Data: 2013-03-27 10:41:45

Numero servizi igienici in esercizi somministrazione

[b]Regolamento CE 852/2004[/b]
Allegato II – Capitolo I
punto 3. “Deve essere disponibile un [u]s[b]ufficiente numero[/b][/u] di gabinetti, collegati ad un buon sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti”.

[b]Regolamento edilizio comunale[/b] (in vigore dal 28/11/2007)
Requisiti dei locali
3. Uffici, negozi e pubblici esercizi
3.1 Uffici e Negozi previsti in nuove costruzioni dovranno essere dotati di servizi igienici, adeguatamente disimpegnati, comprendenti almeno un lavabo ed un wc. Tali servizi dovranno essere previsti anche nel caso in cui vengano effettuati interventi che comportano variazioni distributive interne e/o cambio d'uso di locali esistenti finalizzato al conseguimento delle suddette destinazioni.
3.2 I pubblici esercizi realizzati in [b][u]nuove costruzioni[/u][/b] dovranno avere la seguente dotazione minima:
- 2 WC per il pubblico separati per sesso, di cui uno di superficie idonea ai portatori di handicap;
- un WC per il personale, con relativo antibagno dotato di lavamano;
- spazio spogliatoio di superficie congrua ad ospitare un numero di stipetti doppi, adeguato al numero degli addetti.
Tali dotazioni dovranno essere previste anche nel caso in cui vengano effettuati [u][b]interventi di ristrutturazione edilizia[/b][/u] o cambio d'uso di locali esistenti finalizzato al conseguimento delle suddette destinazioni.
Nell’ambito dei centri storici, la dotazione dei WC per il pubblico è ridotta ad uno di superficie idonea ai portatori di handicap.
3.3 Qualora i servizi igienici non possano essere illuminati ed aerati direttamente, potranno essere illuminati artificialmente ed areati con sistemi di ventilazione automatica,  in modo idoneo.
3.4 I servizi igienici nei negozi di nuova costruzione devono avere una superficie minima non inferiore a 1,5 mq. oltre ad essere disimpegnati dal locale principale.

Sulla base di quanto sopra riportato, avrei alcune domande:
1. chi stabilisce a quanto corrisponde il “sufficiente numero di bagni” prescritto nel Reg.to CE 852/2004:
a. L’operatore del settore/titolare dell’esercizio che è il diretto responsabile dell’attività?
b. Un tecnico incaricato (alla stregua dei biologi che rilasciano i piani di autocontrollo) che relazionerà in merito?
2. la Asl può eccepire e prescrivere un numero diverso di bagni?
3. nel caso in cui fossimo in presenza di pubblici esercizi ubicati in locali non di nuova costruzione né oggetto di ristrutturazione edilizia, potrebbe essere ritenuto sufficiente anche un solo bagno per il pubblico??? (ovviamente accessibile H ed in più a quello per il personale)
4. da quale data si devono considerare le “nuove costruzioni”, da quella di adozione del regolamento edilizio?
Un fabbricato edificato nel 1990, ad esempio, all’epoca era sicuramente nuovo, ma oggi???
5. il nostro comune non ha un centro storico per come solitamente si intende ma ha comunque un “nucleo storico”, quest’ultima dizione è equiparabile a quella ordinaria di centro storico?
6. nel caso lo fosse, per gli esercizi di somministrazione ubicati all’interno di questa zona potrebbe essere sufficiente un solo bagno purché accessibile H?
:o ??? ::) :-\ :-[
Tutto questo perché fino a qualche anno fa avevamo il regolamento comunale d’igiene per i pubblici esercizi che prevedeva i doppi bagni. Questa disposizione l’avevamo prevista anche nel successivo regolamento per gli esercizi di somministrazione nonché inserita poi nei criteri qualitativi….. da quando il tutto è decaduto si sono aperti diversi fronti interpretativi che non sempre coincidono…… ;D  :'(

riferimento id:11705

Data: 2013-03-29 22:20:05

Re:Numero servizi igienici in esercizi somministrazione

Sulla base di quanto sopra riportato, avrei alcune domande:
1.  chi stabilisce a quanto corrisponde il “sufficiente numero di bagni” prescritto nel Reg.to CE 852/2004:
a.  L’operatore del settore/titolare dell’esercizio che è il diretto responsabile dell’attività?
[color=red]Fondamentalmente sì. E' il principio dell'autocontrollo del pacchetto di igiene[/color]
b.  Un tecnico incaricato (alla stregua dei biologi che rilasciano i piani di autocontrollo) che relazionerà in merito?
[color=red]NON è necessario. Ovviamente, nella maggior parte dei casi, l'interessato avrà un professionista alle spalle (non necessariamente tecnico-geometra, potrebbe essere un biologo)[/color]

