di partecipazione e consentono l'accesso anche agli operatori che si presentano la mattina stessa della manifestazione. Per la fiera antiquaria al termine dell'esercizio di gestione, e per le fiere promozionali al termine della manifestazione, gli organizzatori provvedono a fornirici gli elenchi dei partecipanti.
In materia di adempimenti durc vorrei sapere secondo voi quale delle seguenti possa essere la forma più corretta:
1) raccolta da parte degli organizzatori, (in quanto privati gestori di servizi pubblici? In entrambi i casi?), delle autocertificazioni dei dati minimi essenziali di ogni partecipante, che sono consegnati al Comune per la verifica di regolarità (verifiche che si faranno a posteriori, ma a cosa serve nel caso della fiera promozionale che si è già conclusa e che non è certo che si svolgerà anche l'anno prossimo?);
2) raccolta da parte degli organizzatori, (in quanto privati? In entrambi i casi?), del durc o della certificazione di regolarità contributiva in possesso degli operatori. Al termine della manifestazione gli organizzatori consegnano l'elenco dei partecipanti con la dichiarazione che gli stessi hanno esibito certificazione attestante la regolarità contributiva.
Attendo Vostre indicazini.
Grazie 1000.
L’art. 2 del DPR 445/2000 dispone testualmente:
Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione [b]nonché ai gestori di pubblici servizi[/b] nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentono.
L’art. 40 dello stesso dispone:
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e [b]i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47[/b].
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o [b]ai privati gestori di pubblici servizi[/b]".
E’ pacifico, come ammesso anche dalla stessa Regione Toscana nella circolare 223/2012, che non è più possibile chiedere il DURC al privato al fine del controllo. Questo è un principio generale, non solo nel commercio ma anche in edilizia ecc.
Il commerciante (ambulante o meno) non deve esibire nessun DURC (o altra certificazione) agli organi della PA o a chi agisce come incaricato da parte di questi.
Come ho già avuto modo di dire in questo forum, la norma regionale non è applicabile così com’è e quindi devi fare delle scelte per poterla seguire in un modo ragionevole e logico.
Puoi fare la verifica d’ufficio con i tempi dovuti e casomai inibire l’attività per manifestazioni che abbiano una certa ricorrenza.
Un’altra soluzione potrebbe essere quella di prendere atto (magari con almeno un delibera di giunta che esprima un indirizzo) che la norma non è applicabile e quindi non procedere alla verifica dello spuntista/ partecipante una tantum al momento della partecipazione al mercato.
Lo spuntista/partecipante in ogni caso è controllato una volta all’anno dal comune che ha ricevuto la SCIA di inizio attività.
Da altro punto di vista si potrebbe anche rilevare che, ai sensi dell’art. 40 bis, comma 4 della LR 28/05, se l’operatore è abilitato in una regione dove il DURC o certificazione INPS/INAIL costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, allora la sua posizione non deve essere verificata per una partecipazione estemporanea. Per imparzialità si potrebbe affermare che siccome in Toscana il DURC è un presupposto per l’attività allora, ugualmente, l’operatore toscano non è sottoposto alla verifica immediata.
Altra soluzione è quella di prevedere un regolamento della manifestazione dove si dice che chi vuole partecipare alla fiera deve presentare il modellino per l’indicazione degli elementi utili al controllo della regolarità contributiva almeno 45 gg prima della manifestazione.
Calcolando che sulla verifica DURC c’è un silenzio-assenso di 30 gg (vedi DM 24/10/2007), i 45 dovrebbero essere sufficienti.