Locazioni passive: la riduzione dei costi non si applica ai Comuni
Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, D.L. n. 95 del 2012 (secondo cui ai contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle p.a. di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15% sul canone congruito dall'Agenzia del demanio), non si applicano ai Comuni, i quali non rientrano fra le Amministrazioni richiamate dalla norma. Tuttavia il Comune può, nell'ambito della propria autonomia, fare propri i principi generali espressi dalle norme, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica.
Corte dei conti, Lazio, 10 gennaio 2013, n. 3
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