2.  la Asl può eccepire e prescrivere un numero diverso di bagni?
[color=red]Sì, nella logica di collaborazione insita nel pacchetto di igiene ASL e interessato collaborano e definiscono, anche congiuntamente, i contenuti discrezionali della normativa.
Se non vi è accordo la ASL può prescrivere e l'interessato può ricorrere al giudice[/color]

3.  nel caso in cui fossimo in presenza di pubblici esercizi ubicati in locali non di nuova costruzione né oggetto di ristrutturazione edilizia, potrebbe essere ritenuto sufficiente anche un solo bagno per il pubblico??? (ovviamente accessibile H ed in più a quello per il personale)
[color=red]Certo[/color]

4.  da quale data si devono considerare le “nuove costruzioni”, da quella di adozione del regolamento edilizio?
[color=red]Se non previsto diversamente si[/color]

Un fabbricato edificato nel 1990, ad esempio, all’epoca era sicuramente nuovo, ma oggi???
[color=red]Un conto è la normativa edilizia, altra quella sanitaria.
Io potrei avere un immobile senza bagni adeguati. Me lo tengo ma non ci tratterò alimenti. Se li voglio trattare mi devo adeguare a prescindere dalla regolarità edilizia!!!
La regolarità edilizia è SECONDARIA e ACCESSORIA a quella sanitaria.[/color]

5.  il nostro comune non ha un centro storico per come solitamente si intende ma ha comunque un “nucleo storico”, quest’ultima dizione è equiparabile a quella ordinaria di centro storico?
[color=red]Il centro storico deve essere delimitato dallo strumento urbanistico. Può anche corrispondere ad un area che, DI FATTO, non ha niente di storico. Ma fondamentale è la sua individuazione.
Approfondimenti:
http://www.criticamente.com/urbanistica/urbanistica_applicata/glossario_urbanistica_2/glossario_urbanistica_2_-_Centro_storico.htm
Ecco un esempio:
Art. 50 - Centro Storico del Capoluogo: definizione
1 Con il termine di Centro Storico si intende la parte centrale della città di Varese che si
è formata in epoche diverse, attraverso notevoli trasformazioni e sostituzioni, ma che è
oggi riconoscibile in quanto consolidata in un assetto urbanistico che permane da circa
un secolo.
Essa comprende una parte centrale, denominata in questa sede nucleo antico, ed una
fascia di prima espansione che, pur includendo molti edifici frutto di recenti interventi di
sostituzione, si è formata come impianto urbano (disegno della maglia stradale e degli
isolati, organizzazione dei lotti e caratteri tipologici, allineamenti e caratteri compositivi
degli edifici, ecc.) nel periodo tra il 1850 e il 1900 circa, completandosi poi dal punto di
vista edilizio nei decenni successivi.
2 Per il diverso carattere urbanistico delle due parti la Variante Generale del P.R.G., pur
affermando l'esigenza di un trattamento unitario del Centro Storico come oggi si
presenta, definisce zone e ambiti normativi diversi, anche se coerenti.

[/color]
6.  nel caso lo fosse, per gli esercizi di somministrazione ubicati all’interno di questa zona potrebbe essere sufficiente un solo bagno purché accessibile H?
[color=red]Sì, potrebbe[/color]   

Tutto questo perché fino a qualche anno fa avevamo il regolamento comunale d’igiene per i pubblici esercizi che prevedeva i doppi bagni. Questa disposizione l’avevamo prevista anche nel successivo regolamento per gli esercizi di somministrazione nonché inserita poi nei criteri qualitativi….. da quando il tutto è decaduto si sono aperti diversi fronti interpretativi che non sempre coincidono…… 
[color=red]E' il bello e brutto della regolamentazione europea.
NON HA norme rigide ma flessibili. Ed in Italia questo genera caos da potere!!!!!!!!!!!![/color]

riferimento id:11705

Data: 2013-10-12 08:15:59

Re:Numero servizi igienici in esercizi somministrazione

CRITERI QUALITATIVI illegittimi - risoluzione Ministero

Ministero dello Sviluppo Economico - Risoluzione n. 86934 del 24 maggio 2013 – Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 64 – Quesito in materia di SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per il Ministerop i criteri qualitativi per l'apertura di esercizi di somministrazione sono ormai illegittimi, automaticamente abrogati e si applica la SCIA
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=15831.0

riferimento id:11705
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