Buongiorno. Il titolare di un esercizio di somministrazione ha presentato la scia per piccoli trattenimenti musicali in cui tra gli allegati obbligatori (è un modello utilizzato comunemente da molti comuni limitrofi) è menzionata la previsione d'impatto acustico redatta da un tecnico abilitato. E' necessaria????
riferimento id:11703A parere mio la SCIA per piccoli trattenimenti non era dovuta.
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (uno dei primi decreti Monti), ha abrogato il comma 2 dell’art. 124 del regolamento al TULPS (RD n. 635/1945) il quale disponeva: [i]sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge[/i]. Il riferimento è alla licenza di cui all’art. 69 TULPS.
Alla luce di questo l’attività di piccoli trattenimenti come il piano bar e simili, che viene svolta nei locali di somministrazione senza che tale attività accessoria diventi rilevante (assenza di biglietti d’ingresso, assenza di modifiche alle dotazioni e arredi, ecc.) risulta di fatto liberalizzata e non più soggetta all’art. 69 TULSP.
Sull’impatto acustico occorre vedere il DPR 227/2011. Questa norma di [b]semplificazione[/b] prevede che in caso di bar o simili che utilizzano impianti di diffusione sonora è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, [b]ma resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva[/b] dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, [b]ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.[/b]
In pratica l’imprenditore può fare una dichiarazione sostituva (anche basandosi su un documento tecnico) dove dichiara il NON SUPERAMENTO dei limiti di zona. In caso contrario occorre avviare la procedura di valutazione impatto acustico.
Vedi anche qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6670.0